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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 25676/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31249-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] separata [OSCURATO:PERSONA] a quo R.G.N. 31249/2019 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 958/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 260/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del l’opposizione proposta da lla odierna parte ricorrente e volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006, in relazione ai redditi prodotti per l’attività professionale di avvocato, per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale;

2. per quanto qui più di interesse, la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presso l'INPS, da parte degli Avvocati, come l’appellante, non iscritti alla Cassa, ma percettori di redditi derivanti dallo svolgimento non occasionale dell’attività professionale;

4. ha, poi, escluso la prescrizione del credito.

A tale riguardo, ha richiamato il D.P.C.M. del 14 giugno 2007 che aveva differito al9 luglio 2007 il termine pe r il versamento del saldo dei contributi relativi al 2006:il dies a quo andava fissato in relazione a tale ultima data; la richiesta di pagamento dei contributi pervenutail 19 giugno 2012 era, dunque, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione;

5. in ordine alle sanzioni civili, connesse all’accertato inadempimento, ha ritenuto , infine, che era stato correttamente applicato il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva;

5. avverso tale pronuncia, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

6. l'I.N.P.S. ha resistito, con controricorso;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione de i «c.c. 25 e 26»della legge nr. 335 del 1995 ( recte : dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995) e dell’art.18della legge nr. 111 del 2011;

12. in sintesi, parte ricorrente contesta l’interpretazione della normativa di riferimento; assume l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad Albi; in ogni caso, deduce che i contributi sarebbero dovuti solo in relazione alla soglia di reddito eccedentel’importo di cui all’art. 44, comma 2, del DL nr. 269 del 2003, conv.

In legge nr. 326 del 2004;

13. il motivo è infondato;

13. è sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass.nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v.

Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019);

14. l’orientamentoindicato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011, come di seguito si dirà, in sede discrutinio del secondo motivo;

15. quanto, poi, alle censure che concernono l’individuazione della base imponibile, questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi).

A chiarimento dell’espresso principio, la Corte ha, quindi, affermato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v.

Cass. nr. 29272 del 2022, punto

17. Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023);

19. la tesi del ricorrente secondo cui i contributi sarebbero dovuti esclusivamente sulla quota di reddito non ha fondamento.

La base su cui calcolare i contributi è costituita dall’ammontare del reddito percepito e non dalla quota di esso che eccede «la soglia».

In altre parole, il superamento di quest’ultima vale a radicare l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata (nel senso cioè che diventa finanche superfluo l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale) ma non vale a definire l’imponibile contributivo che resta parametrato all’intero reddito prodotto.

Il richiamo, in ricorso, ad un precedent e della Corte risulta non pertinente, in quanto riferito adiversa fattispecie;

15. conil secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ.;

16. parte ricorrente assume la prescrizione del credito contributivo, dovendo il dies a quo fissarsi al 1 4 giugno 2007.

Censura la sentenza della Corte di appello che ha ancorato la decorrenza della prescrizione alla diversa data indicata dal D.P.C.M.Esclude, inoltre, che sia configurabile ildolo del debitore e, dunque, la situazione che giustifica il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva;

17. le censure che investono l’individuazione del dies a quo della prescrizione dei contributi sono infondate , avendo la Corte di appello applicato il principi o di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009»(così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi);

18. l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione;

19. il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati);

20. la Corte si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo.

Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v.

Cass.nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi).

Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risu ltanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto

4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11);

21. correttamente il Giudice di merito ha, dunque, considerato, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il D.P.C.M del 14 giugno 2007 che ha differito al 9 luglio 2007 il termine per il versamento del saldo dei contributi relativi al 2006, senza alcuna maggiorazione;

22. quanto alle sanzioni civili per la violazione degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS «lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva»(Cass . nr. 17970 del 2022);

23. tuttavia, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 cit., intervenuta nelle more del presente giudizio, che ha dichiarato « l ’ illegittimità costituzionale delD.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. inL. n. 111 del 2011 , nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense [ … ] siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», nella fattispecie concreta, le sanzioni non sono dovute, in quanto riferite all'anno 2006;

24. come osservato da Cass. nr. 17970 cit. (v. in motivazione, punto 40) « la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti»;

25. ne consegue che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civilipuò essere decisa nel merito , non essendo necessari ulteriori accertamenti, con la declaratoria che «nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte della ricorrente » (v.

Cass.17970 cit., punto41);

25. in conclusione, va accolto, nei sensi di cui sopra, il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di sanzioni civili per l'anno 2006;

26. in considerazione del fatto che l'accoglimento, nei sensi di cui sopra, del secondo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo;

27. avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.

PQM La Corte, accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso (rubricato come secondo) e rigettato il primo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31249-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] separata [OSCURATO:PERSONA] a quo R.G.N. 31249/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 958/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 260/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del l’opposizione proposta da lla odierna parte ricorrente e volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006, in relazione ai redditi prodotti per l’attività professionale di avvocato, per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale; 2. per quanto qui più di interesse, la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presso l'INPS, da parte degli Avvocati, come l’appellante, non iscritti alla Cassa, ma percettori di redditi derivanti dallo svolgimento non occasionale dell’attività professionale; 4. ha, poi, escluso la prescrizione del credito. A tale riguardo, ha richiamato il D.P.C.M. del 14 giugno 2007 che aveva differito al9 luglio 2007 il termine pe r il versamento del saldo dei contributi relativi al 2006:il dies a quo andava fissato in relazione a tale ultima data; la richiesta di pagamento dei contributi pervenutail 19 giugno 2012 era, dunque, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione; 5. in ordine alle sanzioni civili, connesse all’accertato inadempimento, ha ritenuto , infine, che era stato correttamente applicato il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva; 5. avverso tale pronuncia, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; 6. l'I.N.P.S. ha resistito, con controricorso; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione de i «c.c. 25 e 26»della legge nr. 335 del 1995 ( recte : dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995) e dell’art.18della legge nr. 111 del 2011; 12. in sintesi, parte ricorrente contesta l’interpretazione della normativa di riferimento; assume l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad Albi; in ogni caso, deduce che i contributi sarebbero dovuti solo in relazione alla soglia di reddito eccedentel’importo di cui all’art. 44, comma 2, del DL nr. 269 del 2003, conv. In legge nr. 326 del 2004; 13. il motivo è infondato; 13. è sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass.nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019); 14. l’orientamentoindicato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011, come di seguito si dirà, in sede discrutinio del secondo motivo; 15. quanto, poi, alle censure che concernono l’individuazione della base imponibile, questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi). A chiarimento dell’espresso principio, la Corte ha, quindi, affermato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v. Cass. nr. 29272 del 2022, punto 17. Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023); 19. la tesi del ricorrente secondo cui i contributi sarebbero dovuti esclusivamente sulla quota di reddito non ha fondamento. La base su cui calcolare i contributi è costituita dall’ammontare del reddito percepito e non dalla quota di esso che eccede «la soglia». In altre parole, il superamento di quest’ultima vale a radicare l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata (nel senso cioè che diventa finanche superfluo l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale) ma non vale a definire l’imponibile contributivo che resta parametrato all’intero reddito prodotto. Il richiamo, in ricorso, ad un precedent e della Corte risulta non pertinente, in quanto riferito adiversa fattispecie; 15. conil secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ.; 16. parte ricorrente assume la prescrizione del credito contributivo, dovendo il dies a quo fissarsi al 1 4 giugno 2007. Censura la sentenza della Corte di appello che ha ancorato la decorrenza della prescrizione alla diversa data indicata dal D.P.C.M.Esclude, inoltre, che sia configurabile ildolo del debitore e, dunque, la situazione che giustifica il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva; 17. le censure che investono l’individuazione del dies a quo della prescrizione dei contributi sono infondate , avendo la Corte di appello applicato il principi o di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009»(così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); 18. l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; 19. il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 20. la Corte si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass.nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risu ltanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 21. correttamente il Giudice di merito ha, dunque, considerato, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il D.P.C.M del 14 giugno 2007 che ha differito al 9 luglio 2007 il termine per il versamento del saldo dei contributi relativi al 2006, senza alcuna maggiorazione; 22. quanto alle sanzioni civili per la violazione degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS «lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva»(Cass . nr. 17970 del 2022); 23. tuttavia, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 cit., intervenuta nelle more del presente giudizio, che ha dichiarato « l ’ illegittimità costituzionale delD.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. inL. n. 111 del 2011 , nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense [ … ] siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», nella fattispecie concreta, le sanzioni non sono dovute, in quanto riferite all'anno 2006; 24. come osservato da Cass. nr. 17970 cit. (v. in motivazione, punto 40) « la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti»; 25. ne consegue che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civilipuò essere decisa nel merito , non essendo necessari ulteriori accertamenti, con la declaratoria che «nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte della ricorrente » (v. Cass.17970 cit., punto41); 25. in conclusione, va accolto, nei sensi di cui sopra, il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di sanzioni civili per l'anno 2006; 26. in considerazione del fatto che l'accoglimento, nei sensi di cui sopra, del secondo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo; 27. avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo. PQM La Corte, accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso (rubricato come secondo) e rigettato il primo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiar
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