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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 46010/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; .v vv ,77 z Z [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui agli artt. 41, comma 1, e 589-bis, commi 1, 5 n. 3 e 7, cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancanza di espressione di volontà da parte dell'imputato e difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in ordine alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla ritenuta illogicità della decisione con cui il giudice di merito, pur a fronte della ritenuta configurabilità della più lieve ipotesi di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha deciso di applicare la più gravosa misura della revoca della patente di guida, in tal maniera omettendo di bilanciare la sanzione amministrativa accessoria con la valutazione dei comportamenti tenuti dall'imputato e dalla vittima in occasione del sinistro.

I difensori hanno depositato successiva memoria con cui hanno insistito, con argomentazioni varie, per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Le eccepite censure, infatti, non si confrontano adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dal G.U.P. in sentenza che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2.1. Nel caso di specie, infatti, assume rilievo la circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Si legge nella motivazione che «nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.

In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice».

2.2. Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte Costituzionale, non risultando contestate al ricorrente le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il giudice di merito, tuttavia, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione, esplicando le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la sospensione della patente di guida a garantire le esigenze di prevenzione della sicurezza stradale, in particolar modo individuabili nel fatto che l'imputato «ha mostrato una elevata insensibilità all'incolumità degli altri utenti della strada, essendo la sua condotta connotata da gravi profili di colpa (avendo effettuato un tentativo di inversione ad U in corrispondenza di un'intersezione e avendo iniziato la manovra nonostante avesse avuto la possibilità di scorgere il motociclista da una distanza di ben 80 metri)».

Trattasi, all'evidenza, di una motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di merito ha ritenuto .di applicare all'imputato la sanzione della revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, esprimendo un'argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; .v vv ,77 z Z [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui agli artt. 41, comma 1, e 589-bis, commi 1, 5 n. 3 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancanza di espressione di volontà da parte dell'imputato e difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in ordine alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla ritenuta illogicità della decisione con cui il giudice di merito, pur a fronte della ritenuta configurabilità della più lieve ipotesi di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha deciso di applicare la più gravosa misura della revoca della patente di guida, in tal maniera omettendo di bilanciare la sanzione amministrativa accessoria con la valutazione dei comportamenti tenuti dall'imputato e dalla vittima in occasione del sinistro. I difensori hanno depositato successiva memoria con cui hanno insistito, con argomentazioni varie, per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Le eccepite censure, infatti, non si confrontano adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dal G.U.P. in sentenza che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2.1. Nel caso di specie, infatti, assume rilievo la circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Si legge nella motivazione che «nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice». 2.2. Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte Costituzionale, non risultando contestate al ricorrente le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il giudice di merito, tuttavia, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione, esplicando le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la sospensione della patente di guida a garantire le esigenze di prevenzione della sicurezza stradale, in particolar modo individuabili nel fatto che l'imputato «ha mostrato una elevata insensibilità all'incolumità degli altri utenti della strada, essendo la sua condotta connotata da gravi profili di colpa (avendo effettuato un tentativo di inversione ad U in corrispondenza di un'intersezione e avendo iniziato la manovra nonostante avesse avuto la possibilità di scorgere il motociclista da una distanza di ben 80 metri)». Trattasi, all'evidenza, di una motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di merito ha ritenuto .di applicare all'imputato la sanzione della revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, esprimendo un'argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
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