CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37410/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via D’Aracoeli n.11 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale– e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- avverso la sentenza n.79/30/14della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il21 gennaio 2014; [OSCURATO:PERSONA] apparente udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15dicembre 20 2 2 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su due motivi) e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che è rimasta intimata) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, co n cui la Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della decisione di primo di grado (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso), aveva annullato la cartella impugnata , portante IRPEF e Addizionali regionali e comunali per l’anno 2006. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380 - bis. 1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denunzia la sentenza impugnata di nullità, per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992,per essere la motivazione meramente apparente. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva del tutto immotivatamente statuito che l’avviso di accertamento non era mai stato consegnato al contribuente, a seguito della non correttezzadimostrata della no tifica, senza specificare, in alcun modo, da quali elementi aveva tratto tale convincimento e senza prendere posizione sulle specifiche allegazioni svolte in appello, con le quali l’Ufficio aveva documentato l’avvenuta notificazione dell’atto impositivo attraverso, tra l’altro, la copia della raccomandata di spedizione, con avviso di ricevimento già prodotta in primo grado. 1.1. La censura è fondata alla luce del costante insegnamento di questa Corte la quale ha reiteratamente statuito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (v.Cass. n. 13977 del 2019; id n. 3819 del 2020; id.n.6758 del 01/03/2022). 1.2. Nel caso in esame la motivazione resa dalla C.T.R., nella sua apoditticità, rende impossibile evincere l’iterlogico giuridico seguito per giungere alla decisione della mancata notificazione dell’atto presupposto onde merita la cassazione. 2.L’accoglimento del ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, affinché fornisca congrua motivazione e regoli anche le spese del giudizio, comporta l’assorbimento del ricorso incidentale con il quale si era dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere il Giudice di appello disposto la compensazione delle spese (primo motivo) e la violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. per avere il Giudice di appello compensato le spese senza fornire alcuna motivazione al riguardo (secondo motivo). P.Q.M. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio. Così deciso,in