CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23556-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo Oggetto Lavoro privato Irriducibilità della retribuzione Superminimo R.G.N. 23556/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 291/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 225/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 28/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volto a sentir dichiarare la nullità e/o l’illegittimità, per violazione dell’art. 2103 c.c., dell’eliminazione, con decorrenza dal mese di giugno 2012, del superminimo previsto contrattualmente e, per l’effetto, vedere condannare l’ex datrice di lavoro convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, maturate da detta data fino al 31.1.2015, data di cessazione definitiva del proprio rapporto di lavoro con detta società. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello del [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado ed in riforma di quest’ultima, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare all’appellante € 51.075,58, oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo, e alle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dando conto di quanto considerato e deciso dal primo giudice, dell’unico articolato motivo d’appello del lavoratore, nonché di quello che aveva sostenuto la società appellata, riteneva che, in applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali richiamati, risultava che il superminimo concesso all’appellante, del tutto svincolato dalle modalità estrinseche di svolgimento delle mansioni, era divenuto parte integrante della propria retribuzione alla quale si applica quindi il principio di irriducibilità previsto dall’art. 2103 c.c., sicché la società appellata, datrice di lavoro, non poteva legittimamente ridurre la retribuzione assegnata al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del rapporto, neppure a seguito di uno specifico accordo. Considerava, inoltre, che l’appellante aveva correttamente impugnato anche la parte della sentenza del Tribunale con la quale era stato ritenuto che il principio di irriducibilità della retribuzione poteva essere derogato nel caso in esame, in cui, a seguito del noto evento sismico del maggio 2012, l’azienda era obiettivamente in crisi e i lavoratori rischiavano il posto di lavoro, e tanto per le ragioni esposte. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo, in via principale, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in quanto la retribuzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi riducibile ed il superminimo rinunciabile e disponibile. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 2103 c.c., considerando la retribuzione irriducibile, senza tenere nella giusta considerazione il fatto che tra le parti era stato sottoscritto apposito accordo in data 22 maggio 2012 (relativo esclusivamente ai superminimi), avendo la giurisprudenza differenziato la disciplina applicabile a seconda che si tratti di una riduzione stabilita su base consensuale, oppure che essa costituisca il frutto di una mera iniziativa del datore di lavoro, altresì stabilendo l’incondizionata applicabilità dell’art. 2103 c.c. soltanto ai casi in cui, diversamente da quello oggetto di causa, la retribuzione venga ridotta come conseguenza di un esercizio illecito del c.d. ius variandi, cioè in stretta correlazione temporale e causale con un illegittimo demansionamento del dipendente.2. Con un secondo motivo, in via subordinata al rigetto del precedente motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia “omesso esame circa l’esistenza di apposito accordo tra le parti sulla riduzione della retribuzione (rinuncia del dipendente ai superminimi) sottoscritto in data 22 maggio 2012, fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e degli atti processuali, elemento di carattere decisivo che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia”. Secondo la ricorrente, infatti, la sua controparte, pur non contestando l’esistenza della predetta scrittura privata, non ne aveva mai chiesto l’annullamento, sicché la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] ai superminimi da giugno 2012 alla cessazione del rapporto di lavoro era ancora valida. La Corte d’appello, quindi, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 51.075,58 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], aveva errato, non tenendo conto del fatto che l’allora appellante non aveva mai chiesto l’annullamento della scrittura privata transattiva, fondante la decisione di primo grado, certamente da considerate ancora valida. 3. I due motivi, pur essendo stato il secondo formulato in subordine rispetto al primo, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 4. Essi sono inammissibili. 5. Erroneamente, infatti, la ricorrente assume - nel secondo motivo in chiave di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. – che la Corte distrettuale non avrebbe considerato il fatto che tra le parti era stato sottoscritto apposito accordo in data 22.5.2012 (recante rinuncia del dipendente al superminimo). Al contrario, già nella narrativa dei fatti di causa, la Corte d’appello aveva riferito che il Tribunale aveva “rilevato che: - dalla documentazione in atti (doc. 5 fasc. ricorrente) è emerso che il superminimo non è stato eliminato unilateralmente dall’azienda, ma che ciò è avvenuto all’esito di una scrittura privata stipulata tra le parti in data 22.05.2012”, ritenuta dallo stesso primo giudice una “transazione novativa, avente ad oggetto la rinuncia o riduzione del superminimo”, e legittima (cfr. pagg. 1-2 della sua sentenza). Ha altresì dato conto che la società in sede d’appello aveva sostenuto la correttezza della sentenza impugnata che aveva “quale presupposto giuridico non una diminuzione delle voci retributive afferenti il superminimo operata dalla società datrice unilateralmente, ma la valutazione della sussistenza di una scrittura privata con transazione novativa sottoscritta tra le parti in causa in data 12.5.2012 (doc. 5 fascicolo di primo grado) …” (cfr. in extensopag. 6 dell’impugnata sentenza). In sede, poi, di valutazione in senso stretto del gravame, ha fatto nuovamente riferimento alla “scrittura privata sottoscritta tra le parti in causa in data 22.5.2012, doc. 5 fasc. I grado appellante)”, aggiungendo “che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente contestato tale iniziativa di eliminazione del superminimo con lettera racc. a.r. del 29.09.2014” (cfr. pag. 11 della stessa sentenza). 5.1. Piuttosto, la Corte territoriale ha reputato irrilevante tale accordo transattivo. Infatti, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “il principio di irriducibilità della retribuzione dettato dall’art. 2103 c.c., si applica a tutte le voci dello stipendio che siano collegate al contenuto delle mansioni svolte ed alla professionalità del dipendente” e che: “Possono viceversa essere ridotte quelle erogazioni retributive che trovano la loro causa non nel contenuto della mansione richiesta al lavoratore, ma in modalità estrinseche di svolgimento delle stesse, che vengano meno con l’assegnazione al nuovo incarico. (ex plurimis Cassazione n. 11362/2008, Cass. Sez. Lav. 6763/2002)”. Tanto premesso, ha quindi considerato che: nel caso in esame, come rilevato anche dalla stessa società appellata, il superminimo è stato concesso indistintamente a tutti i funzionari addetti alla vendita, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], e non è stato quindi collegato ad una specifica causale; ciò emerge chiaramente anche da tutte le comunicazioni della società contenenti la determinazione del superminimo, ove è riportato solo il proprio ringraziamento “per la collaborazione e disponibilità finora dimostrate” . Pertanto, come già riportato nella narrativa di questa decisione,la Corte territoriale , avendo ritenuto“il superminimo concesso all’appellante, del tutto svincolato dalle modalità estrinseche di svolgimento delle mansioni”, “divenuto parte integrante della propria retribuzione alla quale si applica quindi il principio di irriducibilità previsto dall’art. 2103 c.c.”, ha concluso che: “La società appellata … non poteva pertanto legittimamente ridurre la retribuzione assegnata al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del rapporto di lavoro, neppure a seguito di uno specifico accordo”. 7. Chiarito, perciò, che la Corte di merito ha ben tenuto conto della scrittura inter partes in data 22.5.2012, prima di verificare la fondatezza giuridica delle su riportate considerazioni, occorre prendere in esame le deduzioni ulteriori svolte dalla ricorrente, nell’ambito del secondo motivo di ricorso, che si fondano sull’art. 2113 c.c. In sintesi, la ricorrente fa riferimento al regime decadenziale disciplinato appunto dall’art. 2113 cit. 7.1. Tali deduzioni ulteriori sono, però, inammissibili in una duplice prospettiva. In primo luogo, esse sono all’evidenza estranee all’unico mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., fatto valere con il secondo motivo di ricorso, ponendosi piuttosto questioni relative all’impugnativa dell’atto transattivo ed al doppio termine di decadenza di cui all’art. 2113 c.c. 7.2. In secondo luogo, è la stessa ricorrente a dedurre in questa sede che in grado d’appello aveva esplicitamente eccepito, tra l’altro, che: “L’efficacia dell’atto transattivo non è mai stata impugnata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], neppure informalmente o per fatti concludenti” (cfr. pag. 18 del ricorso). Ebbene, secondo questa Corte, la decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 c.c., in conseguenza del decorso del termine di sei mesi dal loro compimento non è rilevabile d’ufficio e non può essere eccepita per la prima volta in grado di appello, stante la preclusione prevista dall’art. 437 c.p.c. (così già Cass. civ., sez. lav., 26.1.1995, n. 908). È infatti onere del datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione eccepire la decadenza del lavoratore dalla impugnazione nel termine di cui all’art. 416 c.p.c. (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 20.7.2004, n. 13466). Del resto, nel caso di specie, sempre la ricorrente, mentre deduce che sin dal primo grado aveva opposto l’esistenza della scrittura privata in questione, recante una “transazione novativa con la quale il signor [OSCURATO:PERSONA] accettava la diminuzione dell’importo erogato in busta paga a titolo di superminimo” (cfr. in particolare pag. 3 del ricorso per cassazione), neppure sostiene che nella sua memoria difensiva di primo grado avesse altresì sollevato l’ulteriore eccezione in senso stretto relativa alla mancata impugnativa o all’impugnativa non tempestiva di tale transazione o rinuncia. Infatti, per quello che ha riferito la Corte territoriale (cfr. pagg. 1-2 della sua decisione), il primo Giudice aveva sì respinto la domanda dell’istante, ma a motivo dell’accoglimento dell’eccezione della convenuta fondata sulla rinuncia al superminimo contenuta nell’accordo transattivo, e non per la decadenza dell’istante dall’impugnativa della stessa rinuncia. 8. Tornando allora alla principale ratio decidendidell’impugnata decisione, attinta con il primo motivo di ricorso, occorre porre in luce che alla fattispecie di cui è causa è applicabile l’art. 2103 c.c. nella versione di tale norma anteriore alla sua sostituzione ad opera dell’art. 3, comma 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 81 (laddove il rapporto lavorativo di cui è causa pacificamente cessò in data 1.2.2015). 8.1. Ciò precisato, la soluzione adottata dai giudici d’appello è conforme ad un indirizzo di questa Corte cui anche più di recente è stata data continuità. In particolare, è stato ribadito che il principio dell’irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto; tuttavia, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi , la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa (così Cass. civ., sez. lav., 1.8.2017, n. 19092; e, tra le altre, in termini esatti o analoghi id., 9.8.2021, n. 22522; id., 18.3.2009, n. 6563; id., 19.2.2008, n. 4055; e, nella motivazione, id., 17.7.2019, n. 19258).Secondo questa Corte, infatti, il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall’art. 2103 c.c., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano ove vengano meno le situazioni cui erano collegati (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 6.12.2017, n. 29247). Come si è visto, nel caso di specie, la Corte di merito ha appurato con accertamento di fatto neppure contestato in questa sede che il superminimo in questione era stato riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] quale funzionario addetto alla vendita, al pari degli altri lavoratori nella medesima posizione, che esso non rientrava, quindi, tra le c.d. indennità estrinseche (cfr. nella motivazione la già cit. Cass. n. 19258/2019), e che era divenuto parte integrante della sua retribuzione. Incensurabilmente, perciò, la stessa Corte ha concluso che tale emolumento non poteva essere ridotto o eliminato “neppure a seguito di uno specifico accordo”. 9. Il primo motivo, poi, presenta profili d’inammissibilità anche nella parte in cui fa valere il comportamento asseritamente concludente, tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2012, 2013, 2014 e nel gennaio 2015, in cui mai avrebbe manifestato una volontà diversa dall’accordo sottoscritto in precedenza. Trattasi, invero, di considerazioni che sottendono un apprezzamento anche di fatto diverso da quello compiuto dai giudici di merito. La Corte d’appello, infatti, oltre ad aver considerato la lettera racc. a.r. in data 29.9.2014 (rispetto alla quale non fu eccepita decadenzaper intempestività della relativa contestazione), aveva osservato che “comunque la rinuncia tacita non può applicarsi in presenza di un rapporto di lavoro, in quanto lo squilibrio contrattuale esistente tra le parti non consente di attribuire conseguenze giuridicamente rilevanti a comportamenti di semplice inerzia del lavoratore”.10. Parimenti inammissibili sono le ulteriori osservazioni svolte dalla ricorrente sulla situazione creatasi nell’impresa “a seguito dell’evento sismico della primavera 2012” (cfr. pagg. 11-13 del ricorso). 10.1. Nota il Collegio che si tratta di aspetti sui quali la Corte territoriale si è comunque soffermata (cfr. pagg. 10-11 della sua decisione), pur non essendo per la verità necessario, perché le considerazioni già svolte circa l’irriducibilità nella specie della retribuzione del lavoratore erano di per sé idonee e sufficienti a sorreggere la sua decisione. Invero, poiché nella specie, come premesso, non trovava applicazione l’art. 2103 c.c., come novellato dall’art. 3, comma1, d.lgs. n. 81/2015, neppure dov eva essere presa in considerazione l’ipotesi che la riduzione di retribuzione in questione potesse rientrare nell’ambito applicativo dell’attuale comma sesto dell’art. 2103 cit. 10.2. In ogni caso, i rilievi della ricorrente a riguardo propongono un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 11. Sono, infine, inammissibili gli argomenti della ricorrente che si fondano sull’assunto che la Corte d’appellonon avrebbe in alcun modo preso in considerazione le deduzioni della società relative alla c.d. assorbibilità dei superminimi. Anzitutto, tali rilievi riguardano un aspetto neppure, a quanto consta, sottoposto all’esame della Corte d’appello, la quale aveva avuto cura di precisare diffusamente ciò che aveva dedotto l’appellata innanzi a sé (cfr. pagg. 6-8 della sua sentenza). In ogni caso, pure tale tali osservazioni comprendono un sia pur generico accertamento di fatto che solo ora qui propone la ricorrente (cfr. in particolare pag. 15 del ricorso), e non compiuto dai giudici di merito. Per giunta, l’impugnante neppure deduce che nel periodo che interessa in causa dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2015 il [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di miglioramenti retributivi, nei quali il superminimo, nella specie in detto arco temporale invece soppresso, potesse essere virtualmente assorbito.12. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos