CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19935/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 135 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 156/01/2021depositata in data 14.1.2021; N. 19935/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere RelatoreSalvatore Saija ; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Calabria aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 240/2020, emessa dalla C.T.P. di Cosenza, che aveva invece accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anello avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP ed IVA, anno 2011; -[OSCURATO:PERSONA]Anello ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che il controricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo lasospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. dichiara sospeso il processo sino al 16 gennaio 2023; rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso