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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10483/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA]‘ Blasi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 450,00 di multa per i reati di cui agli artt. 61, n. 5 e 7, 99, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod.pen. (furto in abitazione, con le aggravanti di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, introducendosi in casa della vittima con l'inganno di regalare una somma di danaro, di aver profittato della minorata difesa della persona offesa e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, in data 22 novembre 2016).

In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., fondandosi la condanna su prove che non consentono di giungere all'affermazione della penale responsbailità oltre ogni ragionevole dubbio, stante il lasso temporale intercorso tra i fatti ed il riconoscimento fotografico, le modalità stesse del riconoscimento e la scarsa attendibilità del teste, incapace di riconoscere l'altro autore del furto; 2) la erronea qualificazione del fatto come furto invece che come truffa.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha valorizzato: ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la conferma resa in dibattimento, da parte della persona offesa, del riconoscimento fotografico; ai fini della qualificazione del fatto, la circostanza che l'introduzione nella casa della vittima è avvenuta con il consenso di quest'ultimo, ma non anche la consegna dei beni sottratti.

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta dli frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

3. Per completezza, deve, inoltre, ricordarsi che: la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108 - 01); in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 04/02/2019, Morabito, Rv. 275019 - 01). 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA]‘ Blasi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 450,00 di multa per i reati di cui agli artt. 61, n. 5 e 7, 99, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod.pen. (furto in abitazione, con le aggravanti di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, introducendosi in casa della vittima con l'inganno di regalare una somma di danaro, di aver profittato della minorata difesa della persona offesa e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, in data 22 novembre 2016). In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., fondandosi la condanna su prove che non consentono di giungere all'affermazione della penale responsbailità oltre ogni ragionevole dubbio, stante il lasso temporale intercorso tra i fatti ed il riconoscimento fotografico, le modalità stesse del riconoscimento e la scarsa attendibilità del teste, incapace di riconoscere l'altro autore del furto; 2) la erronea qualificazione del fatto come furto invece che come truffa. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha valorizzato: ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la conferma resa in dibattimento, da parte della persona offesa, del riconoscimento fotografico; ai fini della qualificazione del fatto, la circostanza che l'introduzione nella casa della vittima è avvenuta con il consenso di quest'ultimo, ma non anche la consegna dei beni sottratti. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta dli frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Per completezza, deve, inoltre, ricordarsi che: la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108 - 01); in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 04/02/2019, Morabito, Rv. 275019 - 01). 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi DEP
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