CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 34476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16416/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SABETTA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 138/2019 de- positata il 23/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne un contratto preliminare di compraven- ditacui è affiancata la previsione di opere di rifinitura dell'apparta- mento oggetto di compravendita. I promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA]- carelli e [OSCURATO:PERSONA] convenivano il promittente venditore [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Pistoia per l'accertamento della legittimità del loro recesso per inadempimento , con condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria (€ 156.000) e alla restituzione delle somme corrisposte per opere di rifinitura dell'immobile. Il convenuto narrava di aver adempiuto ai termini contrattualie domandava in riconvenzionale l'accertamento della le- gittimità del proprio recesso e la ritenzione della caparra. Nel 2014 il Tribunale di Pistoia rigettava le domande degli attori e accoglieva invece la domanda riconvenzionale. Nella motivazione, il Tribunale sottolineava l’assenza di un grave inadempimento da parte del con- venuto, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva riscontrato vizi minimi nell’immobile, tali da non giustificare il recesso da parte degli acquirenti. La Corte distrettuale ha rigettato l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte convenuta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo, p. 13, denuncia la violazione degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. per aver escluso il grave inadempimento dell’Im- presa Signorini rispetto alle obbligazioni assunte nel preliminare di compravendita immobiliare del 29/09/2008. Si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto irrilevanti elementi probatori precedenti o successivi al contratto, come la brochure informativa, la proposta irrevocabile d’acquisto e la perizia tecnica di stima, che indicavano esplicitamente la presenza di una camera matrimoniale, e che non abbia valutato la condotta dell’impresa alla luce del principio di buona fede come regola di comportamento. Inoltre, si censura la mancata considerazione del contrasto tra le promesse fatte durante le trattative e il contenuto effettivo del preliminare, rilevando che tale divergenza avrebbe dovuto comportare l’applicazione del princi- pio di tutela dell’affidamento della controparte. Il primo motivo è infondato. Nella parte saliente (pp. 3-4), la sentenza impugnata afferma: «Nel primo contratto preliminare firmato tra le parti in causa, oltre a non parlare di camera matrimoniale, vi è allegata anche una pian- tina dell'appartamento controfirmata da entrambe le parti, che quindi ‘certifica’l'accordo in ordine alle misure dei vani e predisposi- zione del predetto immobile, a nulla valendo le brochure della ditta, usate per fare pubblicità (brochure che comunque indicava ‘camera matrimoniale’ di mq. 13,7) in ordine agli accordi presi tra le parti. [...] Ciò posto, non è provato, neppure per presunzioni, che il Signo- rini abbia violato il principio di buona fede e ancor meno che il pre- detto abbia venduto un bene con caratteristiche diverse rispetto a quelle sulle quali le parti si erano accordate». Tale motivazione resiste alle censure.Non può assumersi alcuna rilevanza giuridica il contenuto delle promesse fatte durante le trat- tative ove queste non siano state trasfuse nel testo del contratto preliminare sottoscritto dalle parti. Nel caso attuale, la piantina dell'appartamento allegata al preliminare e firmata da entrambe le parti rappresenta l’accordo definitivo raggiunto, che esclude ogni possibilità di richiamare intese precedenti non recepite nel docu- mento contrattuale. Non è inoltre possibileinferire una violazione del principio dibuona fede dal mancato rispetto di accordi orali o dichia- razioni unilaterali rese nel corso delle trattative, in assenza di ele- menti che attestino l’inserimento di tali pattuizioni nel preliminare stesso. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo, p. 18, denuncia violazione dell’art. 1655 c.c. e degli artt. 1366 e 1375 c.c., censurando l’interpretazione della Corte di appello secondo cui la scrittura privata del 17/03/2010 avrebbe configurato obbligazioni di mezzi, anziché obbligazioni di ri- sultato, come previsto dall’art. 1655 c.c. in relazione al contratto d’appalto, con la conseguente esclusione del grave inadempimento da parte dell’impresa Signorini rispetto all’impegno di consegnare un appartamento con una camera matrimoniale, specificato nella scrit- tura privata. Si critica altresì la mancata applicazione del principio di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione di tale scrittura. Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché non riporta in modo congruo i passi salienti della scrittura privata menzionata, cosicché questa Corte non è posta in condizionedi saggiare il grado di attendibilità delle censure rispetto ad una motivazione così congegnata (pp. 4-5): «Per contro è provato invece che il Signorini, successivamente al preliminare, si sia adope- rato per dare una ‘matrimoniale’(di 14 mq) agli appellanti, come da loro richiesto e come i predetti sottoscrissero una scrittura privata (del 17/03/2010 con la quale, preso atto del tutto, autorizzavano il Signorini a procedere) che invece proprio gli appellanti stessi non rispettarono. [...]La c.t.u. espletata in primo grado poi ha accertato non solo la minima incidenza dei vizi dell'immobile (che il Tribunale ha correttamente ritenuto non essere ‘grave inadempimento’), ma anche la correttezza delle richieste del Signorini (DIA) per le modifi- che interne concordate». In definitiva, dietro lo schermo della denuncia di violazione di norme di diritto, si riconosce il tentativo di sovrapporre l’apprezza- mento di parte della situazione rilevante all’accertamento compiuto dalla Corte di appello ed espresso in una motivazione che non presta il fianco acensure in sede di giudizio di legittimità . Il secondo motivo è inammissibile. 3. - Il terzo motivo, p. 22, denuncia ultrapetizione per avere la Corte di appello pronunciato d'ufficio sull'agibilità e idoneità dell'im- mobile e quindi sulla possibilità di stipula del rogito nel momento in cui i ricorrenti hanno esercitato il recesso. In particolare, il motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. Il motivo è infondato. Nella parte saliente (pp. 3-4), la sentenza impugnata afferma: «È pacifico che un appartamento per avere l'agibilità debba avere al- meno un vano (non necessariamente una camera) maggiore di 14 mq. (d.m. del 15/07/1995 e succ. mod.). [...] Nel momento in cui gli appellanti, dopo non avere più risposto al Signorini in ordine alle modifiche interne di cui alla scrittura del 17/03/2010 (che conteneva tra l'altro anche un palese accordo scritto di proroga del termine per la stipula del rogito), esercitarono il recesso (ritenendolo legittimo), l'immobile era idoneo e munito dei presupposti minimi di legge per poter essere rogitato, non esistendo alcun ‘cambio di destinazione’ come allegato erroneamente dagli appellanti, ma eventualmente una diversa classificazione di un vano che [...] non consentirebbe comun- que di poter classificare come ‘grave’l'inadempimento del Signorini. Come si può constatare, lungi dal poter integrare un vizio di ultra- petizione, la motivazione della Corte di appello esprime un ordinario ragionamento giustificativo alla luce del principio iura novit curia e di ciò che risulta dagli atti di causa. Il terzo motivo è rigettato. 4. -Il quarto motivo, p. 24, denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia riguardo alla censura della deci- sione di primo grado, nella parte in cui aveva erroneamente valutato come di scarsa importanza il ritardo nell’immissione in possesso e nella conclusione dei lavori, basandosi sull’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale prova della persistenza dell’interesse delle parti alla stipula del contratto definitivo. Il quinto motivo, p. 26, denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori profili di inesatto adempi- mento contrattuale, derivante da vizi e difformità rispetto al capito- lato, che avrebbero comportato un minor valore dell’immobile pari a circa il 3% del prezzo complessivo pattuito, determinando così la gravità dell’inadempimento e quindi la legittimità del diritto di re- cesso esercitato con missiva del 22 aprile 2010. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiunta- mente, poiché sono accomunati dallo stesso tratto che ne determina altresì l’infondatezza. Infatti,«ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è ne- cessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pre- tesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una spe- cifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione lo- gico-giuridica della pronuncia»( così Cass. 2083/2021 , con rinvio ad ulteriori precedenti). Nel caso attuale, non si dà vizio di omissione di pronuncia, ma una pronuncia di rigetto nel merito, senza che a tal fine il giudice sia tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa rico- struzione della situazione di fatto rilevante. Il quarto ed il quinto motivo sono rigettati. 5. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessor