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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 1952

Cassazione n. 19411/2023

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a seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELL'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1952 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con richiesta del 1 dicembre 2022, depositata presso la cancelleria dibattimentale del Tribunale di Padova, il DALL'IGNA, imputato dinanzi al predetto ufficio giudiziario nel procedimento penale RGNR 5296/17-RG 1618/19, ha presentato personalmente istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod.proc.pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente.

In particolare, a fondamento dell'istanza, il richiedente evidenzia che, nel corso della deposizione all'udienza del 3 maggio 2021, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni contraddittorie rispetto alla documentazione in atti e, quando esso istante era intervenuto per rappresentare tale circostanza, il Giudice lo aveva prima redarguito e poi espulso dall'aula (una prima volta per cinque minuti e in seguito definitivamente), così violando il suo diritto costituzionale di autodifesa.

Lo stesso DALL'IGNA deduce, inoltre, di aver presentato esposto per omissione di atti d'ufficio a carico del Pubblico Ministero procedente, esposto in seguito archiviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento.

Sottolinea infine l'istante che, comunque, la predetta udienza doveva ritenersi nulla perché, anche a fronte, dopo la deposizione del teste Concina, della rinuncia al mandato del proprio difensore, senza che ne fosse alla stessa udienza nominato un altro d'ufficio, era stato esaminato un altro teste. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'istanza è inammissibile in quanto manifestamente infondata.

L'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost. e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii" (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952 - 01).

Ne deriva che, ai fini della rimessione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (ex multis, v.

Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116 - 01; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531 - 01).

Tali presupposti non ricorrono nella fattispecie in esame nella quale la parte istante deduce, di contro, fatti interni alla dinamica processuale, ossia condotte del giudice-persona fisica correlate alla direzione dell'udienza e alle decisioni processuali dello stesso.

2. All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.proc.pen., al versamento della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELL'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1952 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con richiesta del 1 dicembre 2022, depositata presso la cancelleria dibattimentale del Tribunale di Padova, il DALL'IGNA, imputato dinanzi al predetto ufficio giudiziario nel procedimento penale RGNR 5296/17-RG 1618/19, ha presentato personalmente istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod.proc.pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente. In particolare, a fondamento dell'istanza, il richiedente evidenzia che, nel corso della deposizione all'udienza del 3 maggio 2021, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni contraddittorie rispetto alla documentazione in atti e, quando esso istante era intervenuto per rappresentare tale circostanza, il Giudice lo aveva prima redarguito e poi espulso dall'aula (una prima volta per cinque minuti e in seguito definitivamente), così violando il suo diritto costituzionale di autodifesa. Lo stesso DALL'IGNA deduce, inoltre, di aver presentato esposto per omissione di atti d'ufficio a carico del Pubblico Ministero procedente, esposto in seguito archiviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento. Sottolinea infine l'istante che, comunque, la predetta udienza doveva ritenersi nulla perché, anche a fronte, dopo la deposizione del teste Concina, della rinuncia al mandato del proprio difensore, senza che ne fosse alla stessa udienza nominato un altro d'ufficio, era stato esaminato un altro teste. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'istanza è inammissibile in quanto manifestamente infondata. L'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost. e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii" (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952 - 01). Ne deriva che, ai fini della rimessione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (ex multis, v. Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116 - 01; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531 - 01). Tali presupposti non ricorrono nella fattispecie in esame nella quale la parte istante deduce, di contro, fatti interni alla dinamica processuale, ossia condotte del giudice-persona fisica correlate alla direzione dell'udienza e alle decisioni processuali dello stesso. 2. All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.proc.pen., al versamento della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore
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