Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 20255/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento, impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria di replica trasmessa il 03-02-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l'ordinanza del 15 ottobre 2021, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente ricevuto e detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso netto complessivo di 10.110 kg., contenuta in un pacco spedito a mezzo corriere dalla Colombia, nonché un involucro contenente cocaina del peso netto di 0,3 grammi; fatti accertati rispettivamente in Roma e in Ostia il 12 ottobre 2021.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale romano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria, rilevando che, già a livello lessicale, l'ordinanza impugnata si presentava criptica e di non agevole lettura, essendo frequente l'utilizzo di espressioni come "potrebbe", "verosimilmente", "plausibilmente", ciò a conferma del carattere congetturale della decisione, fondata su affermazioni assertive, avendo il Tribunale omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi, con cui tra l'altro si era evidenziato come la posizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto assimilabile, se non migliore, rispetto a quella in cui versavano i due Mentii, nei confronti dei quali non era stato mosso alcun addebito, sebbene costoro abbiano materialmente ricevuto il pacco proveniente dalla Colombia su indicazione di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, non avendo il giudice della cautela considerato la percentuale di purezza della droga in sequestro, incorrendo in tal senso in un vizio totale di motivazione.

2.1. Con memoria pervenuta il 3 febbraio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, insisteva nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a entrambi i motivi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve escludersi che il giudizio sulla gravità indiziaria presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria operato dal Tribunale del Riesame non presta alle censure difensive, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare operato in primo luogo un'adeguata ricostruzione della vicenda per cui si procede, richiamando gli elementi investigativi disponibili e sviluppando in maniera autonoma le considerazioni della pur condivisa ordinanza genetica.In particolare, in punto di fatto, è stato ricordato che il 12 ottobre 2021 l'indagato, su incarico di un soggetto titolare dell'utenza telefonica 3509083324, si è recato ar-stre—segtel a prelevare un pacco proveniente dalla Colombia e transitato per l'aeroporto di Malpensa, contenente 13.445,87 grammi di cocaina.

Il pacco era formalmente indirizzato a tale [OSCURATO:PERSONA]!, il quale aveva messo a disposizione l'indirizzo di destinazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], un suo inquilino; interrogato sul motivo della spedizione dalla P.G. che stava monitorando il pacco sin dall'arrivo a Malpensa, Baroni dichiarava di averla ricevuta per conto di un suo conoscente e, a conferma di tale affermazione, mostrava la conversazione Whatsapp avuta con l'utenza telefonica predetta, memorizzata con il nominativo di "Rolex", che comunicava a Baroni che avrebbe inviato un suo amico a ritirare il pacco; veniva pertanto organizzata la consegna alla presenza della P.G. e, immediatamente dopo la traditio, l'uomo recatosi a prelevare il pacco veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA] e tratto in arresto.

Questi, in sede di interrogatorio di garanzia, sosteneva di non aver avuto consapevolezza del contenuto del pacco, precisando che "Rolex", il suo conoscente, gli aveva promesso uno sconto su un orologio in cambio del favore di andargli a prendere il pacco, essendo egli impegnato a scommettere sulle corse ai cavalli.

La versione difensiva dell'indagato non è stata tuttavia ritenuta credibile dai giudici cautelari, i quali hanno sottolineato non solo come fosse singolare che una persona disoccupata e priva di beni /a parte l'auto come [OSCURATO:PERSONA] potesse avere la liquidità necessaria per acquistare orologi di lusso, anche se di provenienza illecita, ma soprattutto come fosse davvero inverosimile che il destinatario finale della spedizione possa aver affidato un quantitativo così elevato di cocaina, dal valore economico elevatissimo, nelle mani di una persona incontrata per caso in un centro di scommesse ippiche, essendo significativo che "Rolex", nell'avvisare Baroni che a ritirare il pacco sarebbe stato un terzo soggetto, abbia fatto riferimento a un suo amico e non a un estraneo ignaro, il che peraltro avrebbe presupposto evidentemente la predisposizione di un servizio di controllo da parte del destinatario finale, il che non è avvenuto nella vicenda in esame.

Né, ad avviso del Tribunale, il rischio che un estraneo si impadronisse del prezioso involucro poteva essere scongiurato solo perché tale pacco recava la dicitura "vernici naturali", non potendo ciò escludere il rischio che il vettore potesse nutrire sospetti, fermo restando che un consegnatario ignaro del pacco avrebbe potuto trascurarne l'importanza, con il pericolo che andasse perduto.

Orbene, come osservato anche dal Procuratore generale, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelari, pur nella varietà delle combinazioni ricostruttive offerte, non appare connotata da incoerenze argomentative, in quanto ancorata a considerazioni razionali, alle quali la difesa ha contrapposto a sua volta diverse ipotesi alternative, rimaste tuttavia sfornite di adeguato conforto probatorio.

In definitiva, fermo restando che le censure articolate nel ricorso ben potranno essere ulteriormente analizzate e approfondite nello sviluppo del procedimento penale in corso, deve evidenziarsi che, almeno per quanto concerne la fase cautelare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato provvisoriamente ascritto resiste alle obiezioni difensive.

Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.

Dall'ordinanza genetica del G.I.P. risulta invero che la sostanza stupefacente sequestrata consiste in cocaina pure per complessivi 13.445,87 grammi (oltre 13 chili), da cui erano ricavabili 8.972 dosi medie singole, il che, a prescindere dalla novità o meno della relativa questione, non affrontata dal Tribunale del Riesame, non consente allo stato di nutrire seri dubbi sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, ben potendo lo stupefacente contenuto nel pacco ritirato da [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di contrarie allegazioni rispetto ai dati richiamati dal G.I.P., essere ritenuto di "ingente quantità".

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento, impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria di replica trasmessa il 03-02-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l'ordinanza del 15 ottobre 2021, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente ricevuto e detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso netto complessivo di 10.110 kg., contenuta in un pacco spedito a mezzo corriere dalla Colombia, nonché un involucro contenente cocaina del peso netto di 0,3 grammi; fatti accertati rispettivamente in Roma e in Ostia il 12 ottobre 2021. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale romano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria, rilevando che, già a livello lessicale, l'ordinanza impugnata si presentava criptica e di non agevole lettura, essendo frequente l'utilizzo di espressioni come "potrebbe", "verosimilmente", "plausibilmente", ciò a conferma del carattere congetturale della decisione, fondata su affermazioni assertive, avendo il Tribunale omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi, con cui tra l'altro si era evidenziato come la posizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto assimilabile, se non migliore, rispetto a quella in cui versavano i due Mentii, nei confronti dei quali non era stato mosso alcun addebito, sebbene costoro abbiano materialmente ricevuto il pacco proveniente dalla Colombia su indicazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, non avendo il giudice della cautela considerato la percentuale di purezza della droga in sequestro, incorrendo in tal senso in un vizio totale di motivazione. 2.1. Con memoria pervenuta il 3 febbraio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, insisteva nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a entrambi i motivi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve escludersi che il giudizio sulla gravità indiziaria presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria operato dal Tribunale del Riesame non presta alle censure difensive, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare operato in primo luogo un'adeguata ricostruzione della vicenda per cui si procede, richiamando gli elementi investigativi disponibili e sviluppando in maniera autonoma le considerazioni della pur condivisa ordinanza genetica.In particolare, in punto di fatto, è stato ricordato che il 12 ottobre 2021 l'indagato, su incarico di un soggetto titolare dell'utenza telefonica 3509083324, si è recato ar-stre—segtel a prelevare un pacco proveniente dalla Colombia e transitato per l'aeroporto di Malpensa, contenente 13.445,87 grammi di cocaina. Il pacco era formalmente indirizzato a tale [OSCURATO:PERSONA]!, il quale aveva messo a disposizione l'indirizzo di destinazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], un suo inquilino; interrogato sul motivo della spedizione dalla P.G. che stava monitorando il pacco sin dall'arrivo a Malpensa, Baroni dichiarava di averla ricevuta per conto di un suo conoscente e, a conferma di tale affermazione, mostrava la conversazione Whatsapp avuta con l'utenza telefonica predetta, memorizzata con il nominativo di "Rolex", che comunicava a Baroni che avrebbe inviato un suo amico a ritirare il pacco; veniva pertanto organizzata la consegna alla presenza della P.G. e, immediatamente dopo la traditio, l'uomo recatosi a prelevare il pacco veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA] e tratto in arresto. Questi, in sede di interrogatorio di garanzia, sosteneva di non aver avuto consapevolezza del contenuto del pacco, precisando che "Rolex", il suo conoscente, gli aveva promesso uno sconto su un orologio in cambio del favore di andargli a prendere il pacco, essendo egli impegnato a scommettere sulle corse ai cavalli. La versione difensiva dell'indagato non è stata tuttavia ritenuta credibile dai giudici cautelari, i quali hanno sottolineato non solo come fosse singolare che una persona disoccupata e priva di beni /a parte l'auto come [OSCURATO:PERSONA] potesse avere la liquidità necessaria per acquistare orologi di lusso, anche se di provenienza illecita, ma soprattutto come fosse davvero inverosimile che il destinatario finale della spedizione possa aver affidato un quantitativo così elevato di cocaina, dal valore economico elevatissimo, nelle mani di una persona incontrata per caso in un centro di scommesse ippiche, essendo significativo che "Rolex", nell'avvisare Baroni che a ritirare il pacco sarebbe stato un terzo soggetto, abbia fatto riferimento a un suo amico e non a un estraneo ignaro, il che peraltro avrebbe presupposto evidentemente la predisposizione di un servizio di controllo da parte del destinatario finale, il che non è avvenuto nella vicenda in esame. Né, ad avviso del Tribunale, il rischio che un estraneo si impadronisse del prezioso involucro poteva essere scongiurato solo perché tale pacco recava la dicitura "vernici naturali", non potendo ciò escludere il rischio che il vettore potesse nutrire sospetti, fermo restando che un consegnatario ignaro del pacco avrebbe potuto trascurarne l'importanza, con il pericolo che andasse perduto. Orbene, come osservato anche dal Procuratore generale, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelari, pur nella varietà delle combinazioni ricostruttive offerte, non appare connotata da incoerenze argomentative, in quanto ancorata a considerazioni razionali, alle quali la difesa ha contrapposto a sua volta diverse ipotesi alternative, rimaste tuttavia sfornite di adeguato conforto probatorio. In definitiva, fermo restando che le censure articolate nel ricorso ben potranno essere ulteriormente analizzate e approfondite nello sviluppo del procedimento penale in corso, deve evidenziarsi che, almeno per quanto concerne la fase cautelare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato provvisoriamente ascritto resiste alle obiezioni difensive. Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Dall'ordinanza genetica del G.I.P. risulta invero che la sostanza stupefacente sequestrata consiste in cocaina pure per complessivi 13.445,87 grammi (oltre 13 chili), da cui erano ricavabili 8.972 dosi medie singole, il che, a prescindere dalla novità o meno della relativa questione, non affrontata dal Tribunale del Riesame, non consente allo stato di nutrire seri dubbi sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, ben potendo lo stupefacente contenuto nel pacco ritirato da [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di contrarie allegazioni rispetto ai dati richiamati dal G.I.P., essere ritenuto di "ingente quantità". 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
Decreto Cassazione n. 20255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris