CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controillimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 7429/2021 depositato il15/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29404/2021Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 25527/2026Data pubblicazione 18/09/20261. Il Tribunale di Padova, con l’impugnato decreto, respingeval’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avverso il decreto, pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA], di esecutività dellostato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] (breviter“Fallimento”), che, per quanto di interesse in questa sede, aveva escluso ilcredito fatto valere dall’odierna ricorrente, derivante dal contratto dimutuo fondiario stipulato in data 28/12/2006, in forza del quale Banca diCredito Cooperativo dell’[OSCURATO:PERSONA], dante causa della odiernaricorrente, aveva erogato alla società in bonis la somma di € 900.000, congaranzia ipotecaria sui beni della società, ritenendo nullo il mutuoipotecario fondiario per mancanza di prova del rispetto del limite difinanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, d.lvo 385/1993 (d’ora in poiindicato per brevità “TUB”).1.1 I giudici patavini, dopo aver dato atto che l’opponente, nell’articolarele proprie difese, non aveva più coltivato la domanda di accertamentodella natura “fondiaria” del mutuo, limitando la richiesta di ammissionedel credito alla semplice collocazione ipotecaria attraverso il meccanismodella conversione del contratto nullo “fondiario” ad “ipotecario”, ritenevanoche l’onere probatorio che l’istituto di credito avrebbe dovuto assolverenon attenesse alla semplice dimostrazione della ragionevole circostanzache, in difetto di garanzia reale, non avrebbe erogato il finanziamento di €900.000 bensì alla dimostrazione, non fornita dalla banca, che nel casoconcreto, in cui la parte mutuataria era una società, sarebbe statoirrilevante per la banca concedere un mutuo ipotecario in luogo di unmutuo fondiario2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione deldecreto affidato a tre motivi, il Fallimento ha svolto difese concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 c.p.c..Numero registro generale 29404/2021Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 25527/2026Data pubblicazione 18/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1424 c.p.c. e 3 TUB, in relazione all’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c.:si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale,sussistessero tutti i requisiti che rendevano operativa la conversione delcontratto nullo.1.1 In particolare, al momento della conclusione dell’operazione difinanziamento era tutt’altro che chiara e nitida la percezione che ilcontratto fosse invalido per superamento del limite di finanziabilità, inquanto la nullità non era espressamente prevista dalla norma, ma erastata affermata da un indirizzo giurisprudenziale (peraltro superato nellemore del presente giudizio dall’autorevole intervento delle Sezioni Unite).2. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto didiscussione tra le parti, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., costituiti dalversamento da parte della Banca della somma di € 895.250 anziché €900.000 e dalla ritenuta non dimostrazione della destinazione di partedella somma mutuata all’estinzione di due precedenti finanziamentierogati dallo stesso istituto di credito alla società poi fallita e garantiti daipoteca iscritta sui medesimi beni.3. Il terzo motivo oppone ancora la violazione e falsa applicazione degliartt. 1424 c.p.c. e 38 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sotto il diverso profilo dell’errata affermazione dell’impugnata sentenzacirca la decisività, nella complessiva economia dell’operazione negoziale difinanziamento, dei vantaggi correlati alla fondiarietà del mutuo.3.1 Sostiene la ricorrente che al momento della stipula del contratto dimutuo non vi erano segnali di crisi della società (il fallimento è statodichiarato 14 anni dopo) e, quindi, non sussistevano elementi concreti talida escludere che la banca avesse potuto optare per la conclusione di uncontratto di mutuo ipotecario in luogo di quello fondiario, essendo l’istitutodi credito, a fronte della richiesta di finanziamento da parte della società,Numero registro generale 29404/2021Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 25527/2026Data pubblicazione 18/09/2026interessata solo a munire il credito alla restituzione delle somme mutuatedi adeguata garanzia.4. Sono fondati il primo e il terzo motivo con assorbimento del secondomotivo.4.1 Viene posta all’attenzione del Collegio la nota problematica dellaincidenza, in termini di patologici, sul contratto di mutuo fondiario dellaprevisione del superamento del cosiddetto limite di finanziabilità.4.2 La questione ha trovato soluzione giurisprudenziale nell’arresto dellesezioni unite che hanno affermato il principio secondo il quale «in tema dimutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n.385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto delcontratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenutomedesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì unelemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale,fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d."vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, lacui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità delcontratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguireanche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbecondurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimonialedella banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito chela disposizione mira a proteggere» ( cfr. Cass. S.U. 33719/2022).4.3 Va tuttavia precisato che il giudizio di invalidità del contratto di mutuofondiario per superamento dei limiti di finanziabilità alla streguadell’interpretazione dell’art. 38 TUB patrocinata dalla pregressaelaborazione giurisprudenziale non può più essere rimesso in discussionein questa sede, in quanto la ricorrente non ha impugnato la statuizioneassunta dal [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a invocare nel giudizio diopposizione allo stato passivo l’applicazione dell’istituto della conversioneNumero registro generale 29404/2021Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 25527/2026Data pubblicazione 18/09/2026del negozio giuridico nulla; tale linea difensiva è stata mantenuta con ilricorso per Cassazione.4.4 Il dictum espresso dalle Sezioni unite testè passato in rassegna,contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoriaillustrativa, non può, quindi, spiegare rilievo alcuno nel presente giudizio.4.5 Venendo al quaestio iuris dedotta nelle censure della ricorrente giovaricordare che l’art. 1434 c.c. stabilisce che «il contratto nullo può produrregli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanzae di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debbaritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità».4.6 La norma, come unanimemente ritenuto da dottrina e giurisprudenza,è espressione del principio generale di conservazione del negozio giuridicoche informa il nostro ordinamento; con l’istituto della conversione delnegozio nullo viene offerta la possibilità ad un contratto nullo di produrreeffetti come contratto di diverso tipo, di cui abbia i requisiti di forma esostanza, a condizione che le parti lo avrebbero verosimilmente voluto, seavessero saputo che quello posto in essere era affetto da nullità.4.7 E’, quindi, di tutta evidenza che per operare il meccanismo dellaconversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c. le parti, al momento dellaconclusione del contratto, non devono essere a conoscenza della causa dinullità; tale presupposto si ricava proprio dal fatto che la norma prevedeespressamente che la trasformazione - riduzione di quanto pattuito èpossibile solo se, nel momento in cui le stesse ne avessero avutocontezza, avrebbero perseguito la regolamentazione dei loro interessi4.8 Al riguardo questa Corte, in una vicenda sovrapponibile allacontroversia in esame, ha avuto modo di affermare che «in tema dimutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell’indirizzo delle Sezioni Unitedi cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione delnegozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilitàNumero registro generale 29404/2021Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 25527/2026Data pubblicazione 18/09/2026previsto dall’art. 38, comma 2, t.u.b., stabilito dalla Banca d’Italia inconformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l’ottanta per cento delvalore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensidell’art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtualedel negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite difinanziabilità. Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell’art.1424 c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti diaccettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciòcomporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa allastessa conversione – ma è sufficiente che l’intento pratico originariamenteperseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti delnuovo negozio frutto della conversione» (cfr. Cass. n. 19/2025).4.9 Il Tribunale non ha fatto buon governo di tali principi, essendo statol’atteggiamento soggettivo dei contraenti, valutabile ai fini dellaconversione del contratto nullo, calibrato sul superamento del limite difinanziabilità piuttosto che sulle ricadute dell’inosservanza della soglia dieccedenza del capitale mutuato rispetto al valore del bene concesso ingaranzia in termini di nullità virtuale.4.10 Il Tribunale, inoltre, procedendo ad accertare se il conseguimento dei“vantaggi fondiari” fosse stata o meno l’unica ragione determinante dellastipulazione del mutuo fondiario, ha ritenuto non convincente «l’assuntodell’opponente, secondo cui l’unico scopo della banca era, in buonasostanza, di avere una garanzia reale e che mai avrebbe concluso ilcontratto in difetto di tale garanzia », essendo «verosimile ritenere che, afronte della stipulazione del contratto con una società, la banca abbiaconsiderato tutti i privilegi derivanti dal “credito fondiario”, che“cominciano” dalla facoltà di elezione di domicilio, ai fini dell’iscrizioneipotecaria, presso la propria sede e dal c.d. consolidamento brevedell'ipoteca, per proseguire nelle note agevolazioni in caso di proceduraesecutiva individuale anche qualora sopravvenga il fallimento della parteNumero registro generale 29404/2021Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 25527/2026Data pubblicazione 18/09/2026mutuataria e con la speciale disciplina in tema di revocatoriafallimentare».Ha infine concluso che incombeva all’opponente, in una operazione difinanziamento concesso ad una società, potenzialmente fallibile, l’onere diprovare, in concreto, l’irrilevanza per la banca concedente un mutuoipotecario in luogo di quello fondiario.4.11 Anche tali assunti si pongono in contrasto con il secondo principio didiritto sopra esposto, atteso che è di tutta evidenza che l’intento praticocomplessivamente perseguito dalle parti (erogazione di un finanziamentoassistito da adeguata garanzia sui beni del debitore) è compatibile con loschema negoziale del mutuo ipotecario - risultante dalla conversione delcontratto nullo - anche senza gli indubbi vantaggi additivi propri del mutuofondiario.5. In accoglimento del primo e del terzo motivo l’impugnato decreto vacassato con rinvio della causa al Tribunale di Padova, in diversacomposizione, anche per la statuizione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondomotivo, cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti, e rinvia lacausa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il Presidente