CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 ottobre 1971; avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 28 giugno 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'inte- resse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata il 1° luglio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'in- teresse della curatela del fallimento Casitalià, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il reato di cui all'art.322 C.C.I. perché, in concorso tra loro, il primo quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (di fatto amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) e il secondo quale amministratore e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., per la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale con sentenza del 20 marzo 2023, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distraevano i cespiti aziendali, mediante cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA] di marchi e royalties ("[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "Agavita", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]"), per un valore contabilizzato pari ad euro 2.390.135,41, e di impianti e macchinari (vasche, forni, transpallet, scale, serbatoi, mobili, sedie, arredo uffici, stampanti, fotocopiatrici, e altro), per un valore di euro 1.000.000,00. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara disponeva, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., il sequestro preventivo dei predetti marchi, delle royalties, delle attrezzature e dei beni strumentali, nonché della somma li- quida di euro 2.197.420,83 e, in caso di incapienza, dei beni intestati agli indagati o, comunque, nella loro disponibilità. La misura veniva confermata dal Tribunale distrettuale che, con l'ordinanza impugnata, rigettava la richiesta di riesame avanzata dalla difesa della società D.I. Alimentari. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], articolando due motivi d'im- pugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione all'art. 322 C.C.I.) e del vizio di motivazione, attiene alla contestata cessione dei marchi e deduce l'insussistenza del fumus commissi delicti. Da un canto, la ces- sione non si sarebbe mai perfezionata (poiché i marchi, seppur ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbero mai stati registrati in suo favore in quanto pignorati dalla Fas s.r.I.); dall'altro, contrariamente a quanto ipotizzato dal Tribunale, la compensazione del prezzo di cessione con i pregressi crediti vantati dalla D.I. Ali- mentare (cessionaria) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (cedente) sarebbe fondata su dati economici reali e mai contestati. 2.2. Il secondo attiene alla condotta di cessione dei macchinari e lamenta che il Tribunale avrebbe attribuito la proprietà di tali beni alla società fallita alla luce dei soli documenti di trasporto (che ne attestavano la provenienza dalla Ca- sitalia) e dalle dichiarazioni rese da un dipendente; senza considerare, invece, da un canto, la dicitura "in conto vendita" e, dall'altro, le fatture d'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] prodotte in giudizio, i contratti di locazione stipulati tra quest'ultima e la [OSCURATO:SOCIETA] e l'oggettiva impossibilità di produrre traccia documentale delle movi- mentazioni finanziarie alla luce del sequestro dell'intera contabilità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale, nel ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti, ha dato atto: - con riferimento ai beni materiali, che: a) tali beni (acquistati dalla società di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte della fallita e suc- cessivamente locati alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]) sono stati rinvenuti, dai militari della Guardia di Finanza, nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA]Autore s.r.I., corredati dei DDT che ne attestavano la provenienza dalla [OSCURATO:SOCIETA]; b) le azioni civili poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di rivendicare la disponibilità dei pre- detti beni erano rimaste tutte infruttuose; c) l'asserita consegna in "conto vendita" è rimasta allo stato di mera allegazione e l'esibizione di fatture emesse dalla so- cietà [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] difetta della prova della relativa movimentazione finanziaria; d) l'esistenza di dolose operazioni distrattive è stata esplicitamente riferita da [OSCURATO:PERSONA]Orazio, ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]; - con riferimento ai beni immateriali, che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ricevuto i predetti beni a fronte della compensazione con un credito vantato dalla cessio- naria; ma tale operazione veniva contabilizzata mediante un semplice giroconto operato a chiusura del relativo conto mastro, senza alcuna indicazione della fonte del credito compensato (peraltro non indicata neanche in questa sede). Ebbene, a fronte di tale approfondita valutazione e considerato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o pro- batorio è ammesso solo per violazione di legge, le argomentazioni difensive si risolvono o in un'inammissibile censura afferente ad una (affermata) erronea in- terpretazione di un atto di natura contrattuale (che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto: Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916) o in considerazioni di diritto manifestamente infondate, rilevando la trascrizione degli atti di trasferimento (nel Registro italiano dei brevetti europei) ai soli fini dell'opponibilità del trasferimento stesso (art. 139 d. Igs. N. 30 del 10 febbraio 2005). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente con- dannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in