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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 18471/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine a reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile in quanto nel rivendicare l'intervenuta prescrizione non si tiene conto della previsione di cui all'art. 17 del Dlgs. 74/2000 comma 1 bis per cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto sono elevati di un terzo.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine a reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile in quanto nel rivendicare l'intervenuta prescrizione non si tiene conto della previsione di cui all'art. 17 del Dlgs. 74/2000 comma 1 bis per cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto sono elevati di un terzo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1
Decreto Cassazione n. 18471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris