CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36358/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' dí UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio". ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Udine, in sede di riesame, con ordinanza dell'Il gennaio 2020, ha dichiarato inammissibile (per tardività) la richiesta di riesame presentata dalla società Kralowetz gmbh avverso il decreto di convalida del sequestro operato dalla P.G. di una motrice e di un rimorchio contenenti liquidi soggetti ad accise - sequestro effettuato dalla P.G. ad un controllo stradale, il 30 novembre 2020, con la convalida del 1 dicembre 2020 -. 2. Ricorre in cassazione la società Kralowetz gmbh, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 355, comma 3, cod. proc. pen.). Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'istanza di riesame presentata dalla società ricorrente. Per l'art. 355 cod. proc. pen. il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dei beni può proporre riesame entro 10 giorni dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data di conoscenza dell'avvenuto sequestro. Per il Tribunale del riesame la procura speciale conferita il 4 dicembre 2020 sarebbe indicativa della conoscenza del sequestro da parte della società ricorrente prima della notifica del provvedimento di convalida. Tale conclusione è illegittima in quanto il termine decorre dalla conoscenza della convalida non dal sequestro operato dalla P.G. (Cassazione n. 38721/2014). La notifica della convalida è avvenuta il 9 dicembre 2020 e l'istanza di riesame (presentata il 16 dicembre 2020) deve ritenersi tempestiva, nei termini. Il Tribunale del riesame ha confuso la conoscenza del provvedimento ablativo con la conoscenza del provvedimento di convalida. 2. 2. Violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.) per l'omessa traduzione degli atti nella lingua della ricorrente per il contraddittorio. i L'art. 143 cod. proc. pen. prevede la traduzione degli atti per consentire il contraddittorio e la difesa in giudizio. L'omessa traduzione del verbale di sequestro e della successiva convalida non ha consentito un valido diritto di difesa alla società ricorrente proprietaria dei beni in sequestro. L'omessa traduzione incide sul termine di proposizione del riesame (vedi Cassazione n. 31225/2014). Ancora non è stata effettuata nessuna traduzione e, quindi, il termine per il riesame (che decorre solo dopo una valida traduzione) ancora non è decorso. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale del riesame per l'esame nel merito del sequestro. In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessun rilievo riveste l'eventuale conoscenza del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria. (Sez. 2, Sentenza n. 38721 del 06/06/2014 Cc. -dep. 23/09/2014- Rv. 260518 - 01). Inoltre, "Il termine di dieci giorni, entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesame contro il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio, decorre esclusivamente dalla notifica di tale provvedimento e l'eventuale istanza di restituzione, avanzata prima della stessa notifica della convalida, non ne determina la decorrenza" (Sez. 3, Sentenza n. 22030 del 29/04/2010 Cc. - dep. 09/06/2010 - Rv. 247611 - 01). L'atto impugnabile è la convalida, non il sequestro della Polizia giudiziaria e solo dalla conoscenza della convalida che decorre il termine per il riesame. Nel caso in giudizio la conoscenza è avvenuta solo con la notifica (del 9 dicembre 2020) e nessuna prova è stata indicata da parte del Tribunale di una conoscenza anteriore (della convalida non del sequestro) del provvedimento impugnato. La Procura speciale rilasciata il 9 dicembre 2020 (con predisposizione il 4 dicembre 2020) infatti richiama solo il sequestro della motrice e del rimorchio cisterna (nessuna menzione del provvedimento di convalida sussiste). 4. Il secondo motivo risulta assorbito, ma comunque deve riaffermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene non dovuta la traduzione del sequestro e della convalida del sequestro: "In tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto, l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame. (Sez. 5, Sentenza n. 41961 del 30/03/2017 Cc. - dep. 14/09/2017- Rv. 271422 - 01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugn