CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18759/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in epigrafe indicata, che ha respinto la sua istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di coltivazione di marijuana (artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990; capi 2 e 41 dell'incolpazione provvisoria). Con un unico motivo, si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo. In primo luogo, si evidenzia il travisamento probatorio in cui sarebbe incorsa l'ordinanza custodiale genetica, attribuendo al Paolillo un'affermazione registrata nel corso di una conversazione intercettata («la cosa fondamentale dell'erba è che deve sballare... io faccio salire il thc al 21%»), che, invece, in altro punto del medesimo provvedimento, è stata ascritta ad altro indagato, altresì rilevando, in proposito, l'insufficienza della motivazione con la quale il Tribunale ha svalutato tale dato, considerandolo un semplice refuso. In ogni caso, si segnala che l'indagato si è limitato a svolgere attività di semplice manodopera all'interno della piantagione di cannabis oggetto d'indagini, senza avere contatti con altri ipotetici sodali e senza offrire quel contributo stabile, effettivo ed apprezzabile all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio, che è necessario per potersi ravvisare una partecipazione ad esso. 2. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza, oltre che per la genericità della doglianza. Esso elude qualsiasi confronto critico con la pletora di risultanze investigative richiamate puntualmente nell'ordinanza impugnata, ulteriori rispetto alla conversazione, in ipotesi, erroneamente attribuita all'indagato, e dalle quali - diversamente da quanto adduce la difesa - emergono la prestazione costante, da parte di costui, della propria opera presso la piantagione di cannabis gestita dall'organizzazione, la sua particolare competenza nel settore (e quindi l'essenzialità del suo contributo per la redditività di quell'attività economica illegale), le sue frequenti interazioni anche con i maggiorenti della consorteria criminale sulle questioni relative alla coltivazione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così de