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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 3 settembre 1988

Cassazione n. 29488/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 076EG7L), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/09/1988 avverso l'ordinanza del 18/07/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in data 2 aprile 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in funzione della sua consegna alla Germania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 settembre 2024 dal Tribunale distrettuale di Lorrach, al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale, irrevocabile in data 11 novembre 2020, per due reati di furto commessi in data 16 e 19 dicembre 2019.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 22-bis, commi 3 e 4, e 9, comma 5, legge n. 69 del 2005, per avere l'ordinanza omesso di motivare la persistenza del pericolo di fuga, oltre la decorrenza del termine di 90 giorni dall'esecuzione della misura custodiale, con riguardo alla sussistenza dei parametri più rigorosi di valutazione richiesti dalle citate disposizioni, con riferimento alle deduzioni difensive in ordine all'assenza di elementi concreti indicatori della possibilità di sottrarsi alla consegna.

In particolare, si evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] non ha cercato di entrare in Italia clandestinamente, che la stessa non è apolide ma cittadina rumena con passaporto canadese, e che la presenza in Romania di parenti, come anche in Svizzera, non possono assumere il valore indicativo del pericolo di fuga.

2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione sulla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, in assenza di congrui elementi di valutazione.

Si osserva che la [OSCURATO:PERSONA] è detenuta da tre mesi e giorni venti (oltre 90 giorni) e che la pena residua da scontare è di soli 5 mesi e giorni dieci.

Conseguentemente avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 22-bis, comma 3, che impone all'A.G., decorso il termine di 90 giorni senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, di verificare se la custodia cautelare sia ancora assolutamente necessaria per scongiurare il pericolo di fuga e se la sua durata sia proporzionata rispetto all'entità della pena irrogata, non sono state neppure minimamente indicate le ragioni per le quali la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta proporzionata in considerazione del residuo pena ancora da scontare di mesi cinque e giorni dieci.

Si osserva, inoltre, che essendo stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione la decisione favorevole alla consegna al fine di verificare la sussistenza delle condizioni processuali richieste per garantire la conoscenza certa del processo celebrato a suo carico, ove l'autorità richiedente non dovesse produrre la documentazione richiesta dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio ex art. 16

I. 69 del 2005, la procedura di consegna non potrebbe avere un esito favorevole, con conseguelykrdita di efficacia della misura custodiale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge.

La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e non vizio della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente.

Nel caso di specie il ricorrente censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello a supporto del pericolo di fuga e della scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto.

Ma è sufficiente osservare che le valutazioni dell'ordinanza impugnata, sul piano logico, appaiono del tutto coerenti ad una lettura dell'attuale situazione e contesto specifico della persona richiesta, compatibile con la concreta attuale possibilità che la stessa si sottragga alla consegna.

Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che l'arrestata non è radicata nel territorio italiano, essendo in possesso di passaporto canadese, che risulta risiedere in Canada da diversi anni, che non è titolare di documenti d'identità italiani, che è priva di lavoro e di una residenza stabile in Italia, che l'arresto è avvenuto presso lo scalo aereo di [OSCURATO:PERSONA] ed i legami all'estero (Canada, Romania, Svizzera) rendono altamente probabile la disponibilità di appoggi per rendersi latitante e sottrarsi alla consegna.

Si deve, pertanto, escludere che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente o solo apparente, e che sussista il vizio di violazione di legge che, solo, rileva in questa procedura cautelare.

2. Con specifico riferimento, poi, al perimetro di valutazione proprio della fase cautelare, si deve ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, Gregorio, Rv 270641; Sez. 6, n. 19764 del 05/05/2006, Truppo, Rv. 234164) che la condizione negativa dell'insussistenza di cause ostative alla consegna, pur prevista dall'art. 9, comma 6, della

I. n.69 del 2005 come necessaria anche all'adozione di misura coercitiva, presuppone elementi obiettivi certi che non richiedono accertamenti integrativi, non previsti nella sede di sommaria delibazione svolta al limitato fine cautelare, essendo riservato ogni approfondimento istruttorio alla fase successiva dell'apprezzamento dei presupposti della consegna.

L'art. 9 della citata legge n. 69/2005 prevede, infatti, che l'emissione delle misure cautelari sia oggetto di una valutazione basata sulle sole informazioni contenute nel mandato di arresto europeo o della equipollente segnalazione della persona nel [OSCURATO:PERSONA] (S.I.S.), funzionali non alla verifica della fondatezza della richiesta di consegna ma alla sola delibazione della sussistenza di cause ostative alla consegna all'estero che emergano in modo evidente, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Le informazioni e gli accertamenti integrativi sono previsti dall'art.16 della cit.

I. 69/2005 in funzione delle più approfondite valutazioni che la Corte di appello è tenuta a compiere ove non ritenga sufficienti le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione ai fini della decisione sulla consegna.

Del resto, la più limitata cognizione nella fase cautelare è compensata dalla previsione di tempi ristrettissimi per la decisione / con ripercussioni sul mantenimento della misura cautelare, sebbene non più soggetta a caducazione immediata secondo le nuove disposizioni introdotte dall'art.22-bis (aggiunto dall'art.19 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10).

Con riguardo alla mancata applicazione della disposizione di cui al comma 3 del citato art. 22-bis si deve osservare che sebbene la Corte di appello abbia effettivamente richiamato dei principi di diritto riferiti alla previgente disciplina dettata dall'abrogato art. 21 della legge n. 69 del 2005, che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza dei termini per la decisione sulla consegna, ed abbia quindi erroneamente ritenuto prolungato tacitamente il termine per la decisione definitiva per effetto della richiesta di informazioni integrative (cfr. Sez. 6, n.12215 del 4/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278754, in tema di proroga del termine dell'art. 17, comma 2, in relazione all'art. 21 della legge 69/2005, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n.10/2021), tuttavia, nonostante tale errata interpretazione, ha comunque adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali è stato ritenuto assolutamente necessario il mantenimento della custodia cautelare in carcere, nonostante la decorrenza del termine di novanta giorni dall'esecuzione della misura, senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla richiesta di consegna.

Come già sopra osservato, il riferimento a tutte le valutazioni operate al riguardo dalla Corte di appello, rendb» palese come risulti essere stato sostanzialmente vagliato il presupposto della assoluta necessità della custodia in carcere per prevenire il pericolo che la persona richiesta si sottragga alla consegna.A tale proposito va ricordato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, per le peculiarità proprie del procedimento cautelare in questo settore non possono ad esso automaticamente estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga.

Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 91. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna correlate con l'esito del procedimento di consegna per la traditi° in vinculis della persona richiesta (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285178).

Con riguardo all'ulteriore parametro della proporzionalità della durata della custodia rispetto all'entità della pena inflitta con la sentenza oggetto del mandato di arresto europeo, richiesto dal citato comma 3 dell'art. 22-bis, il motivo appare aspecifico, essendo palese che tale requisito sussista nel caso in cui la pena residua da scontare sia di gran lunga eccedente la durata della custodia cautelare sofferta, come nel caso in esame, in cui la pena irrogata dalla sentenza estera è di nove mesi di reclusione rispetto ad una durata della misura di soli tre mesi e venti giorni, in ragione anche del limite di pena detentiva minima pari a quattro mesi prevista dall'art. 7, comma 4,1.69/2005 per l'ammissibilità della domanda di consegna per esecuzione di una sentenza di condanna t,'---- L'aspecificità del motivo rispetto a tale profilo rende, pertanto, del tutto ininfluente la erronea premessa in diritto operata nella motivazione della ordinanza impugnata.

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 076EG7L), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/09/1988 avverso l'ordinanza del 18/07/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in data 2 aprile 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in funzione della sua consegna alla Germania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 settembre 2024 dal Tribunale distrettuale di Lorrach, al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale, irrevocabile in data 11 novembre 2020, per due reati di furto commessi in data 16 e 19 dicembre 2019. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 22-bis, commi 3 e 4, e 9, comma 5, legge n. 69 del 2005, per avere l'ordinanza omesso di motivare la persistenza del pericolo di fuga, oltre la decorrenza del termine di 90 giorni dall'esecuzione della misura custodiale, con riguardo alla sussistenza dei parametri più rigorosi di valutazione richiesti dalle citate disposizioni, con riferimento alle deduzioni difensive in ordine all'assenza di elementi concreti indicatori della possibilità di sottrarsi alla consegna. In particolare, si evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] non ha cercato di entrare in Italia clandestinamente, che la stessa non è apolide ma cittadina rumena con passaporto canadese, e che la presenza in Romania di parenti, come anche in Svizzera, non possono assumere il valore indicativo del pericolo di fuga. 2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione sulla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, in assenza di congrui elementi di valutazione. Si osserva che la [OSCURATO:PERSONA] è detenuta da tre mesi e giorni venti (oltre 90 giorni) e che la pena residua da scontare è di soli 5 mesi e giorni dieci. Conseguentemente avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 22-bis, comma 3, che impone all'A.G., decorso il termine di 90 giorni senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, di verificare se la custodia cautelare sia ancora assolutamente necessaria per scongiurare il pericolo di fuga e se la sua durata sia proporzionata rispetto all'entità della pena irrogata, non sono state neppure minimamente indicate le ragioni per le quali la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta proporzionata in considerazione del residuo pena ancora da scontare di mesi cinque e giorni dieci. Si osserva, inoltre, che essendo stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione la decisione favorevole alla consegna al fine di verificare la sussistenza delle condizioni processuali richieste per garantire la conoscenza certa del processo celebrato a suo carico, ove l'autorità richiedente non dovesse produrre la documentazione richiesta dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio ex art. 16 I. 69 del 2005, la procedura di consegna non potrebbe avere un esito favorevole, con conseguelykrdita di efficacia della misura custodiale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge. La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e non vizio della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente. Nel caso di specie il ricorrente censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello a supporto del pericolo di fuga e della scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto. Ma è sufficiente osservare che le valutazioni dell'ordinanza impugnata, sul piano logico, appaiono del tutto coerenti ad una lettura dell'attuale situazione e contesto specifico della persona richiesta, compatibile con la concreta attuale possibilità che la stessa si sottragga alla consegna. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che l'arrestata non è radicata nel territorio italiano, essendo in possesso di passaporto canadese, che risulta risiedere in Canada da diversi anni, che non è titolare di documenti d'identità italiani, che è priva di lavoro e di una residenza stabile in Italia, che l'arresto è avvenuto presso lo scalo aereo di [OSCURATO:PERSONA] ed i legami all'estero (Canada, Romania, Svizzera) rendono altamente probabile la disponibilità di appoggi per rendersi latitante e sottrarsi alla consegna. Si deve, pertanto, escludere che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente o solo apparente, e che sussista il vizio di violazione di legge che, solo, rileva in questa procedura cautelare. 2. Con specifico riferimento, poi, al perimetro di valutazione proprio della fase cautelare, si deve ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, Gregorio, Rv 270641; Sez. 6, n. 19764 del 05/05/2006, Truppo, Rv. 234164) che la condizione negativa dell'insussistenza di cause ostative alla consegna, pur prevista dall'art. 9, comma 6, della I. n.69 del 2005 come necessaria anche all'adozione di misura coercitiva, presuppone elementi obiettivi certi che non richiedono accertamenti integrativi, non previsti nella sede di sommaria delibazione svolta al limitato fine cautelare, essendo riservato ogni approfondimento istruttorio alla fase successiva dell'apprezzamento dei presupposti della consegna. L'art. 9 della citata legge n. 69/2005 prevede, infatti, che l'emissione delle misure cautelari sia oggetto di una valutazione basata sulle sole informazioni contenute nel mandato di arresto europeo o della equipollente segnalazione della persona nel [OSCURATO:PERSONA] (S.I.S.), funzionali non alla verifica della fondatezza della richiesta di consegna ma alla sola delibazione della sussistenza di cause ostative alla consegna all'estero che emergano in modo evidente, senza necessità di ulteriori accertamenti. Le informazioni e gli accertamenti integrativi sono previsti dall'art.16 della cit. I. 69/2005 in funzione delle più approfondite valutazioni che la Corte di appello è tenuta a compiere ove non ritenga sufficienti le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione ai fini della decisione sulla consegna. Del resto, la più limitata cognizione nella fase cautelare è compensata dalla previsione di tempi ristrettissimi per la decisione / con ripercussioni sul mantenimento della misura cautelare, sebbene non più soggetta a caducazione immediata secondo le nuove disposizioni introdotte dall'art.22-bis (aggiunto dall'art.19 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10). Con riguardo alla mancata applicazione della disposizione di cui al comma 3 del citato art. 22-bis si deve osservare che sebbene la Corte di appello abbia effettivamente richiamato dei principi di diritto riferiti alla previgente disciplina dettata dall'abrogato art. 21 della legge n. 69 del 2005, che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza dei termini per la decisione sulla consegna, ed abbia quindi erroneamente ritenuto prolungato tacitamente il termine per la decisione definitiva per effetto della richiesta di informazioni integrative (cfr. Sez. 6, n.12215 del 4/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278754, in tema di proroga del termine dell'art. 17, comma 2, in relazione all'art. 21 della legge 69/2005, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n.10/2021), tuttavia, nonostante tale errata interpretazione, ha comunque adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali è stato ritenuto assolutamente necessario il mantenimento della custodia cautelare in carcere, nonostante la decorrenza del termine di novanta giorni dall'esecuzione della misura, senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla richiesta di consegna. Come già sopra osservato, il riferimento a tutte le valutazioni operate al riguardo dalla Corte di appello, rendb» palese come risulti essere stato sostanzialmente vagliato il presupposto della assoluta necessità della custodia in carcere per prevenire il pericolo che la persona richiesta si sottragga alla consegna.A tale proposito va ricordato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, per le peculiarità proprie del procedimento cautelare in questo settore non possono ad esso automaticamente estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga. Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 91. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna correlate con l'esito del procedimento di consegna per la traditi° in vinculis della persona richiesta (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285178). Con riguardo all'ulteriore parametro della proporzionalità della durata della custodia rispetto all'entità della pena inflitta con la sentenza oggetto del mandato di arresto europeo, richiesto dal citato comma 3 dell'art. 22-bis, il motivo appare aspecifico, essendo palese che tale requisito sussista nel caso in cui la pena residua da scontare sia di gran lunga eccedente la durata della custodia cautelare sofferta, come nel caso in esame, in cui la pena irrogata dalla sentenza estera è di nove mesi di reclusione rispetto ad una durata della misura di soli tre mesi e venti giorni, in ragione anche del limite di pena detentiva minima pari a quattro mesi prevista dall'art. 7, comma 4,1.69/2005 per l'ammissibilità della domanda di consegna per esecuzione di una sentenza di condanna t,'---- L'aspecificità del motivo rispetto a tale profilo rende, pertanto, del tutto ininfluente la erronea premessa in diritto operata nella motivazione della ordinanza impugnata. 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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