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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17687/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3395/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Con memoria del 25 marzo 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ciatto, ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e per l'accoglimento dello stesso, reiterandone i motivi.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sia con riferimento al quantitativo detenuto (12 grammi di cocaina con una per- centuale di purezza pari al 96-99% per l'assenza di sostanze da taglio, dai quali erano ricavabili 26,95 dosi medie singole) che per la potenziale diffusività dell'at- tività di spaccio posta in essere, ulteriormente comprovata dal rinvenimento degli strumenti per il confezionamento delle dosi, ovvero un bilancino di precisione e i rotoli di carta stagnola.

Si sottolinea, inoltre, in sentenza come il Ciatto, inoltre, sua stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di diversa tipologia, ovvero marijuana, per un peso lordo pari a circa 9 grammi e dalla quale erano ricavabili circa 45 DSM.

Ebbene, corretto appare il rilievo che, sebbene la detenzione di sostanze stu- pefacenti eterogenee non sia di per sé ostativa alla riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 non può non osservarsi come, nella fattispecie in esame, essa sia indicativa dell'inserimento del prevenuto in un'atti- vità di spaccio non certamente inquadrabile, come richiesto dalla difesa, nel c.d.

"piccolo spaccio", bensì sia sintomatica del fondo commercio a cui l'imputato era dedito, sicuramente non occasionale e rudimentale, tale da non consentire certa- mente di qualificare la condotta in termini di minima o ridotta offensività.N. 3395/2022 R.G.

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C nsigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] idente enzo P tela a Donatel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3395/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Con memoria del 25 marzo 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ciatto, ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e per l'accoglimento dello stesso, reiterandone i motivi. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sia con riferimento al quantitativo detenuto (12 grammi di cocaina con una per- centuale di purezza pari al 96-99% per l'assenza di sostanze da taglio, dai quali erano ricavabili 26,95 dosi medie singole) che per la potenziale diffusività dell'at- tività di spaccio posta in essere, ulteriormente comprovata dal rinvenimento degli strumenti per il confezionamento delle dosi, ovvero un bilancino di precisione e i rotoli di carta stagnola. Si sottolinea, inoltre, in sentenza come il Ciatto, inoltre, sua stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di diversa tipologia, ovvero marijuana, per un peso lordo pari a circa 9 grammi e dalla quale erano ricavabili circa 45 DSM. Ebbene, corretto appare il rilievo che, sebbene la detenzione di sostanze stu- pefacenti eterogenee non sia di per sé ostativa alla riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 non può non osservarsi come, nella fattispecie in esame, essa sia indicativa dell'inserimento del prevenuto in un'atti- vità di spaccio non certamente inquadrabile, come richiesto dalla difesa, nel c.d. "piccolo spaccio", bensì sia sintomatica del fondo commercio a cui l'imputato era dedito, sicuramente non occasionale e rudimentale, tale da non consentire certa- mente di qualificare la condotta in termini di minima o ridotta offensività.N. 3395/2022 R.G. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C nsigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] idente enzo P tela a Donatel
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