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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 25938/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30037-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 707/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30037 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità dell'originario ricorso avverso numerose cartelle di pagamento, ruoli e avvisi di accertamento, impugnati da essa ricorrente come mai notificati e come affetti da molteplici vizi di forma-contenuto e da mancanza di presupposti (come più in dettaglio esposto nel ricorso per cassazione);

2. si legge nella sentenza impugnata che l'inammissibilità deriva dalla considerazione per cui l'appello, che "costa di 49 pagine", riproduce "memorie introdotte in primo grado oltre che documenti, ciò che ha significativamente aggravato la posizione difensiva di parte appellata oltre che del Collegio che si è dovuto confrontare con censure confuse e poco intellegibili ... la procedura notificatoria si è ritualmente perfezionata e in tal senso sono del tutto irrilevanti e comunque infondate le formalistiche censure avanzate dall'appellante ... di guisa che questi aveva l'onere di impugnare tempestivamente le cartelle";

3. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso; 4.1a contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione "dell'art. 121 c.p.c. e dell'art. 3, comma 2, c.p.amm." La ricorrente, sotto questa rubrica, deduce che la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello.

La ricorrente riporta parti essenziali dell'atto di appello, ne rivendica la chiarezza, evidenzia che la CTR stessa ha sintetizzato i motivi di appello in 7 punti, sottolinea che la lunghezza dell'atto era inevitabile dati i molti profili di illegittimità degli atti impugnati, fatti valere in primo grado e da riproporre di fronte alla CTR come motivo di gravame o ex art. 346 c.p.c.;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR apoditticamente affermato che le cartelle erano state ritualmente notificate e che quanto in senso contrario dedotto dalla contribuente si riduceva a formalistiche e irrilevanti censure;

3. i primi due motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento.

Nel ricorso per cassazione sono elencati i motivi dell'originario ricorso e riprodotti i contenuti essenziali dell'atto d'appello.

La CTR stessa ha riportato in 7 punti i motivi di appello.

Ha parlato non di incomprensibilità assoluta dell'appello ma di un proprio "significativo aggravio" nel confrontarsi con le censure genericamente e apoditticamente definite "confuse e poco intellegibili". la CTR si è quindi sottratta, con formula evanescente, al dovere di pronunciarsi sui motivi di appello ulteriori rispetto a quelli di omessa o irrituale notifica delle cartelle.

Quanto a questi ultimi motivi, la CTR si è sottratta all'obbligo di motivare la propria pronuncia.

E' infatti ancora apodittica l'affermazione per cui la procedura notificatoria delle cartelle si è ritualmente perfezionata e in tal senso sono del tutto irrilevanti e comunque infondate le formalistiche censure avanzate dall'appellante".

La CTR avrebbe dovuto spiegare come si era perfezionata la notifica delle cartelle e perché le eccezioni sollevate in senso contrario dalla ricorrente erano infondate;

4. all'accoglimento dei suddetti motivi segue la cassazione della sentenza della CTR e il rinvio della causa alla medesima CTR, in diversa composizione, per nuovo esame;

5. resta assorbito il terzo motivo di ricorso -con cui la ricorrente solleva una questione relativa alla propria condanna alle spese del grado di appello-, dato che al giudice del rinvio è anche demandato di liquidare le spese in base al contenuto della decisione finale; PQM la Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30037-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 707/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30037 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità dell'originario ricorso avverso numerose cartelle di pagamento, ruoli e avvisi di accertamento, impugnati da essa ricorrente come mai notificati e come affetti da molteplici vizi di forma-contenuto e da mancanza di presupposti (come più in dettaglio esposto nel ricorso per cassazione); 2. si legge nella sentenza impugnata che l'inammissibilità deriva dalla considerazione per cui l'appello, che "costa di 49 pagine", riproduce "memorie introdotte in primo grado oltre che documenti, ciò che ha significativamente aggravato la posizione difensiva di parte appellata oltre che del Collegio che si è dovuto confrontare con censure confuse e poco intellegibili ... la procedura notificatoria si è ritualmente perfezionata e in tal senso sono del tutto irrilevanti e comunque infondate le formalistiche censure avanzate dall'appellante ... di guisa che questi aveva l'onere di impugnare tempestivamente le cartelle"; 3. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso; 4.1a contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione "dell'art. 121 c.p.c. e dell'art. 3, comma 2, c.p.amm." La ricorrente, sotto questa rubrica, deduce che la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello. La ricorrente riporta parti essenziali dell'atto di appello, ne rivendica la chiarezza, evidenzia che la CTR stessa ha sintetizzato i motivi di appello in 7 punti, sottolinea che la lunghezza dell'atto era inevitabile dati i molti profili di illegittimità degli atti impugnati, fatti valere in primo grado e da riproporre di fronte alla CTR come motivo di gravame o ex art. 346 c.p.c.; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR apoditticamente affermato che le cartelle erano state ritualmente notificate e che quanto in senso contrario dedotto dalla contribuente si riduceva a formalistiche e irrilevanti censure; 3. i primi due motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento. Nel ricorso per cassazione sono elencati i motivi dell'originario ricorso e riprodotti i contenuti essenziali dell'atto d'appello. La CTR stessa ha riportato in 7 punti i motivi di appello. Ha parlato non di incomprensibilità assoluta dell'appello ma di un proprio "significativo aggravio" nel confrontarsi con le censure genericamente e apoditticamente definite "confuse e poco intellegibili". la CTR si è quindi sottratta, con formula evanescente, al dovere di pronunciarsi sui motivi di appello ulteriori rispetto a quelli di omessa o irrituale notifica delle cartelle. Quanto a questi ultimi motivi, la CTR si è sottratta all'obbligo di motivare la propria pronuncia. E' infatti ancora apodittica l'affermazione per cui la procedura notificatoria delle cartelle si è ritualmente perfezionata e in tal senso sono del tutto irrilevanti e comunque infondate le formalistiche censure avanzate dall'appellante". La CTR avrebbe dovuto spiegare come si era perfezionata la notifica delle cartelle e perché le eccezioni sollevate in senso contrario dalla ricorrente erano infondate; 4. all'accoglimento dei suddetti motivi segue la cassazione della sentenza della CTR e il rinvio della causa alla medesima CTR, in diversa composizione, per nuovo esame; 5. resta assorbito il terzo motivo di ricorso -con cui la ricorrente solleva una questione relativa alla propria condanna alle spese del grado di appello-, dato che al giudice del rinvio è anche demandato di liquidare le spese in base al contenuto della decisione finale; PQM la Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma il 21 giugno 2022,
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