CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 11819/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31360-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domi ciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3885/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.02.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 04.11.1998 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli i vicini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] in p.l.r.p.t. affinchévenisse ordinata ai convenuti la cessazione delle attività rumorose e delle esalazioniprovenienti dal loro locale (destinato alla somministrazione di cibi e bevande con intrattenimento musicale), e affinché gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni. 1.1. A sostegno delle loro pretese gli attori lamentavano che dette attività si protraevano fino a tarda notte, e che i rumori e le esalazioni provenienti da detto esercizio erano intollerabili, tanto da determinare a loro danno uno stato di debilitazione fisica e psichica tale da impedire il normale svolgimento della vita sociale e lavorativa. Aggiungevano gli attori che i predetti convenuti: avevano collocato una canna fumaria in corrispondenza del loro appartamento; nell’eseguire lavori in muratura, avevano provocato una lesione evidente nel tratto iniziale del muro di cinta sul versante di proprietà degli attori; avevano collocato quattro piante di alto fusto a distanza irregolare dal muro di confine tra le proprietà, le cui radici avevano innalzato detto muro provocando evidenti lesioni; avevano sopraelevato il livello del cortile provocando infiltrazioni alla loro proprietà e al muro di confine. 1.2. Con sentenza n. 7617/2011 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di €. 20.500,00 (oltre rivalutazione ed interessi). 2. Impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 3 - quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutte nelleloro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rilevando – tra l’altro - la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per mancata interruzione del processo per la morte del convenuto [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’evento fosse stato dichiarato. 2.1. Con sentenza n. 3885/2017 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, condannava i convenuti: -ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici utili al fine di evitare le immissioni sonore per cui è causa entro i 3db nel periodo notturno e i 5 db nel periodo diurno, con il divieto delle stesse dalle h24:00, e di trattenersi nella parte esterna del locale successivamente alla stessa ora; - a portare l a canna fumaria ad un’altezza superiore di oltre un metro rispetto al colmo del tetto della proprietà attorea; -a risarcire i danni in favore degli attori per l’importo complessivo di €15.000,00, già computato all’attualità, comprensivo quindi della rivalutazione e degli interessi. Compensava, infine, le spese per 1/3 relativamente ad entrambi in gradi di giudizio e condannava gli appellanti al pagamento dei restanti 2/3. Per quel che ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione osservava la Corte che: -nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini per la presentazione delle comparse conclusionali ex art.190 cod. proc. civ., deve essere dichiarata l’interruzione del processo, Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 4 - a pena di nullità del procedimento e della sentenza. Tale nullità, dedotta con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza (in virtù del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione), non comporta la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estranea alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma comporta la decisione nel merito da parte del giudice di appello su tutte le questioni controverse; -per stabilire il limite (avente carattere non assoluto, ma relativo al caso specifico in esame e alle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle attività normalmente svolte) della normale tollerabilità delle immissioni acustiche poste in essere dagli odierni appellanti i mezzi di prova esperibili non devono essere necessariamente di natura tecnica, né è necessario procedere a rilevazioni strumentali (come precisato dal C.T.U.), ma è piuttosto ammissibile la prova testimoniale al fine di acquisire elementi probatori rimessi al prudente apprezzamento del giudice; - in materia di emissioni olfattive, la nozione di tollerabilità è sostanzialmente fondata su connotati «soggettivi», e il metodo normalmente utilizzato è quello «sensoriale» del soggetto che le subisce. Inoltre, il posizionamento della canna fumaria (la cui estremità superiore non oltrepassa l’altezza del fabbricato attoreo) comporta la veicolazione di fumi e odori nel volume d’aria destinato a servire l’unità abitativa degli odierni appellati. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto, sulla base di tre motivi,ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella predetta qualità di l.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I Passero e Cortese resistonocon controricorso. Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 5 - In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Preliminarmente , va rilevato che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, né consente agli eredi della parte deceduta l’ingresso nel processo ( tra le tante, v. Cass. Sez. L, n. 1757 del 29.01.2016 -Rv. 638717 – 01; Cass. Sez. 3, n. 24635 del 03.12.2015 -Rv. 638041 - 01). Da ciò discende l’irrilevanza della segnalazione della morte del controricorrente (e originario attore) [OSCURATO:PERSONA], segnalata dal difensore. 1.2 Sempre p reliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti a giudizio dei quali - poiché vi era stata notifica dell’istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado a cura dei resistenti – la «conoscenza legale» della sentenza da parte dell’impugnante determina che il mezzo di impugnazione da adottare debba essere esperito nel termine breve. In altri termini, a giudizio dei controricorrenti, la sentenza n. 3885/2017 qui impugnata è passata in giudicato, essendo trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’istanza di correzione materiale. L’eccezione è infondata perché omette di confrontarsi con la giurisprudenza delle sezioni unite. È stato infatti affermato che la notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 6 - breve exart. 325 cod. proc. civ., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della «conoscenza legale» da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5053 del 28/02/2017 -Rv. 643116-01). 1.3Passando all’esame dei motivi di ricorso , col primo di essi i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., n. 4), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn.3) e 5) cod. proc. civ. per avere la Corte di merito omesso l’esame dell’eccezione di mancata declaratoria di interruzione del giudizio di primo grado, riproposta come motivo di appello. A dire dei ricorrenti, la Corte di Appello – pur avendo riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado per mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi del convenuto [OSCURATO:PERSONA] – a vrebbe errato nell’escludere la necessità di rimessione al primo giudice.Richiamano i principi sul litisconsorzio necessarioosservando che ricorreva un caso di mancata integrazione del contraddittorio e quindi la causa andava rimessa al tribunale in applicazione dell’art. 354 cpc. Il motivo è infondato. Innanzitutto, non ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SSUU 8053/2014). Quanto al vizio di omessa pronuncia, la censura non coglie nel segnoperché la Corte d’Appello si è pronunciata sui motivi di gravame. Nessuna violazione dei principiiche regolano il litisconsorzio è stata perpetrata, contrariamente a quanto pure si assume: il processo era Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 7 - [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] della sentenza del giudice di prime cure derivante dalla mancata interruzione del processo non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 354 cod. proc. civ. e non comporta, pertanto, la regressione al primo giudice, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello(cfr. Cass. 5896/2005; cass. n. 995/1994 ) . 2. Con il secondo motivo i ricorrentilamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 cod. civ., 844 cod. civ., 2043 cod. civ. e 703 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360 n.3), cod. proc. civ . e omessa motivazione con riferimento all’art. 360 n. 5), cod. proc. civ . La valutazione compiuta dalla Corte di Appello -all’esito degli esami e degli accertamenti condotti nel merito della domanda attorea -sarebbe viziata in ragione di un’errata valutazione sulla normale tollerabilità delle immissioni sonore. In particolare, la valutazione sulla sussistenza (o meno) di quest’ultima avrebbe dovuto compiersi sulla scorta di un’indagine oggettiva - e non puramente personalistica e soggettiva, seguendo il criterio utilizzato dal C.T.U. fatto proprio dal giudice di secondo grado - tenuto conto del le circostanze del caso. Nel caso di specie, il giudice ha dato preminenza alle ragioni dei resistenti la cui unità residenziale era stata realizzata abusivamente in zona che il P.R.G. del Comune di Casoria aveva destinato ad attività turistiche, ricettivee commerciali. Il motivo è infondato. In disparte la novità della questione attinente alla collocazione urbanistica degli immobili di cui si discute, non risultante dalla trattazione in sede di merito, l a discipli na delle immissioni moleste in alienumnei rapporti fra privati va rinvenuta nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 8 - apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta,e costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità ( tra le varie, cfr. Cass. Sez. 2, n. 17281 del 25.08.2005, ove siribadisce che la valutazione compiuta sul punto, con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità; conf. di recente da Cass. Sez. 2, n. 23754 del 01.10.2018 -Rv. 650628 - 01 ). La censura, quindi, non coglie nel segno perché si limita a censurare l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che non è più neppure denunziabile sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc). 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamenta no violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 ), cod. proc. civ. : a loro dire, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rimettere al giudice di primo grado anche la regolamentazione delle spese di quest’ultimo e limitarsi a liquidare le spese del secondo grado considerando la soccombenza degli appellati in tale grado di giudizio. La censura è in parte logicamente assorbita dal rigetto del primo motivo(che ha escluso la regressione al primo giudice) ed in parte è infondata perché la Corte d’Appello ha applicato la regola della parziale soccombenza dei Maglione-Piscitelli che, considerato l’esito globale della lite, non possono di certo ritenersi vittoriosi. Tale decisione èquindi insindacabile in questa sede (v. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 Rv. 645187. 4. In definitiva, il ricorso è rigettato, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Ric. 2018 n. 31360 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 9 - Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto P.Q.M. La rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per