CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:SENTENZAsui ricorsi proposti da:DEI [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 settembre 1973;avverso la sentenza n. 6343/24 della Corte di appello di Bologna del 12 novembre2024;letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. Raffaele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinviodelle sentenza impugnata limitatamente alla modalità di ripartizione della sommada confiscare;sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parma, e per ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] SGARBI, del foro di Modena, e FrancescoMATTIOLI, del foro di Parma, i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento deirispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]-0Avendo solo parzialmente accolto la impugnazione proposta dalla difesadegli imputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nonché dell'imputatoGiuffredi Gabriele - la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12novembre 2024, dopo avere rigettato la istanza di definizione del giudizio aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. presentata dal [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i duepredetti imputati dal reato ascritto al capo 21 della rubrica elevata a lorocarico, avente ad oggetto la imputazione per associazione a delinquerefinalizzata alla commissione di reati in materia fiscale, per insussistenza delfatto, mentre ha, per il resto, confermato la sentenza emessa a carico deipredetti dal giudice di primo grado, si trattava del Tribunale di Parma, edavente ad oggetto la commissione di un elevato numero di frodi fiscali (sitratta di 20 episodi) realizzate, in qualità di amministratori di fatto di diversesocietà commerciali, attraverso l'utilizzazione di fatture relative ad operazioniinesistenti e l'indicazione, al fine di evadere le imposte, nelle dichiarazioni deiredditi presentate per conto di dette società riguardo agli anni di imposta2016 e 2017 di poste passive documentate con le fatture relative adoperazioni inesistenti; la Corte territoriale rideterminava, pertanto, la penaloro inflitta in relazione ai reati per i quali era stata confermata ladichiarazione di penale responsabilità, in anni 3 e mesi 8 di reclusione perriduceva, altresì, la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici acarico di [OSCURATO:PERSONA] e Dei, commisurandola alla durata di anni 3, riduceva,altresì, l'importo della confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] e Dei da € 10.163.675,36ad € 4.635,728,94 (riducendo, altresì, la analoga misura per come disposta acarico del Giuffredi).Nel resto confermava la sentenza impugnata.Avverso la predetta sentenza presentavano separati ricorsi percassazione i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e Dei (mentre restava inerte l'imputatoGiuffredi).[OSCURATO:PERSONA] affidava la propria impugnazione a 4 motivi di ricorso.Il primo motivo aveva ad oggetto il vizio di motivazione per avere igiudici del merito ritenuto che egli fosse l'amministratore di fatto della societàcoinvolte nella frode fiscale e fosse, pertanto, come tale responsabile dellastessa; osserva il ricorrente che gli elementi che i giudici del merito hannoposto a base della loro affermazione rispetto alla qualifica rivestitadall'imputato, l'avere cioè questi prestato fidejussione in favore del ConsorzioMTI ed il fatto che questi si fosse relazionato con il Dei - reale dominus dellasituazione secondo il ricorrente - non in termini di subalternità, ricevendonecioè le direttive, ma in termini di parità, nell'ambito del settore cui il Fanticiniera preposto, cioè quello specificamente commerciale, non erano elementi chepotessero portare ad affermare il fatto che lo stesso fosse amministratoreocculto, diversi essendo i soggetti che risultavano essere gli amministratori didiritto delle società in questione; osserva il ricorrente che la circostanza che lostesso avesse rilasciato fidejussione personale in favore del [OSCURATO:PERSONA] eradovuta alla circostanza che egli era socio maggioritario della società ADR66Sri, la quale era a sua volta titolare del 30% del capitale del ricordatoConsorzio MTI.Il ricorrente osservava ancora che deve essere segnalato il fatto che igiudici del merito non hanno evidenziato in quale maniera il [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva solamente competenze in ambito commerciale, avrebbe speso il suopotere di gestione delle società coinvolte nella truffa tributaria.Il secondo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte di appello in relazione alla determinazione della penaprincipale ed agli aumenti applicati stante il regime della continuazione; haosservato il ricorrente che il giudice di primo grado aveva determinato la penasulla base della individuazione quale reato più grave fra quelli in continuazionedel reato associativo, ed applicando successivamente una pena base nellamisura del minimo edittale previsto per tale reato; la Corte di appello, che haassolto l'imputato dal reato associativo, ha individuato la pena base per unodei reati satellite - quello ritenuto il più grave - non nel minimo edittale peresso previsto ma in misura intermedia fra il minimo ed il massimo.Anche la entità degli aumenti applicati per la ritenuta continuazionesarebbe stata ingiustificata, posto che, avendo la Corte di appellosensibilmente ridotto la portata della evasione fiscale realizzata, avrebbedovuto anche ridurre la entità dei singoli aumenti di pena disposti, laddove,invece, questi sono rimasti invariati rispetto a quelli precedentementeapplicati dal Tribunale.Il terzo motivo di ricorso ha avuto ad oggetto il vizio di motivazione in'cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non ammettere il ricorrente alconcordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis per il quale vi era statal'adesione del Pm in relazione ad una pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 direclusione, solo in ragione della ritenuta incongruità degli aumenti di penaindividuati per i reati satelliti.Da ultimo il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di appello abbiadisposto la confisca della somma di € 4.635.728,94 in forma solidale fra gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e Dei e non in ragione dell'effettivo profitto da ciascuno dicostoro conseguito, sebbene sia stata la stessa Corte a chiarire che, stante ilminor contributo dato dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] laripartizione dei proventi della truffa era avvenuta in misura non paritaria fra idue imputati.Anche l'imputato Dei ha articolato ricorso per cassazione, affidandolo a 4motivi di ricorso, i primi due relativi alla misura della somma oggetto diconfisca.Con un primo motivo il ricorrente ha lamentato il fatto che l'ammontaredella imposta sul valore aggiunto evasa sia stata accertata, senza che fossestato determinato l'effettivo importo delle componenti attive e passive checoncorrevano a formare l'effettivo reddito delle società consorziate, essendosii giudici passivamente affidati ad un calcole relativo all'Iva che sarebbe stataindicata a credito ricavabile da un atto redatto dalla Guardia di Finanza, senzaneanche verificare se i crediti Iva in ipotesi fittizi siano stati o meno portati incompensazione con debiti fiscali.Con un secondo motivo la difesa del ricorrente ha lamentato la mancataapplicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni unite penali dellaCorte di cassazione del 26 settembre 2024, i cui motivi non risultavanodepositati al momento della redazione dell'atto di impugnazione, che hasancito il superamento della presunzione di solidarietà fra i condannati inmateria di confisca.Il terzo motivo di impugnazione attiene alla ritenuta erroneaindividuazione del più grave fra i reati indicati in motivazione come commessiin continuazione fra loro.Mentre il quarto concerne l'avvenuta confisca del trust Start e dellaEmiliana [OSCURATO:PERSONA] che, ad avviso del ricorrente, è stata confermatadalla Corte territoriale in assenza di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] due ricorsi sono risultai fondati esclusivamente in relazione allaquestione avente ad oggetto la ripartizione fra i due concorrenti nei reaticontestati dell'importo del valore confiscabile costituente il profitto dei reatoda costoro messi a segno.Esaminando prioritariamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], appareragionevole, stante la natura preliminare ad ogni altra valutazione del giudizioda esprimere in merito ad esso, valutare per primo il motivo di impugnazioneavente ad oggetto la doglianza riguardante la mancata ammissione delprevenuto alla definizione del giudizio di gravame ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., essendo stata questa a lui negata dalla Corte territoriale.La doglianza è del tutto inammissibile; invero, questa Corte dicassazione - dopo talune oscillazioni giurisprudenziali (si segnalano a taleriguardo, in senso favorevole alla impugnabilità del rigetto di definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., le seguenti sentenze: Cortedi cassazione, Sezione V penale, 3 settembre 2024, n. 33454, rv 286889;Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 aprile 2024, n. 16692, rv 286181;Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 giugno 2023, n. 28018, rv284806; mentre in senso contrario alla impugnabilità di siffatta statuizione sisegnalano: Corte di cassazione Sezione IV penale, 26 giugno 2024, n. 25082,rv 286585; Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 gennaio 2024, n. 3124,rv 285819; Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 ottobre 2023, n. 41553,rv 285393) - ha precisato, nella sua massima composizione nomofilattica, cheil provvedimento con il quale la Corte di appello, non avendo accolto larichiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone laprosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibiledi ricorso per cassazione (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 luglio2025, depositata il 22 gennaio 2026, n. 2647, rv 289005).La applicazione di tale pronunzia rende inammissibile il motivo di ricorsocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso censurare il fatto che la Corte felsinea,avendo ritenuto non congrua la determinazione della pena formulata dalprevenuto, aveva rigettato la sua istanza dì definizione del giudizio digravame ai sensi della disposizione normativa dianzi ricordata.Tornando al primo dei motivi di censura rassegnati dal ricorrente,afferente al vizio di motivazione per avere i giudici del merito attribuito algruppo imprenditoriale coinvolto della vicenda, rileva il Collegio, con ciòevidenziando la inammissibilità della doglianza, che si tratta di censura aventeun carattere decisamente rivalutativo.In altre parole si lamenta, senza che ne siano stati evidenziati profili dimanifesta illogicità, la valutazione che i giudici del merito hannorazionalmente tratto dai dati emersi in ordine alla effettiva posizione delprevenuto nell'organigramma societario.E' stato evidenziato, quale fattore sintomatico della circostanza chel'imputato in questione fosse uno degli amministratori delle società coinvolte enon un semplice dirigente del settore commerciale del [OSCURATO:PERSONA] istituito fra lestesse, il fatto - evidentemente deponente, in funzione di una condivisibilemassima di esperienza, nel senso di un diretto e personale interessamento delpredetto nelle vicende del [OSCURATO:PERSONA] (esulante rispetto allo svolgimentoall'interno di esso di semplici funzioni subordinate) cui conseguivanoresponsabilità palesemente ulteriori rispetto a quelle ordinariamente assunteda un dipendente per quanto di rango elevato - che il [OSCURATO:PERSONA] si fossepersonalmente costituito fidejussore per gli impegni finanziari del [OSCURATO:PERSONA],assumendo in tale modo un'obbligazione di garanzia (non apparendoelemento rilevante il fatto - peraltro solo declamato dal ricorrente come nonesaminato dai giudici del merito, ma neppure da quello documentato nella suaeffettiva consistenza - che non si sia accertato se si trattasse di fidejussione"a prima richiesta" ovvero che la stessa fosse assistita dal bene ficium dellapreventiva richiesta al debitore principale, atteso che in entrambi i casi,sebbene con diversa intensità del vincolo, il fidejussore ha assunto un obbligoche, in assenza di poteri decisionali in capo a quest'ultimo, non troverebbeuna giustificata ragione economica) che assai poco senso avrebbe ove ad essanon si accompagnino anche gli ampi poteri decisionali caratteristici dellaamministrazione, ancorché di fatto, della società garantita.A ciò si aggiunga il rilievo, anch'esso operato dai giudici del merito, cheegli si è sempre rapportato in termini di parità e non di subordinazione con glialtri soggetti che operavano quali amministratori delle società in questione.Quelle cui è pervenuta la Corte territoriale sono conclusioni, fondate suelementi acquisiti agli atti e sulla ragionevole applicazione di massime diesperienze di affidabile plausibilità, che appaiono rispondere ad una logicagiustificazione e, pertanto, le stesso non sono suscettibili di essere oraefficacemente contestate in sede di legittimità (sulla inammissibilità di unmotivo di ricorso per cassazione che tenda a sindacare una valutazioneoperata in sede di merito senza che ne sia evidenziata la manifesta illogicità,fra le tante: Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 aprile 2021, n. 16523,rv 281385, secondo la quale il controllo della Cassazione sui vizi dimotivazione della sentenza impugnata non può estendersi al sindacato sullascelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenutogenerale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, maautonomi da queste, potendo essere oggetto di indagine solo se la decisioneabbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'idquod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad unapretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità).Il secondo dei motivi di doglianza illustrato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il regime sanzionatorio che in sede di merito è stato disposto acarico del ricorrente; questi, infatti, lamenta il fatto che la Corte territoriale -che pure, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA],come d'altra parte gli altri coimputati, dal reato di associazione per delinquere(che era stato considerato il reato più grave dal Tribunale) con la formuladella insussistenza del fatto - ha rideterminato la pena, avendo individuato,(si assume anche erroneamente) quale reato più grave, in ragionedell'ammontare della evasione fiscale, quello di cui al n. 14 della rubrica (sitratta della violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, commessa qualeamministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]) parametrando, però, lapena base non nel minimo edittale, così come era stata fatto allorché il reatopiù grave era stato individuato nella associazione per delinquere, ma inmisura media fra il minimo ed il massimo edittale; ha, altresì, lamentato ilricorrente che gli aumenti di pena per i reati satellite, sebbene l'entitàcomplessiva della evasione fiscale sia stata ridimensionata dal giudice delgravame, sono stati da questo ridotti in misura assai modesta.Si tratta, in entrambi i casi, di doglianze prive di pregio.Quanto al primo aspetto - evidenziato che sulla correttezza, solovagamente contestata dal ricorrente, della indicazione del reato sub n. 14 delcapo di imputazione quale reato più grave fra quelli definiti espressivi di ununico disegno criminoso si tornerà allorché sarà esaminato il più articolatomotivo di impugnazione formulato al riguardo dal coimputato Dei - osserva ilCollegio che la circostanza che in passato, sulla base di un assettosanzionatorio che la assoluzione per la violazione dell'art. 416 cod. pen. hasostanzialmente scardinato, la pena per il reato più grave fosse statadeterminata nel minimo edittale, non comporta alcun vincolo per il giudice chedeve individuare la nuova sanzione congrua in ragione di altra imputazione; è,infatti, di palmare evidenza che la eliminazione di una associazione perdelinquere che avrebbe fatto meritare agli associati una pena anche contenutanel minimo edittale (la cui entità è, peraltro, maggiore del minimoriguardante, ratione temporis, il reato tributario oggetto di residuacontestazione), non determina che i reati-fine della (contestata ma nonaccertata) associazione debbano, per una inspiegabile regola transitiva dellagravità delittuosa, mutuare da quella la caratteristica della modesta rilevanzapenale.Il fatto che in appello l'originario assetto dell'accertamento criminoso siastato rivoluzionato a causa della esclusione del reato associativo consente,infatti, al giudice di secondo grado - con l'unico limite della impossibilità diirrogare una pena complessivamente più elevata di quella precedentementeinflitta - di riesaminare, facendo uso della prudente discrezionalità che gli èconferita dall'art. 132 cod. pen. e sulla base del rinnovato esame dei criteridirettivi di cui all'art. 133 cod. pen., il quantum della pena base da irrogare,senza che questo debba essere in qualche modo influenzato dal rapporto framinimo e massimo edittale che era stato in precedenza - si ribadisce sullabase di una sentenza di condanna avente parametri sensibilmente difformi daquella pronunziata in secondo grado di giudizio - ritenuto adeguato inrelazione al diverso reato allora ritenuto più grave (si veda, comesostanzialmente espressiva del principio dianzi evocato: Corte di cassazione,Sezione II penale, 25 gennaio 2022, n. 2867, rv 282518, nonché,analogamente: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 ottobre 2010, n.42980, rv 268208).Lo stesso va detto in funzione degli aumenti di pena applicati ex art. 81,cpv, cod. pen.; è ben vero che in sede di gravame l'entità della evasionefiscale è stata ridimensionata, ed infatti questo ha comportato una nontrascurabile diminuzione della pena complessivamente irrogata per effettodella ritenuta continuazione, pari a 142 gironi di reclusione (secondo quantoriferito dal ricorrente, si è trattato, infatti, della riduzione della pena detentivanella misura di 7 giorni di reclusione per 19 reati e di 9 giorni di reclusione perun altro residuo reato).La circostanza valorizzata - cioè il minore importo delle imposte evase -è stata, tuttavia, ragionevolmente ritenuta non tale da giustificare un ulterioreabbattimento di pena, trattandosi di fattore (peraltro cagionato da cause cheben possono essere definite non incidenti sulla genesi del reato, nonapparendo predicabile che il soggetto si sia determinato ad evadere leimposte solo in funzione del maggiore o minore ammontare della evasione)che ha (peraltro solo parzialmente) inciso esclusivamente sul dato della"gravità del danno (...) cagionato alla persona offesa" di cui al n. 2 dell'art.133, comma primo, cod. pen., lasciando, invece, invariata l'incidenza di tuttigli altri indicatori da cui il giudice deve desumere, ai fini della determinazionedella pena, la gravità del reato commesso.Accantonato per ora l'esame del restante motivo di impugnazione,comune al secondo dei motivi costituenti il ricorso del Dei, e passandoall'esame del terzo motivo di impugnazione da quest'ultimo dedotto, afferenteall'erronea individuazione del più grave fra i reati posti in continuazione, siosserva - così sciogliendo anche la riserva in precedenza formulata in ordinealla, sia pur succintamente evocata, analoga censura contenuta nel ricorso delOra, pur rilevandosi che effettivamente la Corte di Bologna ha indicatoquale reato più grave fra quelli avvinti ex art. 81, cpv, cod. pen. quellorubricato sub n. 14 del complessivo capo di imputazione, sebbene altrefattispecie di reato contestate ai due ricorrenti - si ricorda che sì tratta sempredella violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 - prevedano un ammontaredella imposta evasa maggiore di quella indicata quanto al reato sub n. 14della rubrica, il che fa ragionevolmente pensare che si tratti di reati, questiultimi, più gravi di quello preso in esame dal giudici felsinei, deve, per altroverso, segnalarsi che da tale, eventualmente erronea, indicazione i ricorrentinon ne hanno tratto alcun nocumento.Infatti, non deve dimenticarsi che tutti i reati oggetto di affermazionedella penale responsabilità dei predetti hanno la medesima oggettivitàgiuridica, di tal che deve dedursi che l'eventuale maggiore gravità di uno diessi rispetto a quello ritenuto più grave dalla Corte distrettuale, non avrebbeindubbiamente condotto questa alla irrogazione di una pena base più mite diquella che è stata effettivamente da questa individuata, anzi, ove si volessericercare una rigida corrispettività logica nella determinazione della sanzionepenale, l'individuazione corretta del reato più grave avrebbe dovuto indurre ilgiudice del merito nella fattispecie all'irrogazione di una più severa sanzione.Sebbene una tale questione sia ora - data la mancanza di doglianza daparte dell'organo della accusa - del tutto teorica ed astratta, è, invece, attualee concreto il dato relativo alla mancanza di alcun interesse da parte deiricorrenti alla deduzione della relativa questione, posto che, anche l'eventualeaccoglimento della loro doglianza non comporterebbe alcun immediato effettopositivo in ordine alla loro posizione (sulla inammissibilità, per carenza diinteresse, della impugnazione volta a censurare il giudizio di maggiore gravitàoperato, in caso di reato continuato, in favore non del reato effettivamentepiù grave ma di uno di minore gravità, si veda: Corte di cassazione, Sezione Vpenale, 24 marzo 2022, n. 10711, rv 282894; Corte di cassazione, SezioneIV penale, 4 luglio 2000, n. 3038, rv 216804).Un tale rilievo comporta, ovviamente, la inammissibilità del motivo diimpugnazione.Quanto all'ultimo motivo della impugnazione del Dei, a prescindere daquanto si dirà in fra in relazione alla eventuale ripartizione fra i ricorrentidell'importo del profitto confiscabile, si osserva che la doglianza avente adoggetto la carenza di motivazione della sentenza di appello in ordine allaconferma della confisca dei beni asseritamente conferiti nel tust Star e dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], è destituita di fondamento, avendo dato laCorte di merito, sia pure attraverso il puntuale richiamo degli argomenti alriguardo svolti dal giudice di primo grado, compiuta risposta alle censureformulate in sede di gravame, essendo state evidenziate le plurime ragioniper le quali ritenere meramente apparente la attribuzione di beni al citatotrust, il che rende inefficace in radice il cosiddetto "effetto segregativo" disiffatta attribuzione e giustifica la confiscabilità delle quote della EmilianaImmobiliare, non essendo la stessa impedita dalla avvenuta, inefficace,Con riferimento, ora, al primo dei motivi di impugnazione articolati dalDei, relativo alla conferma della confisca del profitto del reato, osserva ilCollegio che si tratta di censura che pare indirizzata a lamentare un pretesovizio di motivazione in punto di complessiva determinazione di tale profitto.Osserva al riguardo la Corte che, trattandosi di evasione dell'Iva ladeterminazione dell'ammontare della imposta evasa è il frutto del calcolodell'ammontare delle imposte che sono risultate da versare a causa delledetrazioni operate attraverso documentazione costituita da fatture relative adoperazioni inesistenti; va, pertanto, eseguita un'operazione sostanzialmentearitmetica la cui correttezza - una volta che non sia stata contestataefficacemente la natura fittizia delle operazioni documentate con le fattureaventi un contenuto non rispondente al vero e che non sia stata contestata lacorrettezza matematica della sommatoria delle imposte ivi riportate efraudolentemente indicate in detrazione nella dichiarazione fiscale presentatadagli organi sociali della società contribuenti - è insita nella stessa pronunziadi penale responsabilità di chi, in qualità di amministratore di fatto e di diritto,siffatte dichiarazioni fiscali, contenenti indebite poste passive, ha presentatosenza avere documentato effettivi elementi negativi volti ad abbatterel'importo dei tributi evasi.Il motivo di doglianza appare, pertanto, manifestamente infondato.presentata dal [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo della impugnazione presentatadal Dei, il cui oggetto è riguardante la comune applicazione ad entrambi, nellatotalità, della misura di sicurezza patrimoniale della confisca per equivalentedel profitto complessivamente conseguito attraverso la commissione dei reatiper i quali i due sono stati condannati.Sia il Dei che il [OSCURATO:PERSONA] . hanno lamentato la mancata applicazione daparte della Corte bolognese dei principi regolatori la materia della entità delprofitto confiscabile del reato laddove questo sia stato perpetrato da piùsoggetti in concorso fra loro e si parli di confisca per equivalente.Ciò detto si segnala che, effettivamente nel caso che interessa i reatitributari per i quali è intervenuta la sentenza di condanna dei due ricorrentisono stati commessi da costoro in concorso fra loro (e, peraltro, in concorsoanche con altri soggetti estranei al presente giudizio) e la Corte di Bologna,oltre a condannare gli stessi alla pena per ciascuno ritenuta di giustizia, hadisposto la confisca, evidentemente per equivalente, a carico di entrambi iricorrenti nella misura di € 4.635.728,94.Osserva il Collegio che la materia è stata di recente oggetto di unintervento delle Sezioni unite penali di questa Corte secondo il quale in caso diconcorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, laconfisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente aquanto dal medesimo concretamente conseguito, con la ulteriore precisazioneche il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le partie che, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento delsingolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizioni in parti uguali (Cortedi cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13783, rv 287756-01).Il principio espresso con tale pronunzia, essendo stati commessi i reaticontestati ai prevenuti, come detto, in concorso fra costoro (ed altri soggettiestranei al presente giudizio), si pone in contrasto col dictum della sentenzaimpugnata che, invece, ha previsto - in linea, peraltro, con la prevalenteprecedente giurisprudenza che aveva sempre valorizzato a tale fine ilprincipio, che peraltro non risulta superato, della imputazione a ciascuno deiconcorrenti dell'evento realizzatosi nella sua interezza, a prescindere dallaentità della porzione di condotta che ciascuno di essi ha, consapevolmente,realizzato, purché essa sia stata causalmente determinante (o anche soloconcausalmente) con il predetto evento (cfr. fra le altre, ex multis: Corte dicassazione, Sezione II penale, 22 maggio 2023, n. 22073, rv 284740) - laconfisca per equivalente a carico dei due imputati ricorrenti dell'intero illecitoprofitto determinatosi quale conseguenza dei reati loro contestati e per i qualigli stessi sono risultati colpevoli, senza che sia stato affatto verificato se ed inquale misura i medesimi abbiano beneficiato del suddetto profitto.Nei limiti di cui alla motivazione che precede la sentenza impugnatadeve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diBologna che, in applicazione dei richiamati principi espressi dalle Sezioni unitepenali della Corte di cassazione con la citata sentenza n. 13783 del 2025 - chequi debbono intendersi essere stati recepiti, sia pure entro i particolari limiti incui gli stessi possano essere riferiti ai soggetti che in realtà non hannodirettamente beneficiato né in condizioni di incremento patrimoniale né incondizioni di risparmio di spesa (essendo questi ultimi concetti riguardanti,laddove il reato sia stato commesso da persona fisica che abbia agitonell'interesse di una persona giuridica, in linea prioritaria tale secondosoggetto ed in via solamente riflessa i materiali esecutori del reato) delprofitto derivante dal reato - rivaluterà la questione relativa all'entitàdell'importo finanziario confiscabile per equivalente ai due ricorrenti.Nel resto, come dianzi evidenziato, i ricorsi da costoro presentati vannodichiarati inammissibili.Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca ,per equivalente con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Bologna.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA])irco/i4ÌUULA/g 12DeposLt..ía in Caacelieria0 8 2 Oggi, f2 3 MAR, 2026IL CANCELLIERE ESPERTODott.3.5a lisa t a ArrabitoREPUBBLICA ITALIANA Ac--42-)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:7 ottobre 2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. SENTENZA N. ,4 ttDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereREGISTRO GENERALEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Consigliere n. 18391 del 2025ha pronunciato la seguente:SENTENZAsui ricorsi proposti da:DEI [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 settembre 1973;avverso la sentenza n. 6343/24 della Corte di appello di Bologna del 12 novembre2024;letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. Raffaele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinviodelle sentenza impugnata limitatamente alla modalità di ripartizione della sommada confiscare;sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parma, e per ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] SGARBI, del foro di Modena, e FrancescoMATTIOLI, del foro di Parma, i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento deirispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]-0Avendo solo parzialmente accolto la impugnazione proposta dalla difesadegli imputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nonché dell'imputatoGiuffredi Gabriele - la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12novembre 2024, dopo avere rigettato la istanza di definizione del giudizio aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. presentata dal [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i duepredetti imputati dal reato ascritto al capo 21 della rubrica elevata a lorocarico, avente ad oggetto la imputazione per associazione a delinquerefinalizzata alla commissione di reati in materia fiscale, per insussistenza delfatto, mentre ha, per il resto, confermato la sentenza emessa a carico deipredetti dal giudice di primo grado, si trattava del Tribunale di Parma, edavente ad oggetto la commissione di un elevato numero di frodi fiscali (sitratta di 20 episodi) realizzate, in qualità di amministratori di fatto di diversesocietà commerciali, attraverso l'utilizzazione di fatture relative ad operazioniinesistenti e l'indicazione, al fine di evadere le imposte, nelle dichiarazioni deiredditi presentate per conto di dette società riguardo agli anni di imposta2016 e 2017 di poste passive documentate con le fatture relative adoperazioni inesistenti; la Corte territoriale rideterminava, pertanto, la penaloro inflitta in relazione ai reati per i quali era stata confermata ladichiarazione di penale responsabilità, in anni 3 e mesi 8 di reclusione perriduceva, altresì, la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici acarico di [OSCURATO:PERSONA] e Dei, commisurandola alla durata di anni 3, riduceva,altresì, l'importo della confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] e Dei da € 10.163.675,36ad € 4.635,728,94 (riducendo, altresì, la analoga misura per come disposta acarico del Giuffredi).Nel resto confermava la sentenza impugnata.Avverso la predetta sentenza presentavano separati ricorsi percassazione i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e Dei (mentre restava inerte l'imputatoGiuffredi).[OSCURATO:PERSONA] affidava la propria impugnazione a 4 motivi di ricorso.Il primo motivo aveva ad oggetto il vizio di motivazione per avere igiudici del merito ritenuto che egli fosse l'amministratore di fatto della societàcoinvolte nella frode fiscale e fosse, pertanto, come tale responsabile dellastessa; osserva il ricorrente che gli elementi che i giudici del merito hannoposto a base della loro affermazione rispetto alla qualifica rivestitadall'imputato, l'avere cioè questi prestato fidejussione in favore del ConsorzioMTI ed il fatto che questi si fosse relazionato con il Dei - reale dominus dellasituazione secondo il ricorrente - non in termini di subalternità, ricevendonecioè le direttive, ma in termini di parità, nell'ambito del settore cui il Fanticiniera preposto, cioè quello specificamente commerciale, non erano elementi chepotessero portare ad affermare il fatto che lo stesso fosse amministratoreocculto, diversi essendo i soggetti che risultavano essere gli amministratori didiritto delle società in questione; osserva il ricorrente che la circostanza che lostesso avesse rilasciato fidejussione personale in favore del [OSCURATO:PERSONA] eradovuta alla circostanza che egli era socio maggioritario della società ADR66Sri, la quale era a sua volta titolare del 30% del capitale del ricordatoConsorzio MTI.Il ricorrente osservava ancora che deve essere segnalato il fatto che igiudici del merito non hanno evidenziato in quale maniera il [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva solamente competenze in ambito commerciale, avrebbe speso il suopotere di gestione delle società coinvolte nella truffa tributaria.Il secondo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte di appello in relazione alla determinazione della penaprincipale ed agli aumenti applicati stante il regime della continuazione; haosservato il ricorrente che il giudice di primo grado aveva determinato la penasulla base della individuazione quale reato più grave fra quelli in continuazionedel reato associativo, ed applicando successivamente una pena base nellamisura del minimo edittale previsto per tale reato; la Corte di appello, che haassolto l'imputato dal reato associativo, ha individuato la pena base per unodei reati satellite - quello ritenuto il più grave - non nel minimo edittale peresso previsto ma in misura intermedia fra il minimo ed il massimo.Anche la entità degli aumenti applicati per la ritenuta continuazionesarebbe stata ingiustificata, posto che, avendo la Corte di appellosensibilmente ridotto la portata della evasione fiscale realizzata, avrebbedovuto anche ridurre la entità dei singoli aumenti di pena disposti, laddove,invece, questi sono rimasti invariati rispetto a quelli precedentementeapplicati dal Tribunale.Il terzo motivo di ricorso ha avuto ad oggetto il vizio di motivazione in'cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non ammettere il ricorrente alconcordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis per il quale vi era statal'adesione del Pm in relazione ad una pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 direclusione, solo in ragione della ritenuta incongruità degli aumenti di penaindividuati per i reati satelliti.Da ultimo il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di appello abbiadisposto la confisca della somma di € 4.635.728,94 in forma solidale fra gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e Dei e non in ragione dell'effettivo profitto da ciascuno dicostoro conseguito, sebbene sia stata la stessa Corte a chiarire che, stante ilminor contributo dato dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] laripartizione dei proventi della truffa era avvenuta in misura non paritaria fra idue imputati.Anche l'imputato Dei ha articolato ricorso per cassazione, affidandolo a 4motivi di ricorso, i primi due relativi alla misura della somma oggetto diconfisca.Con un primo motivo il ricorrente ha lamentato il fatto che l'ammontaredella imposta sul valore aggiunto evasa sia stata accertata, senza che fossestato determinato l'effettivo importo delle componenti attive e passive checoncorrevano a formare l'effettivo reddito delle società consorziate, essendosii giudici passivamente affidati ad un calcole relativo all'Iva che sarebbe stataindicata a credito ricavabile da un atto redatto dalla Guardia di Finanza, senzaneanche verificare se i crediti Iva in ipotesi fittizi siano stati o meno portati incompensazione con debiti fiscali.Con un secondo motivo la difesa del ricorrente ha lamentato la mancataapplicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni unite penali dellaCorte di cassazione del 26 settembre 2024, i cui motivi non risultavanodepositati al momento della redazione dell'atto di impugnazione, che hasancito il superamento della presunzione di solidarietà fra i condannati inmateria di confisca.Il terzo motivo di impugnazione attiene alla ritenuta erroneaindividuazione del più grave fra i reati indicati in motivazione come commessiin continuazione fra loro.Mentre il quarto concerne l'avvenuta confisca del trust Start e dellaEmiliana [OSCURATO:PERSONA] che, ad avviso del ricorrente, è stata confermatadalla Corte territoriale in assenza di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] due ricorsi sono risultai fondati esclusivamente in relazione allaquestione avente ad oggetto la ripartizione fra i due concorrenti nei reaticontestati dell'importo del valore confiscabile costituente il profitto dei reatoda costoro messi a segno.Esaminando prioritariamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], appareragionevole, stante la natura preliminare ad ogni altra valutazione del giudizioda esprimere in merito ad esso, valutare per primo il motivo di impugnazioneavente ad oggetto la doglianza riguardante la mancata ammissione delprevenuto alla definizione del giudizio di gravame ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., essendo stata questa a lui negata dalla Corte territoriale.La doglianza è del tutto inammissibile; invero, questa Corte dicassazione - dopo talune oscillazioni giurisprudenziali (si segnalano a taleriguardo, in senso favorevole alla impugnabilità del rigetto di definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., le seguenti sentenze: Cortedi cassazione, Sezione V penale, 3 settembre 2024, n. 33454, rv 286889;Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 aprile 2024, n. 16692, rv 286181;Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 giugno 2023, n. 28018, rv284806; mentre in senso contrario alla impugnabilità di siffatta statuizione sisegnalano: Corte di cassazione Sezione IV penale, 26 giugno 2024, n. 25082,rv 286585; Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 gennaio 2024, n. 3124,rv 285819; Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 ottobre 2023, n. 41553,rv 285393) - ha precisato, nella sua massima composizione nomofilattica, cheil provvedimento con il quale la Corte di appello, non avendo accolto larichiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone laprosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibiledi ricorso per cassazione (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 luglio2025, depositata il 22 gennaio 2026, n. 2647, rv 289005).La applicazione di tale pronunzia rende inammissibile il motivo di ricorsocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso censurare il fatto che la Corte felsinea,avendo ritenuto non congrua la determinazione della pena formulata dalprevenuto, aveva rigettato la sua istanza dì definizione del giudizio digravame ai sensi della disposizione normativa dianzi ricordata.Tornando al primo dei motivi di censura rassegnati dal ricorrente,afferente al vizio di motivazione per avere i giudici del merito attribuito algruppo imprenditoriale coinvolto della vicenda, rileva il Collegio, con ciòevidenziando la inammissibilità della doglianza, che si tratta di censura aventeun carattere decisamente rivalutativo.In altre parole si lamenta, senza che ne siano stati evidenziati profili dimanifesta illogicità, la valutazione che i giudici del merito hannorazionalmente tratto dai dati emersi in ordine alla effettiva posizione delprevenuto nell'organigramma societario.E' stato evidenziato, quale fattore sintomatico della circostanza chel'imputato in questione fosse uno degli amministratori delle società coinvolte enon un semplice dirigente del settore commerciale del [OSCURATO:PERSONA] istituito fra lestesse, il fatto - evidentemente deponente, in funzione di una condivisibilemassima di esperienza, nel senso di un diretto e personale interessamento delpredetto nelle vicende del [OSCURATO:PERSONA] (esulante rispetto allo svolgimentoall'interno di esso di semplici funzioni subordinate) cui conseguivanoresponsabilità palesemente ulteriori rispetto a quelle ordinariamente assunteda un dipendente per quanto di rango elevato - che il [OSCURATO:PERSONA] si fossepersonalmente costituito fidejussore per gli impegni finanziari del [OSCURATO:PERSONA],assumendo in tale modo un'obbligazione di garanzia (non apparendoelemento rilevante il fatto - peraltro solo declamato dal ricorrente come nonesaminato dai giudici del merito, ma neppure da quello documentato nella suaeffettiva consistenza - che non si sia accertato se si trattasse di fidejussione"a prima richiesta" ovvero che la stessa fosse assistita dal bene ficium dellapreventiva richiesta al debitore principale, atteso che in entrambi i casi,sebbene con diversa intensità del vincolo, il fidejussore ha assunto un obbligoche, in assenza di poteri decisionali in capo a quest'ultimo, non troverebbeuna giustificata ragione economica) che assai poco senso avrebbe ove ad essanon si accompagnino anche gli ampi poteri decisionali caratteristici dellaamministrazione, ancorché di fatto, della società garantita.A ciò si aggiunga il rilievo, anch'esso operato dai giudici del merito, cheegli si è sempre rapportato in termini di parità e non di subordinazione con glialtri soggetti che operavano quali amministratori delle società in questione.Quelle cui è pervenuta la Corte territoriale sono conclusioni, fondate suelementi acquisiti agli atti e sulla ragionevole applicazione di massime diesperienze di affidabile plausibilità, che appaiono rispondere ad una logicagiustificazione e, pertanto, le stesso non sono suscettibili di essere oraefficacemente contestate in sede di legittimità (sulla inammissibilità di unmotivo di ricorso per cassazione che tenda a sindacare una valutazioneoperata in sede di merito senza che ne sia evidenziata la manifesta illogicità,fra le tante: Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 aprile 2021, n. 16523,rv 281385, secondo la quale il controllo della Cassazione sui vizi dimotivazione della sentenza impugnata non può estendersi al sindacato sullascelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenutogenerale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, maautonomi da queste, potendo essere oggetto di indagine solo se la decisioneabbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'idquod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad unapretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità).Il secondo dei motivi di doglianza illustrato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il regime sanzionatorio che in sede di merito è stato disposto acarico del ricorrente; questi, infatti, lamenta il fatto che la Corte territoriale -che pure, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA],come d'altra parte gli altri coimputati, dal reato di associazione per delinquere(che era stato considerato il reato più grave dal Tribunale) con la formuladella insussistenza del fatto - ha rideterminato la pena, avendo individuato,(si assume anche erroneamente) quale reato più grave, in ragionedell'ammontare della evasione fiscale, quello di cui al n. 14 della rubrica (sitratta della violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, commessa qualeamministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]) parametrando, però, lapena base non nel minimo edittale, così come era stata fatto allorché il reatopiù grave era stato individuato nella associazione per delinquere, ma inmisura media fra il minimo ed il massimo edittale; ha, altresì, lamentato ilricorrente che gli aumenti di pena per i reati satellite, sebbene l'entitàcomplessiva della evasione fiscale sia stata ridimensionata dal giudice delgravame, sono stati da questo ridotti in misura assai modesta.Si tratta, in entrambi i casi, di doglianze prive di pregio.Quanto al primo aspetto - evidenziato che sulla correttezza, solovagamente contestata dal ricorrente, della indicazione del reato sub n. 14 delcapo di imputazione quale reato più grave fra quelli definiti espressivi di ununico disegno criminoso si tornerà allorché sarà esaminato il più articolatomotivo di impugnazione formulato al riguardo dal coimputato Dei - osserva ilCollegio che la circostanza che in passato, sulla base di un assettosanzionatorio che la assoluzione per la violazione dell'art. 416 cod. pen. hasostanzialmente scardinato, la pena per il reato più grave fosse statadeterminata nel minimo edittale, non comporta alcun vincolo per il giudice chedeve individuare la nuova sanzione congrua in ragione di altra imputazione; è,infatti, di palmare evidenza che la eliminazione di una associazione perdelinquere che avrebbe fatto meritare agli associati una pena anche contenutanel minimo edittale (la cui entità è, peraltro, maggiore del minimoriguardante, ratione temporis, il reato tributario oggetto di residuacontestazione), non determina che i reati-fine della (contestata ma nonaccertata) associazione debbano, per una inspiegabile regola transitiva dellagravità delittuosa, mutuare da quella la caratteristica della modesta rilevanzapenale.Il fatto che in appello l'originario assetto dell'accertamento criminoso siastato rivoluzionato a causa della esclusione del reato associativo consente,infatti, al giudice di secondo grado - con l'unico limite della impossibilità diirrogare una pena complessivamente più elevata di quella precedentementeinflitta - di riesaminare, facendo uso della prudente discrezionalità che gli èconferita dall'art. 132 cod. pen. e sulla base del rinnovato esame dei criteridirettivi di cui all'art. 133 cod. pen., il quantum della pena base da irrogare,senza che questo debba essere in qualche modo influenzato dal rapporto framinimo e massimo edittale che era stato in precedenza - si ribadisce sullabase di una sentenza di condanna avente parametri sensibilmente difformi daquella pronunziata in secondo grado di giudizio - ritenuto adeguato inrelazione al diverso reato allora ritenuto più grave (si veda, comesostanzialmente espressiva del principio dianzi evocato: Corte di cassazione,Sezione II penale, 25 gennaio 2022, n. 2867, rv 282518, nonché,analogamente: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 ottobre 2010, n.42980, rv 268208).Lo stesso va detto in funzione degli aumenti di pena applicati ex art. 81,cpv, cod. pen.; è ben vero che in sede di gravame l'entità della evasionefiscale è stata ridimensionata, ed infatti questo ha comportato una nontrascurabile diminuzione della pena complessivamente irrogata per effettodella ritenuta continuazione, pari a 142 gironi di reclusione (secondo quantoriferito dal ricorrente, si è trattato, infatti, della riduzione della pena detentivanella misura di 7 giorni di reclusione per 19 reati e di 9 giorni di reclusione perun altro residuo reato).La circostanza valorizzata - cioè il minore importo delle imposte evase -è stata, tuttavia, ragionevolmente ritenuta non tale da giustificare un ulterioreabbattimento di pena, trattandosi di fattore (peraltro cagionato da cause cheben possono essere definite non incidenti sulla genesi del reato, nonapparendo predicabile che il soggetto si sia determinato ad evadere leimposte solo in funzione del maggiore o minore ammontare della evasione)che ha (peraltro solo parzialmente) inciso esclusivamente sul dato della"gravità del danno (...) cagionato alla persona offesa" di cui al n. 2 dell'art.133, comma primo, cod. pen., lasciando, invece, invariata l'incidenza di tuttigli altri indicatori da cui il giudice deve desumere, ai fini della determinazionedella pena, la gravità del reato commesso.Accantonato per ora l'esame del restante motivo di impugnazione,comune al secondo dei motivi costituenti il ricorso del Dei, e passandoall'esame del terzo motivo di impugnazione da quest'ultimo dedotto, afferenteall'erronea individuazione del più grave fra i reati posti in continuazione, siosserva - così sciogliendo anche la riserva in precedenza formulata in ordinealla, sia pur succintamente evocata, analoga censura contenuta nel ricorso delOra, pur rilevandosi che effettivamente la Corte di Bologna ha indicatoquale reato più grave fra quelli avvinti ex art. 81, cpv, cod. pen. quellorubricato sub n. 14 del complessivo capo di imputazione, sebbene altrefattispecie di reato contestate ai due ricorrenti - si ricorda che sì tratta sempredella violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 - prevedano un ammontaredella imposta evasa maggiore di quella indicata quanto al reato sub n. 14della rubrica, il che fa ragionevolmente pensare che si tratti di reati, questiultimi, più gravi di quello preso in esame dal giudici felsinei, deve, per altroverso, segnalarsi che da tale, eventualmente erronea, indicazione i ricorrentinon ne hanno tratto alcun nocumento.Infatti, non deve dimenticarsi che tutti i reati oggetto di affermazionedella penale responsabilità dei predetti hanno la medesima oggettivitàgiuridica, di tal che deve dedursi che l'eventuale maggiore gravità di uno diessi rispetto a quello ritenuto più grave dalla Corte distrettuale, non avrebbeindubbiamente condotto questa alla irrogazione di una pena base più mite diquella che è stata effettivamente da questa individuata, anzi, ove si volessericercare una rigida corrispettività logica nella determinazione della sanzionepenale, l'individuazione corretta del reato più grave avrebbe dovuto indurre ilgiudice del merito nella fattispecie all'irrogazione di una più severa sanzione.Sebbene una tale questione sia ora - data la mancanza di doglianza daparte dell'organo della accusa - del tutto teorica ed astratta, è, invece, attualee concreto il dato relativo alla mancanza di alcun interesse da parte deiricorrenti alla deduzione della relativa questione, posto che, anche l'eventualeaccoglimento della loro doglianza non comporterebbe alcun immediato effettopositivo in ordine alla loro posizione (sulla inammissibilità, per carenza diinteresse, della impugnazione volta a censurare il giudizio di maggiore gravitàoperato, in caso di reato continuato, in favore non del reato effettivamentepiù grave ma di uno di minore gravità, si veda: Corte di cassazione, Sezione Vpenale, 24 marzo 2022, n. 10711, rv 282894; Corte di cassazione, SezioneIV penale, 4 luglio 2000, n. 3038, rv 216804).Un tale rilievo comporta, ovviamente, la inammissibilità del motivo diimpugnazione.Quanto all'ultimo motivo della impugnazione del Dei, a prescindere daquanto si dirà in fra in relazione alla eventuale ripartizione fra i ricorrentidell'importo del profitto confiscabile, si osserva che la doglianza avente adoggetto la carenza di motivazione della sentenza di appello in ordine allaconferma della confisca dei beni asseritamente conferiti nel tust Star e dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], è destituita di fondamento, avendo dato laCorte di merito, sia pure attraverso il puntuale richiamo degli argomenti alriguardo svolti dal giudice di primo grado, compiuta risposta alle censureformulate in sede di gravame, essendo state evidenziate le plurime ragioniper le quali ritenere meramente apparente la attribuzione di beni al citatotrust, il che rende inefficace in radice il cosiddetto "effetto segregativo" disiffatta attribuzione e giustifica la confiscabilità delle quote della EmilianaImmobiliare, non essendo la stessa impedita dalla avvenuta, inefficace,Con riferimento, ora, al primo dei motivi di impugnazione articolati dalDei, relativo alla conferma della confisca del profitto del reato, osserva ilCollegio che si tratta di censura che pare indirizzata a lamentare un pretesovizio di motivazione in punto di complessiva determinazione di tale profitto.Osserva al riguardo la Corte che, trattandosi di evasione dell'Iva ladeterminazione dell'ammontare della imposta evasa è il frutto del calcolodell'ammontare delle imposte che sono risultate da versare a causa delledetrazioni operate attraverso documentazione costituita da fatture relative adoperazioni inesistenti; va, pertanto, eseguita un'operazione sostanzialmentearitmetica la cui correttezza - una volta che non sia stata contestataefficacemente la natura fittizia delle operazioni documentate con le fattureaventi un contenuto non rispondente al vero e che non sia stata contestata lacorrettezza matematica della sommatoria delle imposte ivi riportate efraudolentemente indicate in detrazione nella dichiarazione fiscale presentatadagli organi sociali della società contribuenti - è insita nella stessa pronunziadi penale responsabilità di chi, in qualità di amministratore di fatto e di diritto,siffatte dichiarazioni fiscali, contenenti indebite poste passive, ha presentatosenza avere documentato effettivi elementi negativi volti ad abbatterel'importo dei tributi evasi.Il motivo di doglianza appare, pertanto, manifestamente infondato.presentata dal [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo della impugnazione presentatadal Dei, il cui oggetto è riguardante la comune applicazione ad entrambi, nellatotalità, della misura di sicurezza patrimoniale della confisca per equivalentedel profitto complessivamente conseguito attraverso la commissione dei reatiper i quali i due sono stati condannati.Sia il Dei che il [OSCURATO:PERSONA] . hanno lamentato la mancata applicazione daparte della Corte bolognese dei principi regolatori la materia della entità delprofitto confiscabile del reato laddove questo sia stato perpetrato da piùsoggetti in concorso fra loro e si parli di confisca per equivalente.Ciò detto si segnala che, effettivamente nel caso che interessa i reatitributari per i quali è intervenuta la sentenza di condanna dei due ricorrentisono stati commessi da costoro in concorso fra loro (e, peraltro, in concorsoanche con altri soggetti estranei al presente giudizio) e la Corte di Bologna,oltre a condannare gli stessi alla pena per ciascuno ritenuta di giustizia, hadisposto la confisca, evidentemente per equivalente, a carico di entrambi iricorrenti nella misura di € 4.635.728,94.Osserva il Collegio che la materia è stata di recente oggetto di unintervento delle Sezioni unite penali di questa Corte secondo il quale in caso diconcorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, laconfisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente aquanto dal medesimo concretamente conseguito, con la ulteriore precisazioneche il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le partie che, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento delsingolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizioni in parti uguali (Cortedi cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13783, rv 287756-01).Il principio espresso con tale pronunzia, essendo stati commessi i reaticontestati ai prevenuti, come detto, in concorso fra costoro (ed altri soggettiestranei al presente giudizio), si pone in contrasto col dictum della sentenzaimpugnata che, invece, ha previsto - in linea, peraltro, con la prevalenteprecedente giurisprudenza che aveva sempre valorizzato a tale fine ilprincipio, che peraltro non risulta superato, della imputazione a ciascuno deiconcorrenti dell'evento realizzatosi nella sua interezza, a prescindere dallaentità della porzione di condotta che ciascuno di essi ha, consapevolmente,realizzato, purché essa sia stata causalmente determinante (o anche soloconcausalmente) con il predetto evento (cfr. fra le altre, ex multis: Corte dicassazione, Sezione II penale, 22 maggio 2023, n. 22073, rv 284740) - laconfisca per equivalente a carico dei due imputati ricorrenti dell'intero illecitoprofitto determinatosi quale conseguenza dei reati loro contestati e per i qualigli stessi sono risultati colpevoli, senza che sia stato affatto verificato se ed inquale misura i medesimi abbiano beneficiato del suddetto profitto.Nei limiti di cui alla motivazione che precede la sentenza impugnatadeve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diBologna che, in applicazione dei richiamati principi espressi dalle Sezioni unitepenali della Corte di cassazione con la citata sentenza n. 13783 del 2025 - chequi debbono intendersi essere stati recepiti, sia pure entro i particolari limiti incui gli stessi possano essere riferiti ai soggetti che in realtà non hannodirettamente beneficiato né in condizioni di incremento patrimoniale né incondizioni di risparmio di spesa (essendo questi ultimi concetti riguardanti,laddove il reato sia stato commesso da persona fisica che abbia agitonell'interesse di una persona giuridica, in linea prioritaria tale secondosoggetto ed in via solamente riflessa i materiali esecutori del reato) delprofitto derivante dal reato - rivaluterà la questione relativa all'entitàdell'importo finanziario confiscabile per equivalente ai due ricorrenti.Nel resto, come dianzi evidenziato, i ricorsi da costoro presentati vannodichiarati inammissibili.Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca ,per equivalente con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Bologna.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA])irco/i4ÌUULA/g 12