CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Bologna del 26 maggio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile, laddove con esso si lamenta la mancanza della motivazione, atteso che il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, e che nel resto in motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0