CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONI. FATTO 1. La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (dirigente di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri), volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere valutato per l’assegnazione dei due posti di funzione dirigenziale generale assegnati all’esito di due procedure concorsuali, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance. 2. La Corte territoriale ha applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accesso alla P.A., ivi compreso il reclutamento della dirigenza pubblica, in base ai principi costituzionali deve avvenire mediante concorso pubblico o a seguito di apposite procedure selettive che assicurino il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. 3. Il giudice di appello ha ritenuto fondata la pretesa del Tavernese, che non aveva invocato una riserva a suo favore per l’attribuzione del posto dirigenziale, ma aveva lamentato di non essere stato valutato a tal fine. 4. Ha inoltre osservato che l’esclusione del Tavernese dalla partecipazione ad entrambe le procedure indette per il 24.6.2009 e per il 19.11.2009 aveva precluso al medesimo qualsiasi possibilità di riuscita nell’ottenere la qualifica cui aspirava e che all’esito della seconda delle due procedure il posto era stato attribuito ad una professionalità esterna. 5. Ha poi rilevato che era incontestata la quantificazione del risarcimento nella misura del 51% delle differenze retributive tra quanto il Tavernese avrebbe percepito quale dirigente di I fascia e quanto percepito con la qualifica di dirigente di II fascia, ed ha ritenuto congrua tale quantificazione.6. Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 20, comma 8 del CCNL Area VIII- Dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quadriennio normativo 2002/2005, nonché dell’art. 3, comma 15 del successivo CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 del 4 agosto 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che l’interpello non è una procedura di reclutamento, ma di allocazione del personale all’interno dell’Amministrazione, e sostiene pertanto che la normativa invocata dal Tavernese non può fondare il diritto al conferimento dell’incarico, ma solo un diritto alla partecipazione al quale non può essere collegato, in caso di mancata assunzione, un danno da perdita di chance(il quale presuppone la dimostrazione di concrete e provate possibilità di ottenere il conferimento dell’incarico). Evidenzia la legittimità dell’ammissione alla procedura dei soli dirigenti di prima fascia, precisando che solo una volta terminato l’iter di interpello l’Amministrazione avrebbe potuto esaminare i curriculaeventualmente pervenuti da dirigenti di seconda fascia, come avvenuto nel caso di specie. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Sostiene che il Tavernese non è stato aprioristicamente escluso dalle procedure; precisa cheuna volta terminato l’iter di interpello l’Amministrazione aveva esaminato i curricula pervenuti da dirigenti di seconda fascia, compreso quellodel Tavernese. Richiama sul punto le note autorizzate depositate nel giudizio di primo grado, la nota DRS 8189 del 14.7.2009 e la sentenza di primo grado.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale accolto la domanda risarcitoria, ancorché fosse stata formulata in modo generico e senza l’assolvimento degli oneri probatoriin ordine all’esistenza del danno, ed in particolare rispetto alle concrete possibilità di ottenere l’incarico ambito. 4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva contestato nell’ anla fondatezza della pretesa risarcitoria. Deduce che a fronte di tale contestazione, doveva ritenersi contestato anche il quantum. 5. Con il quinto motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta il carattere apparente della motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno. 6. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati per quanto di ragione. L’art. 19, comma 3,del d. lgs. n. 165/2001, nel testo vigente al 24.6.2009 (data in cui è stata indetta la prima procedura) prevedeva: “3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.”, mentre nel testo vigente al 19.11.2009 (data in cui è stata indetta la seconda procedura) stabiliva: “3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generalie quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionalie nelle percentuali previste dal comma 6”. L’art. 19, comma 4, nel testo vigente nelle date in cui sono state indette le procedure stabiliva: “4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.”. Tali disposizioni, che delineano un preciso iter procedimentale per l’attribuzione degli incarichi di Segretario generale di ministeri, degli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, nonché per l’attribuzione di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, non sanciscono dunque una totale equivalenza tra dirigenti dei ruoli di cui all’articolo 23. In particolare, nell’ambito di tale categoria, solo ai dirigenti di prima fascia possono essere attribuiti gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, mentregli incarichi di funzione dirigenziale di livello generalepossono essere attribuiti a dirigenti di prima fascia (senza alcun limite) o agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione. 7. Ciò premesso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tempestivamente dedotto e dimostrato di avere effettuato, in relazione agli interpellidel 24.6.2009 e del 19.11.2009, una valutazione riguardo a tutti i soggetti che avevano fatto domanda(compreso dunque il Tavernese) dopo che i suddetti interpelli avevano avuto esito infruttuoso,e dunque al di fuori delle procedure; trovano dunque applicazione i principi enunciati da questa Corte in ordine al risarcimento del danno da perdita di chance.8. Le Sezioni Unite di questa Corte,con la sentenz a n. 14432/2017, hanno in particolare affermato che la "chance" - della cui perdita si chiede il risarcimento, sull'assunto che tale perdita sia stata cagionata da un illegittimo comportamento della P.A. - consiste nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e quindi di ottenere l’assunzione, per la cui prova,anche presuntiva, assume un grande rilievo la posizione occupata dall'interessato nella lista(principio affermato con riferimento alla posizione del lavoratore avviato ex art. 16 legge n. 56/1987 in caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale). La giurisprudenza di questa Corte si è dunque attestata su parametri valutativi che richiedono l’apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in terminidi “elevata probabilità, prossima alla certezza” (Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906/2017; Cass. n. 19604/2016; Cass. n. 11353/2010; Cass. n. 4052/2009, tutte richiamate da Cass. n. 25442/2024). Si è inoltre chiarito che a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, il giudice di merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017). 9. La sentenza impugnata, che ha ritenuto illegittima la limitazione ai dirigenti di prima fascia delle procedure per l’attribuzione di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale indette nelle date del 24.6.2009 e del 19.11.2009 facendo applicazione dell’art. 19, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, va riformata, in quanto non ha correttamente inquadrato la fattispecie con riferimento a lle specifiche disposizioni contenute nell’art. 19, commi 3 e 4 del d. lgs. n. 165/2001, non ha considerato che al di fuori della procedura, dopo che i due interpelli avevano avuto esito infruttuoso, l’Amministrazione aveva effettuato una valutazione riguardo a tutti i soggetti che avevano fatto domanda (ivi compreso il Tavernese), e non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia di perdita di chance. Nel giudizio di rinvio dovranno essere dunque verificate le concrete probabilità del Tavernese di ottenere uno dei due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in relazione ai titoli di tutti gli altri soggetti in concreto valutabili, secondo quanto dedotto dalle parti. 10. I restanti motivi, riguardanti la quantificazione del risarcimento, devono ritenersi assorbiti. 11. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi per quanto di ragione, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità. PQM [OSCURATO:PERSONA] i primi tre motivi di ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbiti gli altridue motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese rela