CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10317/2019 proposto da: .[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. Ximenes 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] °restano 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.to :11fredo Manauzzi; - controricorrente - nonché contro .[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; ARMANDO -t RAPONI; -intimati- avverso la sentenza n. 6242/2018 emessa dalla CORTl: D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 1031 -/ 2019 - (:amera di consiglio Al 07/12/2021 Rilevato che, con sentenza resa in data 3/10/2018, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in ri- forma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna del Gagliardi al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito del sequestro penale (siccome furtivamente sottratta) di un'au- tovettura che il Gagliardi aveva ceduto in proprietà all'[OSCURATO:SOCIETA]. nel quadro di una vendita a catena; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato come il primo giudice avesse qualificato la domanda pro- posta dalla società attrice nella prospettiva di cui all'art. 2043 c.c. (os- sia quale forma di responsabilità extracontrattuale del Gagliardi), ha sottolineato come il tribunale avesse argomentato in modo non cor- retto il punto concernente l'attestazione della colpa del Gagliardi nella mancata tempestiva rilevazione della provenienza furtiva dell'automo- bile ceduta, con la conseguente impossibilità di ritenere adeguata- mente dimostrato il ricorso di tutti gli elementi indispensabili ai fini dell'attestazione della responsabilità aquiliana del Gagliardi per i danni denunciati dalla società attrice; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 1483, 1218 e 1223 c.c. (in relazione all'art. 360 nn.Adunanza del 7 dicembre 2021 - R.G. n. 10317/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ille- gittima (o erroneamente ignorato) l'avvenuta qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di primo grado, avendo quest'ul- timo correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi per la ricon- ducibilità della pretesa risarcitoria originariamente spiegata dalla so- cietà attrice all'ambito della garanzia per l'evizione della cosa venduta ai sensi dell'art. 1483 c.c., ovvero, in ogni caso, all'ambito dell'azione generale di inadempimento ex art. 1218 e 1223 c.c.; e tanto, in coe- renza al complesso degli elementi di fatto dedotti in giudizio dall'attrice, suscettibili di giustificare il corretto inquadramento della pretesa dell'[OSCURATO:SOCIETA]. entro il perimetro della disciplina della garanzia per l'evizione della cosa venduta, con la conseguente sufficienza, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, del solo accertamento della conclusione del contratto di compravendita dell'autovettura, della relativa evizione da parte di terzi e della conseguente necessaria resti- tuzione del prezzo ricevuto dal compratore; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come la corte d'appello abbia argo- mentato l'infondatezza della pretesa risarcitoria della società attrice muovendo dalla riconosciuta relativa qualificazione, da parte del primo giudice, alla stregua di una domanda di risarcimento dei danni da ille- cito extracontrattuale; ciò posto, rilevato il carattere incontestato di detta qualificazione giuridica della domanda, la corte territoriale ha evidenziato come il giu- dice di primo grado avesse erroneamente ritenuto integrata la prova del coefficiente soggettivo di colpevolezza a carico del danneggiante, essendosi limitata a richiamare i soli elementi della conclusione del contratto e dell'evizione da parte di terzi, senza approfondire alcunché in ordine alla rimproverabilità, a carico del preteso danneggiante, del Adunanza del 7 dicembre 2021 - R.G. n. 10317/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mancato riconoscimento della provenienza furtiva dell'automobile ce- duta; proprio tale aspetto, viceversa, la corte territoriale risulta aver va- lorizzato, escludendo che gli elementi di prova complessivamente ac- quisiti al giudizio fossero valsi ad attestare una qualunque responsabi- lità colposa del Gagliardi nel non essersi avveduto della provenienza furtiva dell'autovettura; in forza di tali premesse, l'odierna censura, nella misura in cui pre- tende di riconsiderare la questione concernente la qualificazione giuri- dica della domanda, deve ritenersi inammissibile, poiché insiste nella pretesa di dimostrare come il primo giudice avesse qualificato la do- manda nei termini di una rivendicazione risarcitoria a titolo contrattuale (per evizione), senza fornirne alcuna dimostrazione (peraltro, neppure desumibile dagli scarni ed equivoci riferimenti contenuti in ricorso), fi- nanco sottraendosi all'assolvimento degli oneri di completa e puntuale allegazione del ricorso (ai sensi dell'art. 366 n. 6), tanto con riguardo alla produzione della sentenza di primo grado in questo giudizio di le- gittimità, quanto (in alternativa, e in conformità ai principi stabiliti da questa Corte: cfr Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 - 01, al fine di esentarsi dal solo onere di cui all'art. 369, n. 4 c.p.c.) in relazione all'esplicito richiamo di detta sentenza siccome con- tenuta nel fascicolo d'ufficio della corte territoriale, con la conseguente impossibilità per questa Corte di individuarne la localizzazione al fine di sottoporla ad esame ai fini dello scrutinio dell'odierna censura; è peraltro appena il caso di rilevare come, pur quando volesse ac- cedersi all'interpretazione della domanda risarcitoria nel senso preteso dall'odierna ricorrente (nella prospettiva dell'evizione), l'odierna cen- sura peccherebbe per difetto di decisività, essendosi la società istante comunque sottratta al dovere di attestare in questa sede l'effettiva ri- conoscibilità di tutti i presupposti di fatto e di diritto indispensabili ai Adunanza del 7 dicembre 2021 - R.G. n. 10317/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fini del relativo accoglimento, dovendosi in ogni caso tener conto del principio in forza del quale l'adozione di un provvedimento di sequestro esclude l'integrazione di un'ipotesi di evizione, trattandosi di una mera minaccia, e non già di un definitivo spossessamento del bene sottopo- sto alla misura restrittiva, come tale rinvenibile unicamente nell'ado- zione della confisca (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 877 del 17/01/2011, Rv. 616240 - 01); con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto alla prima doglianza, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente omesso di con- siderare come, dal complesso degli elementi documentali concernenti il sequestro penale dell'autovettura ceduta dal Gagliardi, fosse emersa con evidenza la piena riconoscibilità (e, dunque, la rimproverabilità col- posa di quest'ultimo nel mancato rilievo) della provenienza furtiva dell'autovettura acquistata dalla società odierna ricorrente, con la con- seguente piena integrazione degli elementi essenziali della responsa- bilità aquiliana del Gagliardi ai fini del risarcimento dei danni denunciati dall'[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- Adunanza del 7 dicembre 2021 - R.G. n. 10317/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva- zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- mente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità della censura in esame, avendo la società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività (nella prospettiva della dimostrazione del coefficiente di colpevolezza ascritto alla controparte) della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della documentazione richiamata in ricorso e asseritamente dalla stessa trascurata, e che avrebbe al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risolu- zione dell'odierna controversia; osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, la società ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coe- renza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;Adunanza del 7 dicembre 2021 - R.G. n. 10317/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev'essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dello stesso articolo 13 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legitti- mità, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della