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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02155/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; 7-77 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], confermando la penale responsabilità del medesimo per il reato di crollo colposo di due travi di copertura del Palazzetto dello sport di [OSCURATO:PERSONA] (MN), della relativa copertura e delle strutture secondarie sulla stessa poggianti, per una superficie di circa 530 mq., con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, stante il continuo utilizzo del predetto impianto sportivo.

Si addebita all'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società costruttrice e fornitrice delle travi in legno e del materiale per la copertura del Palazzetto citato, di avere fornito travi in legno realizzate non a regola d'arte, con difetti e carenze di incollaggio dei materiali.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'Alberanti, lamentando manifesta illogicità della sentenza impugnata e travisamento delle risultanze processuali, con particolare riguardo alla consulenza tecnica prodotta dalla difesa.

Deduce che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione l'affermazione che il "catalizzatore" è "un apparecchio...preposto...a spargere la colla sulle lamelle delle travi", mentre esso in realtà è la sostanza che viene miscelata con la resina a costituire il collante.

Da questa errata premessa il giudicante ha tratto l'ingannevole conclusione che di vizio occulto dell'apparecchiatura non vi fosse da discutere ma semmai di difetto di controllo sul suo corretto funzionamento.

In tal modo è stata elusa la questione della possibile rilevanza causale nella determinazione dell'evento di un difetto del reagente, vizio occulto non rilevabile dal ricorrente.

Ritiene viziata la motivazione anche nella parte in cui evidenzia che a porre rimedio a possibili difetti di incollaggio delle lamelle avrebbe dovuto procedersi, nella fase della costruzione, a sottoporle tutte alla prova di resistenza.

In realtà, secondo criteri di normale diligenza, questa prova viene eseguita a campione ed è ritenuta facoltativa anche nella fase di posa in opera.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure del ricorrente colgono nel segno, là dove evidenziano il vizio motivazionale della sentenza impugnata, in relazione alla inadeguata ricostruzione della vicenda, all'illogicità della motivazione e all'evidente travisamento della prova, con particolare riguardo alla consulenza tecnica espletata dalla difesa.

2. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione in punto di responsabilità su un presupposto totalmente erroneo, vale a dire sul fatto che il "catalizzatore" utilizzato per l'incollaggio delle travi fosse un "macchinario", mentre è pacifico che si tratti del reagente che serve ad accelerare (o rallentare) la reazione chimica relativa al collante.

Ne discende come sia viziato da evidente illogicità tutto il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui il difetto di distribuzione del collante applicato alle travi, causa del crollo, era stato determinato da un "comportamento anomalo del catalizzatore e cioè dell'apparecchio (fornito dallo stesso fabbricante dell'adesivo) preposto, appunto, a spargere la colla sulle lamelle"; aggiungendo che l'imputato avrebbe dovuto "predisporre appositi presidi (...) volti ad intercettare, in corso d'opera, la non corretta distribuzione del collante sulle lamelle da parte del macchinario a ciò deputato".

La ratio decidendi si basa, insomma, sul presunto difetto di un macchinario che tale non è; per cui, anche affermare che l'imputato avrebbe potuto e dovuto controllare il detto "macchinario" costituisce un'argomentazione manifestamente illogica, oltre che espressione di un evidente travisamento della prova scientifica.

In particolare, la consulenza tecnica difensiva, riportata in sentenza, aveva spiegato che il difetto riscontrato nell'incollaggio delle lamelle poteva essere dovuto ad un "anomalo comportamento del catalizzatore", inteso come "occasionale anomalia di reattività" dello stesso, conducente ad una "polimerizzazione più rapida del consueto", con conseguente precoce indurimento del collante che in tal modo "non dispone della fluidità che gli consente di distribuirsi a sufficienza".

Spiegazione con la quale si intendeva escludere che il problema riscontrato nell'incollaggio fosse dovuto ad un difetto specifico di funzionamento dell'apparecchio (questo sì) preposto all'applicazione del collante, rispondente alle prescrizioni e periodicamente controllato dal prevenuto, ma che i giudici di appello hanno completamente travisato, confondendo il catalizzatore con l'apparecchio utilizzato per l'incollaggio.Del resto, si conviene con il ricorrente che, in ogni caso, la Corte distrettuale non ha precisato con quale strumentazione, diversa da quella in uso presso la [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuta conforme alla miglior tecnica, e con quali accorgimenti avrebbe potuto essere monitorato in continuo ed in corso di fabbricazione il corretto incollaggio delle travi.

3. In punto di colpa, anche la sentenza di primo grado è motivata in maniera carente e apodittica: si afferma che sarebbe mancato un controllo, da parte di un addetto, in ordine alla "quantità di colla applicata", senza spiegare quale sarebbe stata la quantità "ideale" di colla da applicare e ciò in base a quale predeterminata regola tecnica o esperienziale; né si precisa in che modo il soggetto addetto al controllo avrebbe dovuto esercitare tale funzione (a vista o con particolari strumenti tecnici e quali).

In definitiva, il ragionamento del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della colpa è alquanto vago e nebuloso, certamente non ancorato alla previa individuazione di una precisa regola cautelare violata ma frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, mentre è noto che la colpa deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile "ex ante", con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Rv. 269254 - 01).

5. I riscontrati vizi motivazionali giustificano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; 7-77 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], confermando la penale responsabilità del medesimo per il reato di crollo colposo di due travi di copertura del Palazzetto dello sport di [OSCURATO:PERSONA] (MN), della relativa copertura e delle strutture secondarie sulla stessa poggianti, per una superficie di circa 530 mq., con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, stante il continuo utilizzo del predetto impianto sportivo. Si addebita all'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società costruttrice e fornitrice delle travi in legno e del materiale per la copertura del Palazzetto citato, di avere fornito travi in legno realizzate non a regola d'arte, con difetti e carenze di incollaggio dei materiali. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'Alberanti, lamentando manifesta illogicità della sentenza impugnata e travisamento delle risultanze processuali, con particolare riguardo alla consulenza tecnica prodotta dalla difesa. Deduce che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione l'affermazione che il "catalizzatore" è "un apparecchio...preposto...a spargere la colla sulle lamelle delle travi", mentre esso in realtà è la sostanza che viene miscelata con la resina a costituire il collante. Da questa errata premessa il giudicante ha tratto l'ingannevole conclusione che di vizio occulto dell'apparecchiatura non vi fosse da discutere ma semmai di difetto di controllo sul suo corretto funzionamento. In tal modo è stata elusa la questione della possibile rilevanza causale nella determinazione dell'evento di un difetto del reagente, vizio occulto non rilevabile dal ricorrente. Ritiene viziata la motivazione anche nella parte in cui evidenzia che a porre rimedio a possibili difetti di incollaggio delle lamelle avrebbe dovuto procedersi, nella fase della costruzione, a sottoporle tutte alla prova di resistenza. In realtà, secondo criteri di normale diligenza, questa prova viene eseguita a campione ed è ritenuta facoltativa anche nella fase di posa in opera. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure del ricorrente colgono nel segno, là dove evidenziano il vizio motivazionale della sentenza impugnata, in relazione alla inadeguata ricostruzione della vicenda, all'illogicità della motivazione e all'evidente travisamento della prova, con particolare riguardo alla consulenza tecnica espletata dalla difesa. 2. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione in punto di responsabilità su un presupposto totalmente erroneo, vale a dire sul fatto che il "catalizzatore" utilizzato per l'incollaggio delle travi fosse un "macchinario", mentre è pacifico che si tratti del reagente che serve ad accelerare (o rallentare) la reazione chimica relativa al collante. Ne discende come sia viziato da evidente illogicità tutto il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui il difetto di distribuzione del collante applicato alle travi, causa del crollo, era stato determinato da un "comportamento anomalo del catalizzatore e cioè dell'apparecchio (fornito dallo stesso fabbricante dell'adesivo) preposto, appunto, a spargere la colla sulle lamelle"; aggiungendo che l'imputato avrebbe dovuto "predisporre appositi presidi (...) volti ad intercettare, in corso d'opera, la non corretta distribuzione del collante sulle lamelle da parte del macchinario a ciò deputato". La ratio decidendi si basa, insomma, sul presunto difetto di un macchinario che tale non è; per cui, anche affermare che l'imputato avrebbe potuto e dovuto controllare il detto "macchinario" costituisce un'argomentazione manifestamente illogica, oltre che espressione di un evidente travisamento della prova scientifica. In particolare, la consulenza tecnica difensiva, riportata in sentenza, aveva spiegato che il difetto riscontrato nell'incollaggio delle lamelle poteva essere dovuto ad un "anomalo comportamento del catalizzatore", inteso come "occasionale anomalia di reattività" dello stesso, conducente ad una "polimerizzazione più rapida del consueto", con conseguente precoce indurimento del collante che in tal modo "non dispone della fluidità che gli consente di distribuirsi a sufficienza". Spiegazione con la quale si intendeva escludere che il problema riscontrato nell'incollaggio fosse dovuto ad un difetto specifico di funzionamento dell'apparecchio (questo sì) preposto all'applicazione del collante, rispondente alle prescrizioni e periodicamente controllato dal prevenuto, ma che i giudici di appello hanno completamente travisato, confondendo il catalizzatore con l'apparecchio utilizzato per l'incollaggio.Del resto, si conviene con il ricorrente che, in ogni caso, la Corte distrettuale non ha precisato con quale strumentazione, diversa da quella in uso presso la [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuta conforme alla miglior tecnica, e con quali accorgimenti avrebbe potuto essere monitorato in continuo ed in corso di fabbricazione il corretto incollaggio delle travi. 3. In punto di colpa, anche la sentenza di primo grado è motivata in maniera carente e apodittica: si afferma che sarebbe mancato un controllo, da parte di un addetto, in ordine alla "quantità di colla applicata", senza spiegare quale sarebbe stata la quantità "ideale" di colla da applicare e ciò in base a quale predeterminata regola tecnica o esperienziale; né si precisa in che modo il soggetto addetto al controllo avrebbe dovuto esercitare tale funzione (a vista o con particolari strumenti tecnici e quali). In definitiva, il ragionamento del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della colpa è alquanto vago e nebuloso, certamente non ancorato alla previa individuazione di una precisa regola cautelare violata ma frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, mentre è noto che la colpa deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile "ex ante", con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Rv. 269254 - 01). 5. I riscontrati vizi motivazionali giustificano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il presidente
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