CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 02883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; R.G.N. 26163/2024 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epi- grafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato d cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1.500, 00 di ammenda. L'esponente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, per avere i giudici di merito ritenuto sussi- stente la fattispecie in contestazione in difetto di un accertamento in ordine all'in- tegrazione della condotta tipica, con conseguente carenza e contraddittorietà della motivazione. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non risulta scan- dito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. L'impugnata sentenza dà atto alle pagg. 2 e 3 che la condotta tipica del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore emerge dalla chiara ricostru- zione dei fatti contenuta nella relazione della P.G. acquisita agli atti. Il ricorrente è stato infatti individuato poiché forniva agli automobilisti che transitavano indica- zioni per parcheggiare, e questo risulta sufficiente per l'integrazione del reato ex art. 7 comma 15 bis D.Igs. 285/1992, per cui non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma solo la reiterazione della condotta già preceden- temente sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo. Anche la sussistenza della recidiva, ossia la definitività della precedente contesta- zione del 31 gennaio 2019, risulta puntualmente documentata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N. 26163/2024 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re est