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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 29392/2026

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vverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte d'appello di Trieste;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi venganodichiarati inammissibili;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribaditeper entrambi i ricorrenti con memorie di replica del 26/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14/01/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 18/10/2023, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla penadi giustizia per il reato agli stessi ascritti in concorso (artt. 110, 642 cod.pen.).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione,per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso, dal contenuto del tutto sovrapponibile, chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Carenza ed illogicità della motivazione nell’aver ritenuto laresponsabilità dei ricorrenti, in mancanza di qualsiasi effettivo ed obiettivoelemento di prova.2.2.

Violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbionell’affermare la responsabilità degli imputati, tenuto conto degliaccertamenti tecnici espletati e della ignoranza dell’accaduto da parte deiproprietari dei mezzi, oltre che della irrilevanza della cancellazione dall’albodegli avvocati del Fiandotti.2.3.Mancata riduzione della pena base al minimo edittale.2.4.Mancata concessione della sospensione condizionale della pena.2.5.Intervenuta prescrizione del reato; la Corte di appello ha ritenuto“i reati non estinti per prescrizione in ragione delle riconosciute recidive”con statuizione erronea considerata la data di commissione del fatto.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.4.

I ricorrenti hanno depositato memorie di replica insistendo perl’accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, nonconsentiti, oltre che manifestamente infondati.Per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionaledella pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evincechiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato ledoglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo inparte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie –risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con lapropria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6,n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez.

U, n. 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 -01).Si deve, inoltre, considerare che la sentenza di appello si salda conquella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi,ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01;Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).

Pertanto, inpresenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice diappello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ognirisultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraversouna valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragionidel suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattesele argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014,Amaniera, Rv. 260841-01).2.I ricorsi, come già detto caratterizzati dalla totale sovrapponibilitàdei motivi, possono essere trattati congiuntamente.Il primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti, oltre chemanifestamente infondati.

La difesa si è, infatti, limitata a reiterare, inmodo generico (lamentando illogicità e non manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che carenza della stessa) le medesime censure propostecon l’atto di appello, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni,logiche e prive di aporie, della Corte di appello al fine di introdurre unapropria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede,contestando, con argomentazioni all’evidenza versate in fatto, laricostruzione analitica e fattuale resa dal giudice di appello quanto allacondotta imputata ai sensi dell’art. 642 cod. pen. (pag. 2 e seg. quanto allafalsa descrizione del sinistro fornita ed alle valutazioni del giudice di primogrado, tenuto conto delle caratteristiche dei danni rispetto al sinistrodenunciato, nonché delle valutazioni tecniche acquisite, che dimostravanola piena integrazione della condotta imputata; inoltre pag. 6 e seg. quantoalla conforme considerazione dell’esito dibattimentale da parte del giudicedi appello, dove veniva valorizzata in particolare la deposizione delproprietario dell’autocarro e il complessivo contesto che avevacaratterizzato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, conassenza di documentazione tecnica a supporto in ordine ad eventualiinterventi riparativi) essendosi di fatto la difesa limitata a richiamare leargomentazioni spese nell’atto di appello e ad evocare in modo del tuttoastratto e generico il canone relativo alla affermazione della responsabilitàoltre ogni ragionevole dubbio.Deve essere in tal senso essere ribadito il principio secondo il qualeèpreclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazionedelle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudiziodi rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099-01).La Corte di appello ha, dunque con motivazione logica che non sipresta a censure in questa sede, evidenziato la ricorrenza di plurimielementi, a sostegno della affermazione di responsabilità, con i quali iricorrenti non si confrontano effettivamente, limitandosi a riproporre unapropria lettura alternativa, ritenuta più convincente, non consentita inquesta sede, anche atteso il diretto confronto con le censure difensive, chesono state ampiamente disattese.Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questaCorte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondatosugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti insecondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errorelogico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ilricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati conl’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confrontacriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, masi limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).3.

Il terzo e quarto motivo di ricorso sono del tutto generici, oltreche manifestamente infondati.

Anche in questo caso la difesa omette diconfrontarsi effettivamente con la motivazione della Corte di appello cheha, in modo logico ed in assenza di aporie, evidenziato la condivisibilevalutazione del giudice di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio,leggermente superiore al minimo edittale ed ampiamente inferiore almassimo edittale, in assenza di elementi positivamente valorizzabili al finedella concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineandoinvece la ricorrenza di elementi ostativi rappresentati dai plurimi precedentipenali riferibili ad entrambi i ricorrenti, in assenza di qualsiasi validaallegazione in senso contrario da parte della difesa (pag. 8), elementiall’evidenza ostativi anche quanto alla richiesta volta ad ottenere laconcessione di doppi benefici, che è stata ampiamente disattesa dallamotivazione nel suo complesso.Deve essere sul punto ribadito il principio secondo il quale lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nonsia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, AngeliniDaniele, Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare ilgiudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analiticaenunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsialla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logicidi ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01,Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01), come avvenuto nel caso di specie.4.

Il quinto motivo di ricorso è non solo generico, ma anchemanifestamente infondato.

In tal senso, si deve osservare che la premessadifensiva, con la quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte delgiudice di merito, della prescrizione del reato, è priva dei requisiti dispecificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentalee senza dimostrare, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione deltermine di legge (Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01),essendo stata richiamata esclusivamente la data di commissione del fatto,mentre la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è ilfrutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, maimplica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devonoessere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto,a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;Rv. 280735-01).

Nel caso di specie, al momento della decisione in grado diappello, il decorso del termine di prescrizione non era maturato, comesinteticamente, ma correttamente rilevato dalla Corte di appello, con ilrichiamo alla recidiva contestata e riconosciuta per entrambi i ricorrenti(pag. 8).

Il motivo, dunque, si manifesta per la sua assoluta genericitàanche in relazione a tale affermazione della Corte di appello, cherichiamando la recidiva, ha chiaramente considerato lo speciale regime checaratterizza il termine di prescrizione nel caso di specie.

Difatti, deveessere ribadito che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effettospeciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato,ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi,su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.,senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bisin idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel casoZolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto dellaprescrizione.” (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce’, Rv. 285267 – 01;Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 2, n.5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 – 01).

Ne derivache attesa la riconosciuta recidiva (reiterata e specifica per il [OSCURATO:PERSONA],reiterata, specifica ed infra-quinquennale per lo [OSCURATO:PERSONA]) il termine diprescrizione deve essere individuato, anche atteso l’andamento delprocedimento nei gradi merito in anni 11 e mesi 3 per il [OSCURATO:PERSONA] ed anni 13e mesi 10 per lo [OSCURATO:PERSONA], non decorsi al momento della pronuncia diappello in data 14/01/2026.5.

I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte d'appello di Trieste;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi venganodichiarati inammissibili;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribaditeper entrambi i ricorrenti con memorie di replica del 26/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14/01/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 18/10/2023, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla penadi giustizia per il reato agli stessi ascritti in concorso (artt. 110, 642 cod.pen.).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione,per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso, dal contenuto del tutto sovrapponibile, chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Carenza ed illogicità della motivazione nell’aver ritenuto laresponsabilità dei ricorrenti, in mancanza di qualsiasi effettivo ed obiettivoelemento di prova.2.2. Violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbionell’affermare la responsabilità degli imputati, tenuto conto degliaccertamenti tecnici espletati e della ignoranza dell’accaduto da parte deiproprietari dei mezzi, oltre che della irrilevanza della cancellazione dall’albodegli avvocati del Fiandotti.2.3.Mancata riduzione della pena base al minimo edittale.2.4.Mancata concessione della sospensione condizionale della pena.2.5.Intervenuta prescrizione del reato; la Corte di appello ha ritenuto“i reati non estinti per prescrizione in ragione delle riconosciute recidive”con statuizione erronea considerata la data di commissione del fatto.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.4. I ricorrenti hanno depositato memorie di replica insistendo perl’accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, nonconsentiti, oltre che manifestamente infondati.Per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionaledella pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evincechiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato ledoglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo inparte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie –risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con lapropria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6,n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 -01).Si deve, inoltre, considerare che la sentenza di appello si salda conquella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi,ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01;Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, inpresenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice diappello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ognirisultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraversouna valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragionidel suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattesele argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014,Amaniera, Rv. 260841-01).2.I ricorsi, come già detto caratterizzati dalla totale sovrapponibilitàdei motivi, possono essere trattati congiuntamente.Il primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti, oltre chemanifestamente infondati. La difesa si è, infatti, limitata a reiterare, inmodo generico (lamentando illogicità e non manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che carenza della stessa) le medesime censure propostecon l’atto di appello, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni,logiche e prive di aporie, della Corte di appello al fine di introdurre unapropria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede,contestando, con argomentazioni all’evidenza versate in fatto, laricostruzione analitica e fattuale resa dal giudice di appello quanto allacondotta imputata ai sensi dell’art. 642 cod. pen. (pag. 2 e seg. quanto allafalsa descrizione del sinistro fornita ed alle valutazioni del giudice di primogrado, tenuto conto delle caratteristiche dei danni rispetto al sinistrodenunciato, nonché delle valutazioni tecniche acquisite, che dimostravanola piena integrazione della condotta imputata; inoltre pag. 6 e seg. quantoalla conforme considerazione dell’esito dibattimentale da parte del giudicedi appello, dove veniva valorizzata in particolare la deposizione delproprietario dell’autocarro e il complessivo contesto che avevacaratterizzato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, conassenza di documentazione tecnica a supporto in ordine ad eventualiinterventi riparativi) essendosi di fatto la difesa limitata a richiamare leargomentazioni spese nell’atto di appello e ad evocare in modo del tuttoastratto e generico il canone relativo alla affermazione della responsabilitàoltre ogni ragionevole dubbio.Deve essere in tal senso essere ribadito il principio secondo il qualeèpreclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazionedelle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudiziodi rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099-01).La Corte di appello ha, dunque con motivazione logica che non sipresta a censure in questa sede, evidenziato la ricorrenza di plurimielementi, a sostegno della affermazione di responsabilità, con i quali iricorrenti non si confrontano effettivamente, limitandosi a riproporre unapropria lettura alternativa, ritenuta più convincente, non consentita inquesta sede, anche atteso il diretto confronto con le censure difensive, chesono state ampiamente disattese.Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questaCorte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondatosugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti insecondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errorelogico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ilricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati conl’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confrontacriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, masi limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono del tutto generici, oltreche manifestamente infondati. Anche in questo caso la difesa omette diconfrontarsi effettivamente con la motivazione della Corte di appello cheha, in modo logico ed in assenza di aporie, evidenziato la condivisibilevalutazione del giudice di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio,leggermente superiore al minimo edittale ed ampiamente inferiore almassimo edittale, in assenza di elementi positivamente valorizzabili al finedella concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineandoinvece la ricorrenza di elementi ostativi rappresentati dai plurimi precedentipenali riferibili ad entrambi i ricorrenti, in assenza di qualsiasi validaallegazione in senso contrario da parte della difesa (pag. 8), elementiall’evidenza ostativi anche quanto alla richiesta volta ad ottenere laconcessione di doppi benefici, che è stata ampiamente disattesa dallamotivazione nel suo complesso.Deve essere sul punto ribadito il principio secondo il quale lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nonsia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, AngeliniDaniele, Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare ilgiudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analiticaenunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsialla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logicidi ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01,Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01), come avvenuto nel caso di specie.4. Il quinto motivo di ricorso è non solo generico, ma anchemanifestamente infondato. In tal senso, si deve osservare che la premessadifensiva, con la quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte delgiudice di merito, della prescrizione del reato, è priva dei requisiti dispecificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentalee senza dimostrare, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione deltermine di legge (Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01),essendo stata richiamata esclusivamente la data di commissione del fatto,mentre la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è ilfrutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, maimplica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devonoessere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto,a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;Rv. 280735-01). Nel caso di specie, al momento della decisione in grado diappello, il decorso del termine di prescrizione non era maturato, comesinteticamente, ma correttamente rilevato dalla Corte di appello, con ilrichiamo alla recidiva contestata e riconosciuta per entrambi i ricorrenti(pag. 8). Il motivo, dunque, si manifesta per la sua assoluta genericitàanche in relazione a tale affermazione della Corte di appello, cherichiamando la recidiva, ha chiaramente considerato lo speciale regime checaratterizza il termine di prescrizione nel caso di specie. Difatti, deveessere ribadito che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effettospeciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato,ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi,su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.,senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bisin idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel casoZolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto dellaprescrizione.” (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce’, Rv. 285267 – 01;Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 2, n.5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 – 01). Ne derivache attesa la riconosciuta recidiva (reiterata e specifica per il [OSCURATO:PERSONA],reiterata, specifica ed infra-quinquennale per lo [OSCURATO:PERSONA]) il termine diprescrizione deve essere individuato, anche atteso l’andamento delprocedimento nei gradi merito in anni 11 e mesi 3 per il [OSCURATO:PERSONA] ed anni 13e mesi 10 per lo [OSCURATO:PERSONA], non decorsi al momento della pronuncia diappello in data 14/01/2026.5. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29392/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris