CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato. 2. Rilevato, altresì, che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico argomento difensivo, vizi motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità. 3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto con ragioni estremamente generiche, prive di specificità anche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza alcun confronto cori essi. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20