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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45887/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATI-0 E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pena in odine alla ritenuta responsabilità in ordine all'illecita detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi grammi 61,30 ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine:1) alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta; 2) alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto costituente motivo non consentito.

Deve osservarsi che in ordine alla destinazione allo spaccio ineccepibile risulta la motivazione della Corte che ha assegnato rilevanza alla quantità di grammi 61,30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per una totale del 90,2 per cento di principio attivo, al rinvenimento di materiale per il taglio, bilancino di precisione, involucri e contatti con un acquirente che infatti sopraggiungeva nel corso delle operazioni di perquisizione; elementi complessivamente apprezzati che il ricorrente o confuta genericamente o parcellizza al fine di accreditare un non credibile esclusivo uso personale dello stupefacente rinvenuto.

Non consentito risulta la censura rivolta alla parte della motivazione che ha portato i giudici di merito ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicare la pena come determinata in sentenza facendo riferimento da un canto alla conferente assenza di elementi positivi valorizzabili, sotto altro profilo rinviando alla complessiva condotta (offensività e modalità dell'azione) ben esposta in motivazione; la cui adeguata, completa e logica esposizione fa ritenere non deducibile la questione in questa sede di legittimità; la graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Stef

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATI-0 E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pena in odine alla ritenuta responsabilità in ordine all'illecita detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi grammi 61,30 ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine:1) alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta; 2) alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto costituente motivo non consentito. Deve osservarsi che in ordine alla destinazione allo spaccio ineccepibile risulta la motivazione della Corte che ha assegnato rilevanza alla quantità di grammi 61,30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per una totale del 90,2 per cento di principio attivo, al rinvenimento di materiale per il taglio, bilancino di precisione, involucri e contatti con un acquirente che infatti sopraggiungeva nel corso delle operazioni di perquisizione; elementi complessivamente apprezzati che il ricorrente o confuta genericamente o parcellizza al fine di accreditare un non credibile esclusivo uso personale dello stupefacente rinvenuto. Non consentito risulta la censura rivolta alla parte della motivazione che ha portato i giudici di merito ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicare la pena come determinata in sentenza facendo riferimento da un canto alla conferente assenza di elementi positivi valorizzabili, sotto altro profilo rinviando alla complessiva condotta (offensività e modalità dell'azione) ben esposta in motivazione; la cui adeguata, completa e logica esposizione fa ritenere non deducibile la questione in questa sede di legittimità; la graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Stef