CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32599/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con provvedimento in data 17 marzo2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse del detenuto XXXXXXXXXXXXvolta ad ottenere il differimento della esecuzione della pena per ragioni di salute,anche nelle forme della detenzione domiciliare, cosiddetta umanitaria.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47 tercomma 1 ter Ord. pen. nonché vizio di motivazione.Richiama il ricorrente il contenuto dell’elaborato del consulente di parte cheha concluso per l’incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con ilprotrarsi della carcerazione in ragione sia di una patologia particolarmente gravecon implicazioni quoad vitam, sia della considerazione della detenzione, alla lucedelle condizioni di salute, come trattamento contrario al senso di umanità.Tale elaborato non è stato considerato dal Tribunale; il differimento dellaesecuzione della pena si rende necessario anche in ragione della impossibilità diusufruire in ambiente carcerario dei trattamenti riabilitativi protesici necessari.In particolare, il ricorrente rileva che il detenuto non ha mai usufruito dellaossigenoterapia fin dal suo ingresso in carcere.Il ricorrente lamenta, altresì, il mancato espletamento di una perizia;sottolinea che l’età avanzata del detenuto e le sue condizioni di salute rendonol’esecuzione della pena contraria al senso di umanità e priva di significatorieducativo.Proprio l’età avanzata del detenuto avrebbe dovuto indurre il Tribunale aduna motivazione più pregnante in punto di compatibilità della detenzione con lafunzione rieducativa della pena, con il senso di umanità e con il diritto alla salute.Ciò anche in ragione della totale assenza di pericolosità sociale del detenuto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativodell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art.147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assolutatra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità ola malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poterassicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o,ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio deldiritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato iltrattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413- 01).In effetti, il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena presuppone che lamalattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo lasua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale daesigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse delcondannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 - 01); cosicché iltribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticareutilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare conprecisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concretafattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi comenecessari (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 - 01), effettuandoun bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e lecondizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astrattaidoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezzadella possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibileassicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1 n. 37062 del 9/04/2018, Rv. 273699).2. Il provvedimento impugnato ha valutato il contenuto della consulenza diparte e lo ha confrontato con quanto accertato dai sanitari del carcere,giungendo ad affermare la sostanziale compatibilità fra i due elaborati in ordinealla individuazione delle patologie cui è affetto il detenuto; benché le conclusioniin ordine alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzionedifferiscano, si deve rilevare che la difesa del ricorrente non nega che talicondizioni siano stabili.La censura relativa al mancato espletamento di una perizia è infondata.Questa Corte ha affermato il giudice che, in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza didifferimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi disalute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01): nel caso in esame il Tribunale hafondato la propria decisione sui dati scientifici rinvenienti dalla relazionesanitaria, che ha escluso una situazione di incompatibilità dello stato detentivocon la situazione sanitaria dell’istante, ritenendo tale indagine non in contrastocon il contenuto della consulenza di parte, quanto meno nelle premesse e nelladescrizione della situazione clinica del detenuto; di conseguenza, non vi eranecessità di disporre una perizia avendo il Tribunale a disposizione dati più cheIl Tribunale rileva come, a fronte dell’assenza di una malattia che ponga inpericolo la vita del ricorrente, le terapie e i trattamenti di cui egli necessitapossono essere praticati e sono stati praticati in ambiente carcerario, né emergeuna situazione tale da rendere la prosecuzione della detenzione, in ragione dellanatura delle patologie, in contrasto con il senso di umanità.Quanto al profilo dell’età avanzata del detenuto, in rapporto anche allafinalità rieducativa della pena, il provvedimento impugnato sottolinea come ilreato sia stata commesso in età avanzata, condizione dunque che non gli haimpedito di delinquere e come la pericolosità sociale del detenuto sia marcata inragione della negazione di responsabilità.Si deve ancora rilevare che l’elaborato di parte non individua i trattamentisanitari né le cure di cui il detenuto nel concreto necessita e che non possonoessere praticati in regime detentivo; d’altro canto, il provvedimento impugnato –sulla base della relazione dei sanitari - afferma che sia la terapia farmacologicacon cui vengono trattate le patologie osteo-articolari, sia l’utilizzo del dispositivoper il controllo delle apnee notturne sono stati somministrati e utilizzati incarcere.Inoltre XXXXXXX è stato sottoposto a numerose consulenze, anchepsichiatriche, che hanno escluso la presenza di segni psicopatologici degni dinota.Con riferimento all’utilizzazione del dispositivo per le apnee notturne,cosiddetto CPAP, la relazione dà atto che fino a due mesi prima veniva utilizzato;il provvedimento dà atto dell’uso dal momento dell’ingresso in istituto, mentre ilricorrente afferma che tale dispositivo non viene utilizzato.Tale argomentazione, a fronte di una affermazione contraria contenuta nelprovvedimento impugnato, risulta del tutto generica, poiché meramenteavversativa, non indicando né in quali circostanze né per quale ragione ildetenuto non avrebbe avuto la possibilità di utilizzare l’indicato dispositivo.3. Per le ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.