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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25752/2023

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - ri corrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA].

Rep.

CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4814/21, depositata il 26.10.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione a due avvisi di addebito emessi dall’Inps aventi ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato,negli anni 2009 e 2010 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.

La Corte escludeva che fosse maturata la prescrizione del diritto in quanto essa era rimasa sospesa (art.2941 n.8 c.c.) in conseguenza della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Osservava poi che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima dovendo considerarsi abituale l’attività professionale svolta.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati damemoria .

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi due motivi di ricorso si deduce, rispettivamente ai sensi del n.3 e del n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art.43 c.p. e omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la sentenza avrebbe affermato il dolo del ricorrente ai fini dell’art.2941 n.8 c.c. al di fuori dei requisiti costitutivi posti dall’art.43 c.p.c. e senza considerare i rilievi di fatto svolti in senso contrario dal giudice di primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto l’abitualità dell’attività forense senza effettuare alcun accertamento di fatto ma basandosi sulla omessa contestazione dell’abitualità da parte del ricorrente, nonostante l’Inps, nelle sue difese, mai avesse allegato gli elementi di fatto della abitualità e quindi non potendo operare la regola della non contestazione.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente ponendo la medesima questione,e sono fondati.

Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo.

Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19 citata nella sentenza).

Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato della mancata compilazione del quadro RR e, così facendo, è incorsa nella sostanza nell’automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha affermato che l’accertamento dell’abitualità o meno dell’attività professionale è un accertamento di fatto che, come tale, è sindacabile solo ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. deducendo l’omessa considerazione di un fatto decisivo (Cass.11868/22, Cass.1940/23).

Il motivo deduce al contrario violazione di legge, senza allegare alcun fatto storico non considerato dalla sentenza.

La Corte, del resto, seppur in modo succinto, ha compiuto l’accertamento di fatto,affermando l’abitualità dell’attività sulla base della iscrizione all’albo professionale e sulla presenza di una partita IVA.

Rispetto a tale accertamento, l’ulteriore affermazione per cui l’abitualità non sarebbe stata contestata dal ricorrente ex art.115 c.p.c. non è dirimente, poiché svolta ad abundantiam, senza intaccare la rilevanza – nell’economia della decisione – dell’accertamento compiuto.Conclusivamente la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla prescrizione e per la statuizione su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - ri corrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA]. Rep. CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4814/21, depositata il 26.10.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione a due avvisi di addebito emessi dall’Inps aventi ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato,negli anni 2009 e 2010 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto. La Corte escludeva che fosse maturata la prescrizione del diritto in quanto essa era rimasa sospesa (art.2941 n.8 c.c.) in conseguenza della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Osservava poi che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima dovendo considerarsi abituale l’attività professionale svolta.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati damemoria . L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi due motivi di ricorso si deduce, rispettivamente ai sensi del n.3 e del n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art.43 c.p. e omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la sentenza avrebbe affermato il dolo del ricorrente ai fini dell’art.2941 n.8 c.c. al di fuori dei requisiti costitutivi posti dall’art.43 c.p.c. e senza considerare i rilievi di fatto svolti in senso contrario dal giudice di primo grado. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto l’abitualità dell’attività forense senza effettuare alcun accertamento di fatto ma basandosi sulla omessa contestazione dell’abitualità da parte del ricorrente, nonostante l’Inps, nelle sue difese, mai avesse allegato gli elementi di fatto della abitualità e quindi non potendo operare la regola della non contestazione. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente ponendo la medesima questione,e sono fondati. Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19 citata nella sentenza). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato della mancata compilazione del quadro RR e, così facendo, è incorsa nella sostanza nell’automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha affermato che l’accertamento dell’abitualità o meno dell’attività professionale è un accertamento di fatto che, come tale, è sindacabile solo ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. deducendo l’omessa considerazione di un fatto decisivo (Cass.11868/22, Cass.1940/23). Il motivo deduce al contrario violazione di legge, senza allegare alcun fatto storico non considerato dalla sentenza. La Corte, del resto, seppur in modo succinto, ha compiuto l’accertamento di fatto,affermando l’abitualità dell’attività sulla base della iscrizione all’albo professionale e sulla presenza di una partita IVA. Rispetto a tale accertamento, l’ulteriore affermazione per cui l’abitualità non sarebbe stata contestata dal ricorrente ex art.115 c.p.c. non è dirimente, poiché svolta ad abundantiam, senza intaccare la rilevanza – nell’economia della decisione – dell’accertamento compiuto.Conclusivamente la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla prescrizione e per la statuizione su
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