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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42980/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, del 17/01/2013, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, del 17/01/2013, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. 2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]