CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17724/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza n. 80/03/2024 depositata il 02/02/2024 dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026Gabrio Nicoletti ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle entrate– Riscossione avverso la sentenza indicata in epigrafe, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativaal reddito derivante al contribuente dalla qualifica di socio nella societàOfficine Nicoletti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini IRPEF per l’annodi imposta 2000.L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione delricorrente.La causa è stata fissata nella camera di consiglio del 19 marzo2026, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione della legge 31 agosto 2022, n.130, edell’art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonché per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla motivazioneapparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della necessariadelibazione della istanza di sospensione in via d’urgenza, per il diniegodi accesso al Tribunale.Con tale motivo, il ricorrente sostiene che il giudice di secondogrado, decidendo il merito senza fissare l’udienza cautelare, abbiaviolato il diritto di difesa e il principio del giusto processo, senzarispettare la ratio delle disposizioni che distinguono le fasi cautelari ele fasi di merito.1.2. Il motivo è infondato.In primo luogo si osserva che l’art. 4 legge n. 130/2022 prevedel’applicazione delle nuove norme processuali ai giudizi “instaurati conNumero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorso notificato” dalla data di entrata in vigore (16 settembre 2022);pertanto nella specie l’art. 47 d.lgs. n.546/1992, nella sua nuovaformulazione, risulta inapplicabile ratione temporis, poiché sia il ricorsodi primo grado, sia quello di appello sono successivi a tale data.In ogni caso, deve ribadirsi che la mancata fissazione dell’udienzacautelare sull’istanza di sospensione non determina la nullità dellasentenza emessa a seguito della trattazione del merito, per il carattereinterinale della tutela cautelare. Ne consegue che, con la definizionedel giudizio, viene meno anche ogni questione inerente allasospensione cautelare, che resta assorbita dalla decisione di rigetto,così come già rilevato nella proposta di definizione.2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla motivazioneapparente, perplessa e contraddittoria sul punto della prova dellaiscrizione quale dipendente pubblico dell’avvocato difensore.Con tale motivo, il ricorrente deduce che non è stata depositataalcuna prova che dimostri la circostanza per cui il legale che harappresentato e difeso l’Agenzia Entrate Riscossione sia un dipendentedell’ente, essendo depositata unicamente procura speciale notarileanche per la costituzione in giudizio, e conclude richiamando unprecedente di legittimità (Cass. n. 28684/2018) che avrebbe affermatol’invalidità degli atti di costituzione in giudizio dell’AdER a mezzo di unavvocato del libero Foro.2.2. Il motivo è inammissibile.Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delleentrate – Riscossione, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzan.30008/2019 e numerose successive decisioni conformi, hannoNumero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026chiarito che a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato ladifesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in casodi conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agliorgani di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si rendaindisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocaturaerariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non e richiestal'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere alpatrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere inapplicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale dicui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contrattipubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsirappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti aigiudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quantoalle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso (Cass. S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26). Dettasoluzione interpretativa trova riscontro nel Protocollo d'intesa del22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e AdER, secondo cui,in subiecta materia, 3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosidirettamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscrittinel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzial Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alleSezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alleCommissioni Tributarie .Alla luce di tale costante orientamento, il motivo si palesainammissibile ed infondato, in quanto l’Agenzia delle entrate –Riscossione poteva costituirsi a mezzo di dipendente o avvocato dellibero foro, senza necessità di fornire particolari prove sulla qualità delsoggetto designato, se non a fronte di una specifica contestazione diparte contribuente. Tuttavia, nella specie la doglianza di parteNumero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorrente risulta generica e contraddittoria, in quanto non è datocomprendere se riguardi il fatto che non vi fosse la prova che il legalecostituito per l’Agenzia delle entrate – Riscossione fosse un dipendenteiscritto all’albo speciale, oppure che l’Agenzia delle entrate –Riscossione non avrebbe potuto costituirsi per mezzo di avvocato dellibero foro. Inoltre, deve rilevarsi che tale ultima censura, infondatasecondo il più recente ed ormai consolidato orientamento di legittimitàsopra richiamato, era stata l’unica originariamente proposta dalcontribuente, mentre la prima è stata avanzata solo nel giudizio dicassazione, come risulta agevolmente dalla lettura delle sentenze deigradi di merito, che hanno ritenuto rituale la costituzione in giudiziodell’Agenzia delle entrate – Riscossione ed infondata la contestazionesulla possibilità dell’ente di costituirsi a mezzo di avvocato del liberoforo.3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per omessa decisione e violazione del litisconsorzionecessario, la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, nn.3 e n. 4, c.p.c., in riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa edincomprensibile.Con tale motivo, il ricorrente sostiene che la mancata riassunzionedel giudizio abbia determinato l’estinzione di un processo di cuil’odierno ricorrente non era parte.Inoltre, evidenzia una violazione del principio della motivazione perrelationem della cartella di pagamento, poiché in essa non vienerichiamata la sentenza di cassazione, né il suo contenuto e neanchel’oggetto del precedente accertamento. Infine ritiene errata anche lamotivazione della sentenza impugnata che esclude prescrizione edecadenza ritenendo che nel caso di specie non vi è stata alcunaNumero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026pronuncia sul rapporto ma una mera estinzione per mancatariassunzione a carico di entrambe le parti.3.2. Anche il terzo motivo è inammissibile ed infondato.In primo luogo, è opportuno rilevare i profili di inammissibilitàrelativi alla commistione di doglianze tra loro confuse e nonchiaramente individuabili (v. Cass. 9470/2008).Passando ad una breve sintesi dei fatti di causa, quali risultano dallesentenze di merito di primo e secondo grado, nonché dall’ordinanza diquesta Corte n. 27036/2017.Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate determinavanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il reddito di partecipazione derivantedalla qualifica di socio nella società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2000.Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ottenendopronunce favorevoli nei gradi di merito. Avverso la decisione d’appello,l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione per plurimimotivi, deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza edell’intero giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio exart. 14 d.lgs. n.546/2002.Questa Corte, con l’ordinanza n. 27036/2017, riuniti i ricorsi delsocio e della società, fino a quel momento separati, cassava la sentenzaimpugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio e disponendo ilrinvio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] perl’integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti dell’unica sociarimasta estranea al giudizio.A seguito della mancata riassunzione del giudizio,l’amministrazione finanziaria procedeva all’iscrizione a ruolo a titolodefinitivo delle somme recate nell’avviso di accertamento.Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamentodinanzi alla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertarneNumero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026la nullità e la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso;avverso tale decisione il contribuente proponeva appello per chiederela riforma del provvedimento del giudice di primo grado e laCommissione Regionale della Liguria rigettava il ricorso.3.3. Alla luce di tale ricostruzione fattuale, non si ravvisa nellaspecie alcuna violazione del litisconsorzio necessario, in quanto l’avvisodi accertamento, impugnato dal contribuente in un giudizio che si èestinto per mancata riassunzione, deve ritenersi ormai definitivamentecristallizzato nei suoi confronti, in assenza di giudicato sulle statuizionidi merito a lui favorevoli, che erano state impugnatedall’amministrazione finanziaria con il ricorso in Cassazione.La Cassazione ha infatti chiarito che, diversamente dal processocivile sui diritti soggettivi, nel contenzioso tributario l’estinzione nonincide sull’obbligazione sostanziale, ma determina il venir menodell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso diaccertamento e integrale accoglimento delle ragioni erariali (Cass.,n. 25014/2021). In termini conformi, è stato ribadito che l’omessao tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito dirinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, in forzadella natura impugnatoria del processo tributario, comporta ilconsolidarsi dell’avviso di accertamento (Cass n. 15484/2022). Ilprincipio è stato di recente riaffermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui in caso di omessa riassunzione nel terminedi legge del processo tributario rinviato dalla Corte di cassazione,diviene definitivo l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione (Cass., sez. V, ord. 18 dicembre 2024, n. 33182), così confermandoche l’inattività della parte nel giudizio di rinvio si traduce nellacristallizzazione della pretesa tributaria, salva l’ipotesi in cui si sia giàformato un giudicato favorevole al contribuente.Numero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026Per quanto riguarda le ulteriori doglianze, relative alla prescrizionedel tributo (nella specie Irpef) ed alla pretesa carenza motivazionaledella cartella, basta richiamare quanto già espresso nella proposta didefinizione, secondo cui il giudice di appello ha rilevato che lacartella risultava validamente notificata e che, comunque, un eventualevizio di notifica sarebbe stato sanato dalla tempestiva impugnazione exart.156 c.p.c., quest’ultimo rilievo non impugnato. La Corte di secondogrado ha anche rilevato che la motivazione della cartella di pagamentoera esaustiva, facendo riferimento all’avviso di accertamentopropedeutico, che si era cristallizzato a seguito di mancata riassunzionedel giudizio di impugnazione ad esso relativo, al quale, devesottolinearsi, aveva partecipato l’odierno ricorrente (v. Cass. n.27036/2017) che aveva impugnato gli avvisi a lui indirizzati per lamaggiore Irpef. Anche in relazione ai termini di prescrizione edecadenza della pretesa tributaria, il giudice di appello hacorrettamente ritenuto che decorressero oltre i sei mesi dalla pronunciadi rinvio della Corte di Cassazione, senza che fosse avvenuta lariassunzione del processo .Tali argomentazioni risultano conformi al consolidato orientamentodi questa Corte, cui si è fatto riferimento sopra, dal quale non si hamotivo di discostarsi.4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoNumero registro generale 17724/2024Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 7798/2026Data pubblicazione 31/03/2026altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformitàdella decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 5.800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro2.900,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore dellaCassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti