CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 35452/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ORDINANZA sul ricorso 10902/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. G. Belli 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 145/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 18/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso che 1. con sentenza n.145/2013, depositata il 18 ottobre 2013, la commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l'appello col quale l'Agenzia delle Entrate aveva censurato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso della spa [OSCURATO:PERSONA], incorporante la spa [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia per maggior imposta di registro pretesa a seguito di qualificazione unitaria, effettuata ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n.131 del 1986, in termini di cessione di ramo d'azienda dalla Gaz de France s.a. alla [OSCURATO:SOCIETA] una pluralità di atti involgenti la società "veicolo" [OSCURATO:PERSONA] srl creata dalla Gaz de France e nella quale quest'ultima aveva conferito l'azienda a copertura di un aumento di capitale per poi cedere l'intera partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. L'appello è stato respinto dalla CTR sulle affermazioni per cui, da un lato, ex art.20 del d.P.R. 131/86, per "l'interpretazione dei patti negoziali devono seguirsi le regole generali di ermeneutica con esclusione degli elementi desumibili aliunde", dall'altro lato, l'ufficio aveva offerto elementi non "sufficienti a far ritenere che attraverso i precitati atti si sia effettivamente posta in essere una cessione di ramo d'azienda"; 2. l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art.20 del d.P.R. 131/86. Sostiene che con le ricordate affermazioni la CTR abbia disatteso il disposto normativo dal quale si ricaverebbe che in tema di "imposta di registro, qualora si sia in presenza di un comportamento sostanzialmente unitario, al fine di individuare il regime fiscale applicabile, è necessario dare rilevanza al risultato finale di tale comportamento e non ai risultati parziali e strumentali"; 3. la società contribuente ha proposto controricorso illustrato con memoria; considerato che: 1. l'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato emesso ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del "considerato in diritto della sentenza 39/2021). In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto" della citata sentenza 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l'affermazione della CTR secondo cui, ai sensi dell'art.20 cit., per "l'interpretazione dei patti negoziali devono seguirsi le regole generali di ermeneutica con esclusione degli elementi desumibili aliunde", si sottrae ad ogni censura; 3. il ricorso va quindi rigettato; 5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021 mediante collegamento da remot