CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40075/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 febbraio 2022, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo in relazione a delitti di furto con strappo e di tentata rapina (aggravati entrambi dall'aver agito con il volto travisato da un passamontagna), contestati come commessi in Acireale il 28 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un supermercato, aveva minacciato i cassieri con una spranga intimando di consegnargli l'incasso (non riuscendo nel suo proposito per la pronta reazione del personale del punto vendita) e si era inoltre impossessato della borsa che una cliente del supermercato teneva in mano, pur abbandonando successivamente la refurtiva. 2. Nell'unico motivo di doglianza, articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità), attenuante che doveva essergli concessa perché con la sua condotta egli non aveva conseguito alcun lucro, rinunciando immediatamente a trattenere con sé la borsa sottratta alla cliente, la quale quindi non riportò alcun danno la decisione di rinunciare alla refurtiva e l'immediata confessione denotano che il Cubeda agì istintivamente, con dolo d'impeto. Sottolinea inoltre il deducente che nella valutazione circa l'invocata attenuante non deve interferire la commissione del delitto di tentata rapina, atteso che il delitto di furto con strappo aggravato risultava essere il più grave tra quelli contestati e che l'attenuante de qua dev'essere valutata in relazione a ogni singolo reato. Del resto, osserva il deducente, lo spossessamento della res fu di brevissima durata, proprio per lo spontaneo abbandono della borsa da parte dell'imputato; e vi é, nella specie, totale insussistenza di qualsiasi lesione patrimoniale. Per il resto il ricorrente richiama alcuni arresti giurisprudenziali a sostegno della sua tesi. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. Si osserva infatti che, secondo il condivisibile indirizzo seguito al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). La Corte di merito si é perciò, correttamente, richiamata alla complessiva valutazione del fatto, attesa la contestualità fra il delitto di furto con strappo e quello di tentata rapina, ritenuta sintomatica di una marcata pulsione criminosa, e in considerazione della gravità della condotta (il Cubeda aveva tra l'altro minacciato i cassieri con una spranga nell'intento di appropriarsi dell'incasso del punto vendita e, invece di desistere, aveva poi deciso di strappare la borsa dal braccio di un'anziana signora, pur abbandonandola poco dopo). Non é chi non veda la piena aderenza del percorso argomentativo della sentenza impugnata al citato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così