CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte depositate; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello specificamente devolute (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, inoltre, le ulteriori censure, in punto di responsabilità con riguardo all'art. 647 cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto, oltre ad essere implicitamente disattese dalla motivazione del giudice dell'appello, sono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentatívo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); rilevato, pertanto - con assorbimento di ogni altra argomentazione anche in relazione alle conclusioni scritte - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis