CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12 settembre 2023, che, in parziale riforma della condanna inflittale per plurimi delitti di furto aggravato e di ricettazione, ha rideterminato la pena per il delitto di cui agli artt. 110, 99, comma 4, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. (capo 4, fatto commesso in Brescia il 28 aprile 2018), in relazione al quale soltanto ha confermato il giudizio di responsabilità a suo carico formulato dal primo giudice; - che l'impugnativa a firma del difensore consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 110 cod. pen. e 125 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza, nella fattispecie concreta enunciata al capo 4) d'imputazione, di un contributo punibile della ricorrente in relazione alla realizzazione del contestato reato di furto, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale nel delineare il ruolo avuto dalla ricorrente in occasione del delitto alla stregua del cd. 'palo' (vedasi pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), avendo ella agito facilitando la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera dell'esecutore materiale della condotta criminosa e garantendogli l'impunità, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Rv. 258953; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234128); risultando, oltretutto, le ulteriori deduzioni a sostegno non consentite in questa sede, in quanto interamente versate in fatto e protese a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di un doppio conforme accertamento di merito sul punto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore