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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15308/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il cyngore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 settembre 2021, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], loro applicata a seguito della convalida dell'arresto per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 5, c.p. .

2. Avverso la predetta ordinanza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto comune ricorso i suddetti indagati, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), con conseguente nullità dell'udienza di convalida e della successiva ordinanza di applicazione della misura per mancata assistenza dell'interprete di lingua georgiana all'udienza di convalida dell'arresto, con impossibilità per gli arrestati di partecipare consapevolmente agli adempimenti dell'udienza, di svolgere un preliminare colloquio con il difensore e di procedere al loro interrogatorio di garanzia; l'eccezione di nullità anzidetta veniva ritualmente sollevata in via preliminare nel corso dell'udienza di convalida, ma rigettata con la motivazione che il Giudice, pur avendo contattato una decina di interpreti di lingua georgiana, nessuno era disponibile a intervenire nei ristretti termini previsti per la celebrazione dell'udienza di convalida, determinandosi così un'ipotesi di forza maggiore, tale da non impedire la valutazione giudiziale sulla legittimità della misura precautelare; in tal modo si è paragonato un caso di inefficienza dell'amministrazione della giustizia a quello, profondamente diverso, in cui l'arrestato scelga di o non possa comparire in udienza; diversamente, il Tribunale, investito del giudizio direttissimo, essendo a disposizione per la convalida dell'arresto più di 24 ore, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Pubblico Ministero affinchè procedesse nelle forme ordinarie anche relativamente alla richiesta di convalida; la gravità del vizio procedurale dedotto aumenta se si tiene conto del fatto che il controllo giudiziale sull'arresto in flagranza non è limitato alla verifica della sussistenza dei requisiti formali della misura, ma involge anche le condizioni sostanziali di applicabilità della misura cautelare, sulle quali è fondamentale che il contraddittorio sia effettivo; inoltre, in assenza dell'intervento di un interprete, non si è svolto nemmeno il preliminare colloquio difensivo con l'avvocato, come invece previsto dall'art. 104, comma 4 bis, c.p.p., con ulteriore e grave detrimento del diritto di difesa dei ricorrenti; infine, l'ordinanza del Tribunale del riesame ha errato anche nel ritenere che la questione di nullità non potesse essere sollevata in sede di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare, in mancanza di impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di convalida dell'arresto, essendo state contestuali.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. - 1.Invero, non merita censure la valutazione del Tribunale del riesame, che, pur premettendo la corretta applicazione da parte del giudice della convalida dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità- secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio, per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (cfr. per tutte Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Rv. 262034)- ha, comunque, rilevato che la questione di nullità sollevata dagli indagati non poteva essere dedotta innanzi al Tribunale del riesame.

1.1. In particolare, così come evidenziato dal Tribunale del riesame e come dedotto anche in questa sede, gli indagati si dolgono della nullità dell'udienza e dell'ordinanza di convalida dell'arresto, per mancata assistenza ai medesimi indagati alloglotti di un interprete di lingua georgiana, sia all'interrogatorio, che alle attività connesse, ma per le eventuali nullità determinatesi all'udienza di convalida è previsto l'apposito rimedio del ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4, c.p.p..

1.2. Più volte questa Corte ha evidenziato come, avverso il provvedimento con cui il giudice competente convalida l'arresto nella flagranza di reato, sia previsto lo specifico rimedio del ricorso per cassazione, da attivarsi tempestivamente, sicchè la mancata proposizione di tale impugnazione preclude la deduzione nel giudizio di riesame della nullità di ordine generale a regime intermedio eventualmente determinatasi nell'udienza di convalida, sebbene ritualmente eccepita in udienza, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida (arg. ex Sez. 1 , n. 5675 del 08/01/2019 Rv. 274973).

In particolare, l'ordinanza che decide sulla convalida, ex art. 391, comma 3, cod. proc. pen., non impugnata, assume i connotati preclusivi della irrevocabilità, con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione la nullità deve ritenersi sanata ed il provvedimento reiettivo della nullità non è più suscettibile di revisione (arg. ex Sez.

U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939) 2.1 ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il cyngore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 settembre 2021, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], loro applicata a seguito della convalida dell'arresto per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 5, c.p. . 2. Avverso la predetta ordinanza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto comune ricorso i suddetti indagati, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), con conseguente nullità dell'udienza di convalida e della successiva ordinanza di applicazione della misura per mancata assistenza dell'interprete di lingua georgiana all'udienza di convalida dell'arresto, con impossibilità per gli arrestati di partecipare consapevolmente agli adempimenti dell'udienza, di svolgere un preliminare colloquio con il difensore e di procedere al loro interrogatorio di garanzia; l'eccezione di nullità anzidetta veniva ritualmente sollevata in via preliminare nel corso dell'udienza di convalida, ma rigettata con la motivazione che il Giudice, pur avendo contattato una decina di interpreti di lingua georgiana, nessuno era disponibile a intervenire nei ristretti termini previsti per la celebrazione dell'udienza di convalida, determinandosi così un'ipotesi di forza maggiore, tale da non impedire la valutazione giudiziale sulla legittimità della misura precautelare; in tal modo si è paragonato un caso di inefficienza dell'amministrazione della giustizia a quello, profondamente diverso, in cui l'arrestato scelga di o non possa comparire in udienza; diversamente, il Tribunale, investito del giudizio direttissimo, essendo a disposizione per la convalida dell'arresto più di 24 ore, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Pubblico Ministero affinchè procedesse nelle forme ordinarie anche relativamente alla richiesta di convalida; la gravità del vizio procedurale dedotto aumenta se si tiene conto del fatto che il controllo giudiziale sull'arresto in flagranza non è limitato alla verifica della sussistenza dei requisiti formali della misura, ma involge anche le condizioni sostanziali di applicabilità della misura cautelare, sulle quali è fondamentale che il contraddittorio sia effettivo; inoltre, in assenza dell'intervento di un interprete, non si è svolto nemmeno il preliminare colloquio difensivo con l'avvocato, come invece previsto dall'art. 104, comma 4 bis, c.p.p., con ulteriore e grave detrimento del diritto di difesa dei ricorrenti; infine, l'ordinanza del Tribunale del riesame ha errato anche nel ritenere che la questione di nullità non potesse essere sollevata in sede di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare, in mancanza di impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di convalida dell'arresto, essendo state contestuali. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. - 1.Invero, non merita censure la valutazione del Tribunale del riesame, che, pur premettendo la corretta applicazione da parte del giudice della convalida dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità- secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio, per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (cfr. per tutte Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Rv. 262034)- ha, comunque, rilevato che la questione di nullità sollevata dagli indagati non poteva essere dedotta innanzi al Tribunale del riesame. 1.1. In particolare, così come evidenziato dal Tribunale del riesame e come dedotto anche in questa sede, gli indagati si dolgono della nullità dell'udienza e dell'ordinanza di convalida dell'arresto, per mancata assistenza ai medesimi indagati alloglotti di un interprete di lingua georgiana, sia all'interrogatorio, che alle attività connesse, ma per le eventuali nullità determinatesi all'udienza di convalida è previsto l'apposito rimedio del ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4, c.p.p.. 1.2. Più volte questa Corte ha evidenziato come, avverso il provvedimento con cui il giudice competente convalida l'arresto nella flagranza di reato, sia previsto lo specifico rimedio del ricorso per cassazione, da attivarsi tempestivamente, sicchè la mancata proposizione di tale impugnazione preclude la deduzione nel giudizio di riesame della nullità di ordine generale a regime intermedio eventualmente determinatasi nell'udienza di convalida, sebbene ritualmente eccepita in udienza, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida (arg. ex Sez. 1 , n. 5675 del 08/01/2019 Rv. 274973). In particolare, l'ordinanza che decide sulla convalida, ex art. 391, comma 3, cod. proc. pen., non impugnata, assume i connotati preclusivi della irrevocabilità, con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione la nullità deve ritenersi sanata ed il provvedimento reiettivo della nullità non è più suscettibile di revisione (arg. ex Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939) 2.1 ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
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