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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39786/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e, inoltre, ha rigettato la richiesta finalizzata alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Lecce del 01/02/2023, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, posti in essere dal 12/12/2017 al 06/07/2018 (esecuzione della pena sospesa, in data 06/09/2024, ad opera della Procura generale presso la Corte di appello di Lecce), ammettendolo però al regime di semilibertà, con autorizzazione al lavoro.

Quanto all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, la decisione reiettiva trae origine dall’essere il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, poi ridotti ad anni due e mesi sei.

Rappresenta il Tribunale di sorveglianza come esista una incompatibilità logico- giuridica, tra la misura di prevenzione della sorveglianza con obbligo di soggiorno e l’affidamento ex art. 47 Ord. pen., postulando la prima misura il requisito della pericolosità sociale del reo e, invece, presupponendo la seconda la formulazione di una favorevole valutazione prognostica, circa la idoneità della misura al conseguimento del reinserimento sociale del condannato.

In ordine all’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1- bis legge m. 354 del 1975, essa è stata giudicata inammissibile, costituendone presupposto per l’applicazione la sussistenza di una soglia di pena da espiare non eccedente i due anni di reclusione (nella concreta fattispecie, al contrario, la pena espianda è pari ad anni due e mesi quattro di reclusione).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che violazione di legge, laddove l’impugnato provvedimento fonda il rigetto sul presupposto della sussistenza di una incompatibilità logica e giuridica, fra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e l’affidamento in prova al servizio sociale; la difesa sottolinea, altresì, come risalga ormai al 06/07/2018 l’ultimo reato commesso dal ricorrente, il quale attualmente vanta una regolare e stabile attività lavorativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la sintesi già riportata in parte espositiva, viene in rilievo una richiesta di misure alternative; di queste, la detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile, in ragione del superamento del limite di pena utile ai fini della concedibilità, mentre è stata accordata la semilibertà.

La richiesta di affidamento in prova, invece, è stata disattesa sulla base di un errato presupposto, non sussistendo alcuna incompatibilità assoluta di carattere logico- giuridico (come invece ritenuto dal Tribunale di sorveglianza), fra l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l’invocata misura alternativa.

Tale regola ermeneutica, infatti, è in linea con un risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo Collegio non vede ragioni per discostarsi.

In tali termini si è espressa, infatti, già Sez. 1, n. 17929 del 12/03/2004, Ierardi, Rv. 228287 – 01, a mente della quale: ‹‹L'applicazione di una misura di prevenzione quale quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur richiedendo l'esistenza della pericolosità sociale del soggetto, non è ostativa di per sé alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma costituisce solo un elemento di valutazione della personalità del condannato di cui deve tenere conto il giudice per esprimere in concreto un giudizio sulla pericolosità sociale (Fattispecie in cui ad un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno veniva concessa la misura dell'affidamento in prova)››; nel senso della suddetta compatibilità si sono pronunciate anche Sez. 2, n. 15483 del 25/02/2022, Anania, Rv. 283224 – 01; Sez. 1, n. 27667 del 17/05/2013, Currao, Rv. 256778 – 01; Sez. 1, n. 45277 del 10/10/2013, Grillo, Rv. 257478 – 01; Sez. 1, n. 40995 del 20/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249013 –

01. Le deduzioni difensive, incentrate appunto sull’erroneità della ritenuta incompatibilità di cui sopra, devono pertanto essere ritenute fondate.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, relativamente all’istanza avente ad oggetto la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e, inoltre, ha rigettato la richiesta finalizzata alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Lecce del 01/02/2023, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, posti in essere dal 12/12/2017 al 06/07/2018 (esecuzione della pena sospesa, in data 06/09/2024, ad opera della Procura generale presso la Corte di appello di Lecce), ammettendolo però al regime di semilibertà, con autorizzazione al lavoro. Quanto all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, la decisione reiettiva trae origine dall’essere il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, poi ridotti ad anni due e mesi sei. Rappresenta il Tribunale di sorveglianza come esista una incompatibilità logico- giuridica, tra la misura di prevenzione della sorveglianza con obbligo di soggiorno e l’affidamento ex art. 47 Ord. pen., postulando la prima misura il requisito della pericolosità sociale del reo e, invece, presupponendo la seconda la formulazione di una favorevole valutazione prognostica, circa la idoneità della misura al conseguimento del reinserimento sociale del condannato. In ordine all’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1- bis legge m. 354 del 1975, essa è stata giudicata inammissibile, costituendone presupposto per l’applicazione la sussistenza di una soglia di pena da espiare non eccedente i due anni di reclusione (nella concreta fattispecie, al contrario, la pena espianda è pari ad anni due e mesi quattro di reclusione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che violazione di legge, laddove l’impugnato provvedimento fonda il rigetto sul presupposto della sussistenza di una incompatibilità logica e giuridica, fra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e l’affidamento in prova al servizio sociale; la difesa sottolinea, altresì, come risalga ormai al 06/07/2018 l’ultimo reato commesso dal ricorrente, il quale attualmente vanta una regolare e stabile attività lavorativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la sintesi già riportata in parte espositiva, viene in rilievo una richiesta di misure alternative; di queste, la detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile, in ragione del superamento del limite di pena utile ai fini della concedibilità, mentre è stata accordata la semilibertà. La richiesta di affidamento in prova, invece, è stata disattesa sulla base di un errato presupposto, non sussistendo alcuna incompatibilità assoluta di carattere logico- giuridico (come invece ritenuto dal Tribunale di sorveglianza), fra l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l’invocata misura alternativa. Tale regola ermeneutica, infatti, è in linea con un risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo Collegio non vede ragioni per discostarsi. In tali termini si è espressa, infatti, già Sez. 1, n. 17929 del 12/03/2004, Ierardi, Rv. 228287 – 01, a mente della quale: ‹‹L'applicazione di una misura di prevenzione quale quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur richiedendo l'esistenza della pericolosità sociale del soggetto, non è ostativa di per sé alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma costituisce solo un elemento di valutazione della personalità del condannato di cui deve tenere conto il giudice per esprimere in concreto un giudizio sulla pericolosità sociale (Fattispecie in cui ad un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno veniva concessa la misura dell'affidamento in prova)››; nel senso della suddetta compatibilità si sono pronunciate anche Sez. 2, n. 15483 del 25/02/2022, Anania, Rv. 283224 – 01; Sez. 1, n. 27667 del 17/05/2013, Currao, Rv. 256778 – 01; Sez. 1, n. 45277 del 10/10/2013, Grillo, Rv. 257478 – 01; Sez. 1, n. 40995 del 20/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249013 – 01. Le deduzioni difensive, incentrate appunto sull’erroneità della ritenuta incompatibilità di cui sopra, devono pertanto essere ritenute fondate. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, relativamente all’istanza avente ad oggetto la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Lecce. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio pe
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