CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di LECCE del 14/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata del 14 gennaio 2026, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dinanzi alla quale è in corso di celebrazione un procedimento penale nei confronti del ricorrente. 1La Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per essere stata la stessa: - tardivamente proposta il 12 gennaio 2026, in quanto riferita a determinazioni (non) assunte dal Giudice dell'udienza preliminare - e ravvisate nel non avere il Giudice dell'udienza preliminare pronunciato d'ufficio il non luogo a procedere per violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., e per avere ammesso la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nel corso dell'udienza del 23 ottobre 2025; - depositata senza l'allegazione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa o dei presupposti che la legittimano; - reiterativa di precedenti istanze già dichiarate inammissibili. 2. Avverso l'ordinanza indicata della Corte d'appello di Lecce ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.) in riferimento alla ritenuta intempestività dell'istanza, fondando, invece, l'atto di ricusazione sui «motivi posti a base dell'atto di denuncia-querela del 3 dicembre 2025 e sull'esistenza di contrasto giudiziario che impone l'astensione obbligatoria, proposto dalla parte di persona nei confronti della ricusata, depositato alla Procura della Repubblica di Potenza» e, quindi, su fatti nuovi e diversi, «innestati e conseguenti alla denuncia-querela della parte di persona del 3 dicembre 2025 e ha indicazione nella rubrica «stante l'omesso esame nel merito delle due ricusazioni del 23 ottobre 2025 e del 4 dicembre 2026», che avrebbero dovuto determinare il collegio della ricusazione ad esaminare e delibare il merito che, di contro, è stato ignorato in quanto vi è reiterazione dei due suddetti provvedimenti n.789/2025 e n.875/2026. Ove si ritenesse essere motivazione quanto nebulosamente si legge nel provvedimento 12 gennaio 2006, si eccepisce la illogicità di tale presunta motivazione perché è palese la omessa percezione dei contenuti della ricusazione del 12 gennaio 2026». 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità del procedimento e del provvedimento del 15 gennaio 2026 per impedimento all'esercizio del diritto di difesa e correlato vizio della motivazione perché, nonostante la richiesta di partecipazione al procedimento di ricusazione, proposta il 12 gennaio 2026, l'istanza è stata decisa dalla Corte d'appello senza la convocazione e la partecipazione delle parti. 72.3. Con il terzo motivo, si prospetta violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'istanza di ricusazione del 12 gennaio 2026 reiterativa di altre mozioni, precedentemente presentate e definite con ordinanze del 12 novembre e del 22 dicembre 2025, in contrasto con prove documentali in atti. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. per avere la Corte erroneamente affermato come l'indebita manifestazione del convincimento del giudice non possa consistere in comportamenti processuali, in tal guisa incorrendo in evidente travisamento, nella misura in cui sono rimasti ignorati i fatti oggetto di denuncia-querela del 3 dicembre 2025, che sostanziano la manifestazione di grave inimicizia del giudice. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per omessa lettura e valutazione della ricusazione e della richiesta di partecipazione personale all'udienza. 2.6. Il sesto motivo prospetta la nullità del provvedimento per ingiusta ed illegittima condanna del ricorrente al versamento della somma di euro 1550,00 alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, con il quale si contesta l'intempestività dell'istanza di ricusazione, è aspecifico ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la causa asseritamente pregiudicante è stata individuata nella grave inimicizia derivante dalla denuncia-querela, proposta da [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2025 nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare; e poiché, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui la parte interessata ha acquisito effettiva e integrale conoscenza della stessa (Sez. 6, n. 19416 del 29/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288095 - 01), e, comunque, nel termine di tre giorni dall'acquisita conoscenza (Sez. 5, n. 55936 del 26/10/2018, R., Rv. 274171 - 01), è dalla data indicata che si sarebbe generato il motivo fondante la ricusazione, proposta, invece, solo il 12 gennaio 2026. 32. Il secondo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perché sovrapponibili, sono manifestamente infondati 2.1. La censura, relativa alla mancata convocazione delle parti, non si confronta la disciplina dettata dall'art. 41 cod. proc. pen., che impone la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'istanza quando essa sia manifestamente infondata o, comunque, priva dei requisiti necessari. La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, ripetutamente sottolineato come l'istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella carente dei presupposti formali, debba essere dichiarata inammissibile con procedura de plano, senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti (Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025, Russo, Rv. 288966-01; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770-01). In tal caso, infatti, il legislatore distingue la fase del vaglio preliminare di ammissibilità dalla decisione sul merito della ricusazione, prevedendo soltanto per quest'ultima le forme camerali partecipate. Ne consegue come - a fronte di un'istanza ut supra intempestiva - alcuna violazione del contraddittorio o dei parametri evocati negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU è ravvisabile nel caso di specie, essendo la decisione assunta secondo il modulo procedimentale espressamente previsto per i casi di genetica mancanza dei presupposti della ricusazione. 3. Il terzo ed il quarto motivo sono, del pari, generici e manifestamente infondati. Essi muovono dall'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe erroneamente reputato la nuova istanza meramente riproduttiva di precedenti mozioni già dichiarate inammissibili e, comunque, non avrebbe colto la valenza, quali indici di grave inimicizia, sia della denuncia-querela presentata nei confronti del giudice, sia dei provvedimenti processuali e delle modalità di gestione dell'udienza preliminare. Va, innanzitutto, ribadito come la formalizzazione di una denuncia-querela da parte del ricorrente nei confronti del giudice non possa costituire elemento nuovo idoneo a fondare la ricusazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di un'azione civile risarcitoria nei confronti del magistrato non sono, di per sé, sufficienti a integrare una causa di ricusazione, trattandosi di iniziative unilaterali riferibili alla parte e non al giudice; la grave inimicizia rilevante ai sensi 4dell'art. 37 cod. proc. pen. deve, invece, essere reciproca e radicata in rapporti personali di carattere privato, estranei al processo, e non può essere desunta dal solo trattamento processuale riservato alla parte, ancorché da questa percepito come indice di ostilità (Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, Stabile, Rv. 273270-01). Sotto altro profilo, i provvedimenti adottati dal giudice nell'esercizio delle funzioni processuali, così come le determinazioni inerenti alla direzione e al governo dell'udienza, anche quando siano ritenuti dalla parte erronei, abnormi o lesivi del diritto di difesa, non valgono di per sé a integrare alcuna delle tassative ipotesi di ricusazione previste dall'ordinamento: l'istituto non è, invero, azionabile quale rimedio surrettizio avverso atti processuali reputati illegittimi, dovendo le relative doglianze essere fatte valere nei modi ordinari previsti dal sistema delle impugnazioni. Ne consegue che le censure del ricorrente, tutte costruite sulla critica dell'operato processuale del giudice dell'udienza preliminare, risultano estranee al paradigma legale della ricusazione e, per ciò solo, inidonee a scalfire la correttezza della decisione impugnata. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto l'istanza introduttiva del presente giudizio reiterativa delle prime, posto che la denuncia proposta dal ricorrente contro il giudice dell'udienza preliminare non ha mutato la natura delle deduzioni difensive, sempre incentrate su asserite illegittimità di atti processuali. In tale contesto, generiche si appalesano anche le deduzioni circa la pretesa mancata lettura degli atti da parte della Corte di appello, giacché il provvedimento impugnato ha chiaramente posto in evidenza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, sia la tardività dell'istanza, che l'assenza delle necessarie produzioni documentali, sia il carattere reiterativo dell'istanza e l'estraneità delle ragioni addotte rispetto al catalogo legale delle cause di ricusazione, con conseguente incensurabilità della declaratoria di inammissibilità, restando assorbita ogni ulteriore doglianza sul preteso novum allegato dal ricorrente. 4. Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo, relativo alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni giustificative della determinazione adottata, valorizzando la riproposizione di una ulteriore istanza fondata su ragioni estranee a quelle consentite dall'ordinamento. Tanto basta a rendere intelligibile l'esercizio del potere discrezionale demandato al giudice, secondo il principio per cui, in materia di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza 5richiede una motivazione idonea a giustificare la determinazione concretamente adottata (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione di una sanzione al ricorrente, ritenuta congrua, di euro 1000,00 da versare alla Cassa delle ammende. P.Q.M--. 18 G I U 2026 u,"¦[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/monte 6