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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22610/2023

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ata 24/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei )r( confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90 aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p. 2.Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati.

Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, confermava la misura cautelare in atto condividendo l'ordinanza applicativa in relazione alla gravità indiziaria e ritenendo massime le esigenze cautelari da tutelare. 3.Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando motivi di gravame in relazione alla denunciata carenza cli gravi indizi di colpevolezza: violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., avendo il Tribunale fondato la propria pronuncia, sulla identificazione di Piacente con il "Barbapapà" di cui alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] progr. 763 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza considerare che i collaboratori di giustizia, invece, indicavano Piacente con il soprannome di " o cacaglio".

Il Tribunale, poi, avrebbe eccessivamente valorizzato la frase proferita da [OSCURATO:PERSONA] la quale nel recarsi a casa del Piacente, auspicava che non si verificasse quanto accaduto in occasione di una precedente fornitura di cocaina in cui la stessa (e Veneruso), erano stati costretti ad attendere perché Piacente non era a casa.

Il Tribunale avrebbe tratto da tale conversazione l' errata conclusione che Piacente avesse rapporti stabili di fornitura e dunque fosse intraneo al sodalizio criminoso senza considerare che la Alfiero, dopo avere interloquito con [OSCURATO:PERSONA] si recò nuovamente a casa di Piacente per farsi riconsegnare il denaro dimostrando timore per la consegna.

Tale circostanza attesterebbe una mancanza di fiducia e di stabili rapporti di Piacente con il gruppo criminale. 4.Con il secondo motivo deduce la carenza o apparenza di motivazione in relazione aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., posto che nessuno dei collaboratori e tantomeno [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che Piacente vendeva lo stupefacente per conto del clan Mascitelli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame In altri termini , in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/201:1 Rv. 251761; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400). 2.Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.

Specificamente nell'ordinanza, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che irnmettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Rv. 257798), si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale si concentra il ricorso, rilevandosi come l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reati allo stesso contestato.

I giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, spesso riportate per stralci, e valorizzando altresì le convergenti dichiarazioni dei collaboratori. 2.1.11 Tribunale ha indicato i plurimi elementi incliziari in base ai quali ha ritenuto certa l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], cori il "Barbapapà" di cui alla conversazione intercettata tra Russo e Daniele (pag. 9), così come ha ritenuto certa l'identificazione dello stesso da parte dei collaboratori con il soprannome "o cacaglio" ( pag. 10), senza che tale apparente difformità possa avere ingenerato dubbi sulla identificazione del ricorrente tanto da tradursi nel dedotto vizio di motivazione; ha spiegato la significatività dell'episodio di cui al capo f) a fini dimostrativi della partecipazione di Piacente all'associazione criminale dedita al narcotraffico ed ha indicato le plurime e qualificate fonti dichiarative che individuavano il ricorrente come il referente del clan Mascitelli che gestiva la piazza di spaccio di Brusciano e dunque agiva al fine di agevolare detta organizzazione criminale (pagg. 10 e 11 dell'ordinanza).

Risultano dunque prese in esame e valutate dal Tribunale tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono state confutate alla stregua di considerazioni puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede, tanto più in quanto caratterizzata,come sopra detto, dai criteri valutativi più fluidi ed elastici propri della fase cautelare. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata 24/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei )r( confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90 aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p. 2.Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, confermava la misura cautelare in atto condividendo l'ordinanza applicativa in relazione alla gravità indiziaria e ritenendo massime le esigenze cautelari da tutelare. 3.Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando motivi di gravame in relazione alla denunciata carenza cli gravi indizi di colpevolezza: violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., avendo il Tribunale fondato la propria pronuncia, sulla identificazione di Piacente con il "Barbapapà" di cui alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] progr. 763 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza considerare che i collaboratori di giustizia, invece, indicavano Piacente con il soprannome di " o cacaglio". Il Tribunale, poi, avrebbe eccessivamente valorizzato la frase proferita da [OSCURATO:PERSONA] la quale nel recarsi a casa del Piacente, auspicava che non si verificasse quanto accaduto in occasione di una precedente fornitura di cocaina in cui la stessa (e Veneruso), erano stati costretti ad attendere perché Piacente non era a casa. Il Tribunale avrebbe tratto da tale conversazione l' errata conclusione che Piacente avesse rapporti stabili di fornitura e dunque fosse intraneo al sodalizio criminoso senza considerare che la Alfiero, dopo avere interloquito con [OSCURATO:PERSONA] si recò nuovamente a casa di Piacente per farsi riconsegnare il denaro dimostrando timore per la consegna. Tale circostanza attesterebbe una mancanza di fiducia e di stabili rapporti di Piacente con il gruppo criminale. 4.Con il secondo motivo deduce la carenza o apparenza di motivazione in relazione aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., posto che nessuno dei collaboratori e tantomeno [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che Piacente vendeva lo stupefacente per conto del clan Mascitelli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame In altri termini , in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/201:1 Rv. 251761; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400). 2.Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che irnmettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Rv. 257798), si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale si concentra il ricorso, rilevandosi come l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reati allo stesso contestato. I giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, spesso riportate per stralci, e valorizzando altresì le convergenti dichiarazioni dei collaboratori. 2.1.11 Tribunale ha indicato i plurimi elementi incliziari in base ai quali ha ritenuto certa l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], cori il "Barbapapà" di cui alla conversazione intercettata tra Russo e Daniele (pag. 9), così come ha ritenuto certa l'identificazione dello stesso da parte dei collaboratori con il soprannome "o cacaglio" ( pag. 10), senza che tale apparente difformità possa avere ingenerato dubbi sulla identificazione del ricorrente tanto da tradursi nel dedotto vizio di motivazione; ha spiegato la significatività dell'episodio di cui al capo f) a fini dimostrativi della partecipazione di Piacente all'associazione criminale dedita al narcotraffico ed ha indicato le plurime e qualificate fonti dichiarative che individuavano il ricorrente come il referente del clan Mascitelli che gestiva la piazza di spaccio di Brusciano e dunque agiva al fine di agevolare detta organizzazione criminale (pagg. 10 e 11 dell'ordinanza). Risultano dunque prese in esame e valutate dal Tribunale tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono state confutate alla stregua di considerazioni puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede, tanto più in quanto caratterizzata,come sopra detto, dai criteri valutativi più fluidi ed elastici propri della fase cautelare. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancell
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