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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 14929/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23727/2022 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -controricorrente - avverso la s entenza n. 1415 /20 22 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 5.4.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, dirigente veterinaria alle dipenden z e dell’[OSCURATO:PERSONA] «Napoli 2 Nord», convenne in giudizio l’Azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno a lei provocato con l’ asseritamente illegittima esclusionedall’attività aziendale a pagamento svolta da altri colleghi pressoun determinato macello avicolo.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda con sentenza che venne impugnata dalla lavoratrice;ma l a Corte d’Appello di Napoli dichiarò inammissibile il gravame per una ritenuta mutatio libelli rispetto alla domanda svolta in primo grado.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo.

L’Azienda si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso sidenunciano « violazione ed errata applicazione /interpretazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art.414 c.p.c. inesistenza dei presupposti».

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile ilgravame della lavoratrice sul ritenuto presupposto che la domanda proposta in primo grado avesseavuto ad oggetto il risarcimento del danno per una asserita illegittima esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.L.P.I.), mentre con l’atto d’appello la lavoratrice avrebbe so stenuto che quella di cui si discute non è un’attività libero professionale, bensì un’attività aziendale di controllo da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, ma soggetta a regole diverse rispetto all’attività libero professionaleintra moenia.

La ricorrente nega di avere mutato l’oggetto della domanda e, in particolare, di avere propostocon l’atto d’appello una domanda nuova rispetto a quella avanzata davanti al Tribunale. 2.Il motivo è fondato.

2.1. La decisione della Corte territoriale è basata sull’assunzione che la ricorrente avesse indicato, nell’atto d’appello, «una causa petendi non dedotta in primo grado» , chiedendo l’applicazione di «norme, evocate per la prima volta in questo grado» (id est: in grado d’appello).

La circostanza è smentitacon precisione nel ricorso, ov e si riporta il contenutodelle «note autorizzate» prodotte in primo grado, per replicare alla memoria di costituzione dell’Azienda convenuta.

In sostanza, in risposta a ll’argomento secondo cui la mancata assegnazione di incarichi professionalisarebbe stata da imputare a una scelta della cliente (l’impresa titolare del macello avicolo), la lavoratrice ha osservato che non si tratta in questo caso della consueta attivitàlibero professionale svolta in favore degli utenti pagan ti (che hanno diritto di scegliere il professionista di loro fiducia), bensìdi un’attività che – seppure richiesta dall’utente per sue esigenze di produzione – è comunque finalizzata al controllo sanitario delle sue attività, come richiesto dalla legge, sicché la scelta del professionista incaricato non può spettare allo stesso destina ta rio del controllo.Nelle citate «note autorizzate», a sostegno della propria replica, la ricorrente aveva invocat o alcune disposizioni del Regolamento aziendale A.L.P.I. (artt. 3, 7 e 8) in materia di incompatibilità tra attività di controllo e cointeressenza con il soggetto controllato.

Ha quindi errato la Corte d’Appello a ritenere quella questione sollevata , e quelle norme regol amentari interne invocate,«per la prima volta in questo grado».

2.2. Ma altrettanto errata è, nella sentenza impugnata, l’affermazionesecondo cui la rilevata «novità» (che comunque, come si è appena visto, non era tale in secondo grado, essendosene discusso anche davanti al Tribunale) avrebbe comportamento il mutamento «della prospettazione relativa ai fatti costitutivi della pretesa».

I fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti quelli allegati con il ricorso introduttivo:l’omessa assegnazione di incarichi di controllo in quel macello,nonostante la dichiarata disponibilità in tal senso , e il conseguente danno economico subito.

A fronte di una difesa dell’Azienda convenuta volta a negare che si trattasse di una omissione discriminatoria, e quindi illecita, la ricorrente replicò (in primo grado)indicando le ragioni di tipo giuridico per cuiquella difesa era, a suo giudizio, priva di fondamento.

Il che rappresenta il fisiologico sviluppo del contraddittorio tra le parti, senza alcun precluso mutamento dei fatti principali posti a fondamento della domanda.

2.3. In definitiva, quindi, la Corte di Napoli non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, bensìesaminare nel merito la fondatezza o meno dell’impugnazione.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricors o , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli , in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23727/2022 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -controricorrente - avverso la s entenza n. 1415 /20 22 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 5.4.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, dirigente veterinaria alle dipenden z e dell’[OSCURATO:PERSONA] «Napoli 2 Nord», convenne in giudizio l’Azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno a lei provocato con l’ asseritamente illegittima esclusionedall’attività aziendale a pagamento svolta da altri colleghi pressoun determinato macello avicolo. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda con sentenza che venne impugnata dalla lavoratrice;ma l a Corte d’Appello di Napoli dichiarò inammissibile il gravame per una ritenuta mutatio libelli rispetto alla domanda svolta in primo grado. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo. L’Azienda si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso sidenunciano « violazione ed errata applicazione /interpretazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art.414 c.p.c. inesistenza dei presupposti». La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile ilgravame della lavoratrice sul ritenuto presupposto che la domanda proposta in primo grado avesseavuto ad oggetto il risarcimento del danno per una asserita illegittima esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.L.P.I.), mentre con l’atto d’appello la lavoratrice avrebbe so stenuto che quella di cui si discute non è un’attività libero professionale, bensì un’attività aziendale di controllo da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, ma soggetta a regole diverse rispetto all’attività libero professionaleintra moenia. La ricorrente nega di avere mutato l’oggetto della domanda e, in particolare, di avere propostocon l’atto d’appello una domanda nuova rispetto a quella avanzata davanti al Tribunale. 2.Il motivo è fondato. 2.1. La decisione della Corte territoriale è basata sull’assunzione che la ricorrente avesse indicato, nell’atto d’appello, «una causa petendi non dedotta in primo grado» , chiedendo l’applicazione di «norme, evocate per la prima volta in questo grado» (id est: in grado d’appello). La circostanza è smentitacon precisione nel ricorso, ov e si riporta il contenutodelle «note autorizzate» prodotte in primo grado, per replicare alla memoria di costituzione dell’Azienda convenuta. In sostanza, in risposta a ll’argomento secondo cui la mancata assegnazione di incarichi professionalisarebbe stata da imputare a una scelta della cliente (l’impresa titolare del macello avicolo), la lavoratrice ha osservato che non si tratta in questo caso della consueta attivitàlibero professionale svolta in favore degli utenti pagan ti (che hanno diritto di scegliere il professionista di loro fiducia), bensìdi un’attività che – seppure richiesta dall’utente per sue esigenze di produzione – è comunque finalizzata al controllo sanitario delle sue attività, come richiesto dalla legge, sicché la scelta del professionista incaricato non può spettare allo stesso destina ta rio del controllo.Nelle citate «note autorizzate», a sostegno della propria replica, la ricorrente aveva invocat o alcune disposizioni del Regolamento aziendale A.L.P.I. (artt. 3, 7 e 8) in materia di incompatibilità tra attività di controllo e cointeressenza con il soggetto controllato. Ha quindi errato la Corte d’Appello a ritenere quella questione sollevata , e quelle norme regol amentari interne invocate,«per la prima volta in questo grado». 2.2. Ma altrettanto errata è, nella sentenza impugnata, l’affermazionesecondo cui la rilevata «novità» (che comunque, come si è appena visto, non era tale in secondo grado, essendosene discusso anche davanti al Tribunale) avrebbe comportamento il mutamento «della prospettazione relativa ai fatti costitutivi della pretesa». I fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti quelli allegati con il ricorso introduttivo:l’omessa assegnazione di incarichi di controllo in quel macello,nonostante la dichiarata disponibilità in tal senso , e il conseguente danno economico subito. A fronte di una difesa dell’Azienda convenuta volta a negare che si trattasse di una omissione discriminatoria, e quindi illecita, la ricorrente replicò (in primo grado)indicando le ragioni di tipo giuridico per cuiquella difesa era, a suo giudizio, priva di fondamento. Il che rappresenta il fisiologico sviluppo del contraddittorio tra le parti, senza alcun precluso mutamento dei fatti principali posti a fondamento della domanda. 2.3. In definitiva, quindi, la Corte di Napoli non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, bensìesaminare nel merito la fondatezza o meno dell’impugnazione. 3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricors o , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli , in di
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