Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18314/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], imputati per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si lamenta vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello; considerato che i motivi dedotti dai ricorrenti sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), e cioè quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, F'sv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], imputati per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si lamenta vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello; considerato che i motivi dedotti dai ricorrenti sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), e cioè quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, F'sv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18314/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris