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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09197/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19053/2014 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione, con sede in Cassino (FR), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] lucci, con studio in Cassino (FR), e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 27 maggio 2013 n. 297/40/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 27 maggio 2013 n. 297/40/2013, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza della compravendita di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (FR), a mezzo di rogito notarile del 6 luglio 2006, a seguito di accertamento del maggior valore di C 349.918,00 rispetto al prezzo di C 260.000,00, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone il 10 novembre 2008 n. 331/02/2008, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che i valori OMI fossero idonei alla stima del terreno compravenduto.

Il ricorso è affidato a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria, a seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia con il pagamento della prima rata dell'importo dovuto, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Nelle more, nessuna delle parti ha chiesto di fissare l'udienza per la trattazione della causa. [OSCURATO:PERSONA]: Con istanza depositata il 30 ottobre 2019, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia e di aver provveduto al pagamento della prima rata dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

In seguito, con istanza depositata il 20 gennaio 2022, la contribuente ha rinnovato tale istanza sul presupposto dell'integrale pagamento dell'importo dovuto. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ed il pagamento della prima rata dell'importo dovuto, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.

In prossimità dell'adunanza camerale, la contribuente ha documentato il pagamento integrale dell'importo dovuto.

Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 721).

Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 733).

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nell'adunanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19053/2014 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione, con sede in Cassino (FR), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] lucci, con studio in Cassino (FR), e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 27 maggio 2013 n. 297/40/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Sezione Staccata di Latina il 27 maggio 2013 n. 297/40/2013, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza della compravendita di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (FR), a mezzo di rogito notarile del 6 luglio 2006, a seguito di accertamento del maggior valore di C 349.918,00 rispetto al prezzo di C 260.000,00, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone il 10 novembre 2008 n. 331/02/2008, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che i valori OMI fossero idonei alla stima del terreno compravenduto. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, a seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia con il pagamento della prima rata dell'importo dovuto, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Nelle more, nessuna delle parti ha chiesto di fissare l'udienza per la trattazione della causa. [OSCURATO:PERSONA]: Con istanza depositata il 30 ottobre 2019, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia e di aver provveduto al pagamento della prima rata dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. In seguito, con istanza depositata il 20 gennaio 2022, la contribuente ha rinnovato tale istanza sul presupposto dell'integrale pagamento dell'importo dovuto. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ed il pagamento della prima rata dell'importo dovuto, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. In prossimità dell'adunanza camerale, la contribuente ha documentato il pagamento integrale dell'importo dovuto. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell'adunanz
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