CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 29899/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, ridetetminando il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, fondata su deduzioni indiziarie - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche scevre di puntuale critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale motiva sul punto alla luce del compendio probatorio e, in particolare, dell'avvenuto riconoscimento dell'imputato; Rilevato che il secondo e il terzo motivo del ricorso - con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'effettuata determinazione della pena - sono parimenti inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, avendo la Corte territoriale evidenziato come, alla luce delle modalità del fatto, della personalità dell'imputato nonché dei numerosi precedenti penali gravanti sullo stesso, non si rinvengono elementi positivamente valutabili che giustifichino la concessione delle invocate attenuanti o una più favorevole commisurazione della pena (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il