CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2020
Cassazione n. 37876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/6/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio ed in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di rinvio, celebrato all'udienza del 18 giugno 2020 in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, sostituito ex art. 97 comma 4 c.p.p., previa anticipazione dell'orario originariamente fissato con provvedimento presidenziale non comunicato alle parti. Sotto altro profilo viene censurata, in quanto meramente apparente, la motivazione con la quale la Corte ha giustificato l'entità ridotta della riduzione della pena conseguente al già avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondata la prima doglianza con il conseguente assorbimento della seconda. Dagli atti risulta, infatti, che con il decreto di citazione per il giudizio d'appello di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'udienza di trattazione era stata originariamente fissata per il 6 maggio 2020, ma veniva rinviata d'ufficio al 18 giugno 2020 con provvedimento presidenziale del 14 aprile 2020 notificato alla parte ed adottato in forza della normativa speciale introdotta a seguito del sopravvenire dell'emergenza pandemica. Successivamente, con provvedimento del 25 maggio 2020 del presidente della sezione della Corte d'appello cui il procedimento era stato assegnato, l'udienza, in precedenza fissata alle ore 14.00, veniva infine anticipata alle ore 9.00. Il 18 giugno 2020 al nuovo orario la Corte procedeva alla trattazione del procedimento in assenza dell'imputato e del suo difensore, i quali comparivano invece all'orario in precedenza loro comunicato, lamentando - per come risulta dal verbale - di non aver ricevuto alcun avviso dell'avvenuta anticipazione. Eccezione cui il giudice del merito replicava - sempre per quanto annotato nel verbale d'udienza - che il relativo provvedimento era stato ritualmente pubblicato sul sito internet della Corte d'appello in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Presidente della stessa. Appare dunque evidente la lesione del contraddittorio, non essendo stata comunicata alla parte l'anticipazione dell'udienza, impedendo così all'imputato ed al suo difensore di partecipare alla stessa. Va infatti ribadito che il decreto adottato ex art. 465 c.p.p. con il quale viene anticipata la celebrazione dell'udienza deve essere notificato alle parti (Sez. 2, Sentenza n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426) e che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, Sentenza n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343). Né rileva che, nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dall'art. 83 commi 6 e 7 lett. d), d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazione nella I. n. 27/2020), il Presidente della Corte abbia eventualmente stabilito - come evocato nel verbale dell'udienza - la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze. Tale misura non può ritenersi infatti sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo. Anzitutto alcunchè in proposito è previsto dalla lett. d) del citato comma 7 dell'art. 83, il quale si limita genericamente ad autorizzare i dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare linee guide vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze coerenti con le finalità di contrasto dell'emergenza pandemica indicate nel precedente comma 6 dello stesso articolo, ma non stabilisce alcuna deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio processuale. Ma ad ulteriore conferma che la formulazione della disposizione evocata non legittima l'instaurazione di forme di pubblicità degli atti sostitutive della loro notificazione soccorrono i successivi commi 13, 14 e 15 dello stesso art. 83, nei quali il legislatore ha invece espressamente predisposto una disciplina speciale delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi nel periodo emergenziale, dimostrando così di voler sottrarre la materia all'autonomia dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari. E' dunque indubbio che questi ultimi avevano il potere, ad esempio, di imporre una riorganizzazione dei ruoli d'udienza, ma è altrettanto pacifico che alla comunicazione alle parti dei relativi provvedimento, qualora comunque incidenti sui diritti di partecipazione delle medesime, doveva procedersi nelle forme previste dai commi da ultimi menzionati. Nel caso di specie, dunque, della disposta variazione dell'orario dell'udienza doveva essere dato avviso all'imputato ed al difensore mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia. 3. L'omissione di tale adempimento integra, pertanto, alla luce di quanto ricordato in precedenza, la nullità assoluta ed insanabile prospettata dal ricorrente, conseguendone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Co