CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 01541/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25644/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno postale falso. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore dì fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di ricettazione, vertendosi in ipotesi di falso grossolano e, quindi, di reato impossibile ex art. 49 comma 2 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Ed, invero, giudici del merito, con argomentazioni adeguate e del tutto prive delle lamentate illogicità, hanno accertato la non grossolanità del falso in quanto immediatamente percepibile soltanto da personale specializzato e non ictu °cui/ da chiunque, indagine in fatto a fronte della quale il ricorrente formula delle contestazioni del tutto generiche o, comunque, finalizzate, in modo inammissibile, a sollecitare una lettura alternativa delle emergenze processuali. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]