CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in data 13 giugno 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova e di non doversi procedere per il reato di minacce aggravate per intervenuta remissione di querela; - che anche il reato di cui all'art. 610 cod. pen., stante la modifica al regime di procedibilità avutasi con il D. L.vo 150/2022, va dichiarato estinto con la più favorevole formula dell'intervenuta remissione di querela, avendo la persona offesa dichiarato in data 31 marzo 2022 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2