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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1989

Cassazione n. 27232/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che con sentenza resa in data 21 marzo 2022, il Giudice di Pace di Lucca ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998.

2. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],

3. Rilevato che l'impugnazione, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che con sentenza resa in data 21 marzo 2022, il Giudice di Pace di Lucca ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998. 2. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], 3. Rilevato che l'impugnazione, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 27232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris