CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 13448/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4406-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4406/2021 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC avverso la sentenza n. 706/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 2050/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4406/21 Rilevato che: Con sentenza del 25.11.20 n. 706 , l a Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo volta a chiedere il ricalcolo della pensione, previa inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi agli emolumenti extramensili ricadenti nel periodo in cui aveva fruito del trattamento di CIG, ex art. 8 della legge n. 155/81 e per trattamento speciale edili. Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo insufficienti le allegazioni poste a sostegno della pretesa azionata. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame del Poso, riteneva che gli elementi allegati e documentati dall’appellante, con riferimento anche ai conteggi, fossero sufficienti. Inoltre, la Corte del merito riteneva che la base di calcolo della retribuzione pensionabile sia per le settimane coperte da retribuzione effettiva sia per quelle coperte da retribuzione figurativa, fosse costituita dalla retribuzione imponibile a fini contributivi, cioè, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro e nella specie, alla luce dalla consulenza contabile disposta in secondo grado era emerso che la retribuzione corrispondente alla contribuzione figurativa oggetto di causa, non era stata conteggiata dall’Istituto previdenziale. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, ai sensi dell’art. 38 lett. d, numero 1 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, che era stata proposta in primo grado e riproposta in grado di appello nella memoria di costituzione. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dall’art. 38 lett. d, numero 1 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11 e dell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nel caso di specie, poiché la pensione aveva una decorrenza anteriore al 6 luglio 2011 –data di entrata in vigore dell’art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/11 convertito con modificazioni nella legge n. 111/11 – non trovava applicazione il termine di decadenza triennale, introdotto tramite l’integrazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, da parte del menzionato art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/11, cit., quando invece, l’introduzione del termine di decadenza a mezzo del DL n. 98/11 cit., doveva incidere anche sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto legge, in quanto l’applicazione della disposizione innovativa ai rapporti di durata in essere al momento della previsione legislativa, trovava una regola generale nell’art. 252 disp. att. c.c., in ragione del quale, qualora il fatto individuato come termine iniziale (che nella specie, era costituito dal riconoscimento parziale della pensione) si sia verificato precedentemente all’entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza, il termine inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione innovativa. Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono da rigettare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV). Il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza. Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014):Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque -secondo i principi generali in materia di decadenza - il soloatto che possa impedire la decadenza; Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra- triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass.17430 del 17/06/2021) . Nella specie, tuttavia, la Corte d’appello dà atto che [OSCURATO:PERSONA] ha limitato la domanda giudiziale di condanna nei limiti della decadenza triennale, e in tal senso ha provveduto. Pertanto, il ricorso dell’Inps, non merita accoglimento. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna dell’Inps alle spese di lite, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono dichiarati antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi come sopra indicato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore impor