CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 36462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 72 8 8 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso,dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultim a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 268/A -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3121 / 20 1 4 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 13 giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: l’Agenzia delle entrate di Como notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per la ripresa a fini Irpef di maggior reddito per l’anno di imposta 2006, derivante dal possesso di quote per il 36,4% della società lussemburghese BK Enterprises s.a., in realtà residente nel territorio dello Stato italiano, che aveva distribuito e non tassato redditi di capitale nel medesimo anno; il ricorso della contribuente avverso l’atto impositivo fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Como; la sentenza, oggetto di appello principale dell’amministrazione finanziaria e di appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] i man, fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia; i giudici d’appello ritennero in particolare, e per quanto qui ancora di interesse, che la società lussemburghese risiedesse effettivamente in Italia, e che l’accertamento di un maggior reddito a carico della stessa derivasse fondatamente dal disconoscimento di una passività iscritta, riferibile a versamenti effettuati ai soci; la ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; l’amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la CTR avrebbe attribuito valore di prova dell’esterovestizione della società ad uno scambio di comunicazioni fra i soci, avente invece contenuto e contesto temporale non pertinente, ed omesso di tener conto di numerosi elementi probatori da lei offerti; il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 73, commi 3 e 5- bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 49 e 54 TFUE e dell’art. 4 della Convenzione fra Italia e Lussemburgo del 3 giugno 1981; la ricorrente, in particolare, sostiene che la CTR avrebbe omesso di verificare l’effettivo presupposto per l’attribuzione alla società della residenza italiana, in particolare omettendo di accertarne la residenza effettiva; con il terzo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la CTR non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che la società BK era già estinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento alla stessa; anche la quarta censura agita identica questione in relazione all’avvenuto annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società, circostanza che la ricorrente evoca anche quale ragione di violazione dell’art. 2909 cod. civ.; con il quinto motivo, la ricorrente denunzia come erronea – in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3 e 5, cod. proc. civ. – l’omessa pronunzia (o la pronunzia di implicito rigetto), da parte dei giudici d’appello, sul suo motivo di gravame incidentale relativo alla carenza di motivazione dell’atto impositivo; anche il sesto motivo contiene una duplice censura di tal fatta, che la ricorrente riferisce al proprio motivo di gravame con il quale denunziava il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale da parte dell’Erario; con il settimo motivo, infine, la ricorrente denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oltreché la violazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione al proprio motivo di gravame concernente la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di delega in capo al funzionario sottoscrittore; preliminarmente all’esame dei motivi, va osservato che il 7 novembre 2022 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al giudizio, notificata all’Agenziadelle entrate, sul rilievo dell’intervenuta transazione della controversia avvenuta in data 14 giugno 2016; la dichiarazione contiene l’impegno dell’amministrazione finanziaria a prestare consenso a tale rinunzia, con compensazione delle spese; le parti, pertanto, hanno dato sostanzialmente atto del fatto che la materia oggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto(conf. Sez. U - , Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 –01); per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate. P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sulricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo delvenir meno dell'efficacia della s