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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 05827/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3460-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]i DAVIDE:, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso t la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] CALAFIORE; - ricorrente - contro P ALL.:[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la senterwa n. 2106/7021 della CORTV D'APPLi .1 o di CATAN I A, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2106/21, del 9 novembre 2021, della Corte di Appello di Catania, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'agenzia denominata "Studio immobiliare", avverso la sentenza n. 776/20, dei 26 agosto 2020, dei Tribunale di Siracusa — lo ha condannato a corrispondere al predetto Palestro la somma di 5.124,00; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce essergli stato notificato un provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento di tale importo, oltre Iva, in favore del Palestro, e ciò a titoli) di provvigione per l'attività di intermediazione che costui avrebbe svolto e culminata nella conclusione di un contratto con cui il Marchese aveva acquistato un immobile da terzi; - che a fondamenio del tieotso ex ali. 633 eod. pioe. eiv. creditore ingiungente aveva allegato, oltre ad una fattura attestante l'espletamento dell'attività di intermediazione immobiliare, un assegno bancario emesso dal Marchese, dell'importo di 5.124,00, tratto sulla [OSCURATO:PERSONA], filiale di Siracusa, titolo risultato insoluto; - che il giudice di prime cure accoglieva la proposta opposizione, qualificando il rapporto come "mediazione atipica", e duii que ritenendo che il mediatore fosse stato incaricato dai soli venditori; - che il gravame esperito dall'opposto veniva accolto dal giudice di /11-1,1,4-111,, tlifriln-.11\ 121c. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- - che a tale esito essa perveniva sul rilievo che il Palestro avesse "dedotto la sussistenza di una promessa di pagamento (ancorché con l'indicazione, da parte dello stesso Palestro, del rapporto causale), promessa insita nell'assegno bancario (rimasto insoluto) di curo 5.124,00 emesso in suo favore, il 20 febbraio 2015, dal Marchese", rilevando come la predetta cifra corrispondesse "al 3% (usuale provvigione per mediazione immobiliare) dell'indicato prezzo (curo 140.000,00) della vendita", e come esso trovasse "riscontro nella fattura n. 2 del 13 febbraio 2015, emessa dal Palestro (lo stesso giorno della conclusione di tale vendita e per la stessa somma poi portata dall'assegno bancario) nei confronti del Marchese «per intermediazione immobiliare atto del 13 febbraio 2015 Immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di Porco 271»"; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il Marchese, sulla base — come detto — di quattro motivi; - cne pnm( motivo denuncia, ai sensi cicli -1 art. 30U, C,0111111a 1,

11. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 634 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 1988 cod. civ.; - clic Cb:>l) ILCIIMAla ta teluci 11111/11g1lala pel avel CZ)L1U0 llC 11 Palestro avesse rinunciato, implicitamente, al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto sottostante alla promessa di pagamento, ricorrendo, invece, detta evenienza quando il beneficiario della promessa, nell'azionare il credito, deduca — oltre alla promessa stessa — il rapporto ad essa sottostante, chiedendo 'sua sponte" di come sare1obe accallto nel caso ' 1; specie attraverso la produzione della fattura; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — -;iolazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza attribuito valore probatorio ad un atto, la Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -3-- fattura, che non può fungere, nel giudizio di opposizione, da prova del credito; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — vizio di motivazione, con riferimento all'omesso esame dell'atto pubblico di compravendita rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], che comproverebbe come le parti contraenti non ebbero, in realtà, ad avvalersi di alcun mediatore, avendo reso dichiarazione in tal senso, recepita nel rogito; - che il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che "la asserita vicinanza temporale della fattura, dell'assegno e dell'atto pubblico di compravendita", deporrebbero per l'avvenuto espletamento dell'incarico, da parte del mediatore, anche per conto dell'acquirente Marchese, e non dei soli venditori; - che, per contro, secondo il ricorrente, una valutazione complessiva degli elementi presuntivi (assegno e fattura) raffrontati con il contenuto dell'atto pubblico citato, non possono tra loro fitcnefsi concofdanti essendo oggettívarnente escluso che la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva nel senso prospettato in motivazione"; - che il Palestro è rimasto solo intimato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto LA1 alllE114411/,0, consiglio per il 12 ott()bre 9077; - che il ricorrente ha depositato memoria.

Rtc. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -4- Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è infondato; - che esso assume che il Palestro, mediante la produzione — in occasione del deposito del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. — non del solo assegno rilasciatogli dal Marchese, ma anche della fattura attestante lo svolgimento dell'attività di intermediazione in suo favore, essendosi, in tal modo offerto, di provare il rapporto sottostante all'emissione del titolo, avrebbe implicitamente rinunciato al beneficio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla m nnessa dì pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.; - che nella disamina di tale questione occorre prendere le mosse ual Lini:v(9 — 3..1 espfesho, ua Ua quehla k_,0111: — Lile la pll/111CSSa UI pagamento, pura o titolata che sia, "non è valida senza che esista un rapporto fondamentale che dia vita all'obbligazione; tuttavia essa ut_n_l_nttna una pruz3unzaulie d esistenza di tale rappthti, uu una inversione dell'onere probatorio, per cui spetta al prominente provare la insussistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale" (così già Cass. Sez. 3, sett. 12 luglio 1i965, n. 11447, Di. 312749-01t); - che, nella successiva giurisprudenza di legittimità si è venuta meglio precisando tale nozione, chiarendo come "l'astrazione della debendi, che l'art 198,8 co(1. civ. riconnette a tale istit,.+0", Oia meramente processuale", comportando "per colui a favore del quale Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -5- avvenga la promessa, una relevatio ab onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente «titolata» o «pura»)" (così già Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1981, n. 2002, Rv. 412711-01), sicché la promessa "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale" (Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 1983, n. 4618, Rv. 429493-01: Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1999, n. 12833, Rv. 531296- °1; Cass. sez. 3, sem. 11 dicembre 2000, n. 15575, Rv. 542562-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 agosto 2002, n. 11426, Rv. 556492 -01; Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 2006, n. 18259, Rv. 591853-01: Cass. Sez.

Lav., sent. 8 luglio 2007, n. 17423, Rv. 599638-01); - che, peraltro, la stessa distinzione tra promessa "pura" e "titolata", che nell'originaria, tradizionale, impostazione di questa Corte andava intesa — ciò cogliendo nel segno l'osservazione • formulata dal ricorrente, nella propria memoria — dal punto di vista del promittente (essendosi, invero, affermato che quando il "contenuto uella "inala/dune nego/male ibmateraiC St)llai-110 il a pfOiriCSSa di adempiere un'obbligazione, la promessa unilaterale è pura o non titolata", mentre, se "è anche menzionata la causa debendi, cioè è menzionato il ra.pporto giuridico elle sta a fondamento della promessa, quel rapporto di cui l'obbligazione e un elemento strutturale, la promessa unilaterale di pagamento è titolata"; così Cass. Sez. 3, sent. 2 "-hraio 197Ar, n. 3999, Rv. 379488-01i), ha finito con rassuinere, tuttavia, un significato traslato; - che, difatti, in taluni più recenti arresti di questa Corte di A I Il — ra l'altro, vicende process—ali concernenti proprio assegni bancari, vale a dire promesse, per definizione, prive di Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -6- alcuna menzione della "causa debetzdz", e dunque "pure" secondo l'impostazione tradizionale sopra illustrata — si è venuta delineando una diversa nozione di "promessa titolata" (quanto dogmaticamente corretta, non é questa la sede per stabilirlo), che correla la stessa all'indicazione che, non il promittente, bensì il promissario, faccia del rapporto ad essa sottostante (cfr., in tal senso, tutte in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. -19 maggio 2006, n. -11775, Rv. 590847-0-1, nonché Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2010, n. 10466, Rv. 613643-01); - che è proprio con riferimento a simili casi, nei quali il promissario faccia seguire alla mera indicazione del rapporto sottostante — necessaria in ragione del fatto che, per potersi avvalere della "relevatio ah onere probandz" conseguente all'astrazione della promessa di pagamento, egli è tenuto 'comunque ad allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 14 aprile 2010, n. 8891 Rv. 61299)-011) — anche un'offerta di prova dello stesso, che Si pone il problema di stabilire se, o per meglio dire a quali condizioni, ricorra la rinuncia al beneficio della dispensa dall'onere della prova, con conseguente riespansione della regola generale secondo cui, chi pretenda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, ha l'onere di dimostrare il titolo della stessa (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 30 ottobre - 1 2 Z21 AnflZ(j.

L.,n"_) I, n. 13 -l-1.J, PeV .

J-1- i J1J-l.11), - che, tuttavia, in relazione a tale tema, che forma oggetto del primo motivo di ricorso, la soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità — contrariamente a quanto sostiene (e ribadisce nella propria memoria) l'odierno ricorrente, che pretenderebbe di ricostruirla in termini di assoluta univocità — si presenta, per vero, assai più variegata; che i:vi-al-t; orientamento "nur essen do rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere Rtc. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -7- della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.), non è ravvisabile tale rinuncia, se il promissario Si — come ha ritenuto anche la sentenza oggetto della presente impugnazione — "ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata)", giacché, se "l'inversione dell'onere della prova, può risultare dal comportamento processuale della parte, affinché tale effetto si verifichi, occorre che la parte sulla quale non grava il suddetto onere, manifesti in modo non equivoco di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dalla regola sulla distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta", essendosi, inoltre, escluso che "la richiesta di provare tale rapporto con successiva ammissione e assunzione della prova" rientri nel novero delle situazioni suscettibili di determinare "rinuncia implicita al beneficio dell'inversione dell'onere della prova" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, seni. 9 giugno 2016, n. 11790, Rv. 64017'2- 01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19994, Rv. 645362-01, che ribadisce come, ai fini della configurazione di detta rinuncia, non risulti "sufficiente che la parte sollevata dall'onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova"); - che introducono un temperamento a tale affermazione 1ic recenti pronunce di questa Corte, richiamate dall'odierno ricorrente (ma un precedente conforme è pure Cass. Sez. 1, sent.

Il luglio 1985, n. 4121, Rv. 441647-01), :;econdo ctli è da escludere tale rinuncia implicita solo "nella condotta del creditore che chieda di provare il rapporto sottostante in via di eccezione e non in via d'azione, per reagire alle eccezioni del convenuto promittente", ma non anche quando il promissario, assunta la veste di attore, "nell'atto di citazione", abbia Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -8- non solo -dedotto di essere in possesso della promessa di pagamento", ma pure "indicato il rapporto sottostante e domandato di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 agosto 2018, n. 20899 Rv. 650439-01), fattispecie, questa, alla quale è stata ritenuta "sovrapponibile" quella in cui, "trattandosi di opposizione a decreto ingi:untivo proposta dal debitore promittente", l'offerta di prova venga dal creditore promissario, dato che nei giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.

"le posizioni processuali, come è noto, sono invertite" (cfr., in motivazione, (;ass.

Sez. 3, sent. 30 maggio 2019, n. 14773, Rv. 654284- UI); - che la questione oggetto del primo motivo di ricorso deve essere, per l'appunto, decisa tenendo conto di tale complessivo (e, come detto, variegato) indirizzo, verificando quale delle diverse pronunce qui citate si adatti alla peculiarità della presente fattispecie; - che, in disparte il rilievo per cui, anche l'orientamento - invocato uall ouierno ricorrente - melme a ravvisare con maggiore erasticita 11, • l'ipotesi della rinuncia implicita alla dispensa dalla "relevatio ab onere pmbandl" esige, comunque, che siffatta volontà abdicativa sia "espressa iriodo inequivoco", deve rilevafsi che, anche in base ad esso, risulta comunque corretta la decisione della Corte etnea che esclude esservi stata, nel caso in esame, non la semplice allegazione, bensì l'offerta "di prova", dcl rapporto sottostante alla promca; - che, infatti, con affermazione all'evidenza contraddittoria (anzi, propriamente ossimorica), l'odierno ricorrente pretende di ravvisare nell'avvenuta produzione, in occasione de't deposito del ricorso ex art.633 cod. proc. civ., oltre che dell'assegno anche di una fattura commerciale, quel contegno del promissario che "deduca e chieda sua spente di provare il rapporto sottostante" alla promessa (p er riprendere le parole di Cass. Sez. 3, sent. 20899 del 2018, ai.); Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -9- - che tuttavia, e in ciò sta l'ossimoro, l'offerta di "prova" si sostanzierebbe, nel caso di specie, nella produzione di un documento, idoneo "ex lege" a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, ma non invece a fungere da "prova', in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di cognizione ex art. 645 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, "ex multú", Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 6.17411 -01), tanto che pure di tale inidoneità si duole il ricorrente, in particolare con il suo secondo motivo di impugnazione; - che, sul punto, non sembra ozioso rammentare, sulla scorta di quanto osservato da parte di una certa dottrina, come i codificatori italiani del 1940, nel disciplinare il procedimento monitorio, operarono una scelta di compromesso; - che un primo modello che essi avrebbero potuto accogliere era quello di un procedimento per ingiunzione "puro", sull'archetipo della legge austriaca del 27 aprile 1873, n. 67, "Geset.z uber das Mahnve0hren", iDaSa S ulla semplice richiesta, ar1C lie orale, del creditore, controbilanciata dalla possibilità di un'opposizione senza bisogno di motivi, in forza della quale l'emesso ordine di pagamento, sospcnsivaniente condizionato ovpubizione, ve' Lle V a ogni sua forza, così spettando al creditore avviare un procedimento di cognizione piena per far accertare l'esistenza del suo diritto; - che, in alternativa, i codificatori avrebbero potuto optare per un procedimento "documentale", subordinato alla sussistenza di una prova particolarmente qualificata e caratterizzato dal fatto che l'opposizione del debitore non toglieva. efficacia al provvedimento, dando, invece, luogo ad un giudizio a contraddittorio pieno ad esito del quale l'ingiunzione sarebbe stata confermata o meno (modello, questo, :le ha tro\rato, sempre in Austria, il suo antece,lente, Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -10- nel Alandatsvetfr hren dì cui ai 548 della /130, nella sua versione originaria); - che quello introdotto nel vigente codice di rito civile — il codice del 1865 non prevedeva, infatti, un modello generale, contemplando soltanto, all'art. 279, un procedimento per la riscossione delle spese giudiziali e dei crediti dei difensori nei confronti dei propri mandanti e clienti — ha trovato, invece, il suo antecedente nella disciplina di cui ai regio decreto 24 luglio 1922, n. 1036; - che essa, nel conferire al ricorso per ingiunzione un generale ambito di applicazione a tutela dei diritti di credito pecuniario, di ogni natura, purché fondati su prove scritte, se inizialmente pretese che queste dovessero coincidere con quelle efficaci ai sensi del codice civile e del codice di commercio, nei testo emendato dal r.d. 21 agosto 1936, n. 1531, diede vita, invece, un sistema sostanzialmente affine a quello poi recepito dal codice di procedura civile del 1940; - che in base ad esso, infatti, quello ex art. 633 cod. proc. civ., è un procedimento "sommario", non solo perché caratterizzato dall'iniziale assenza del contraddittorio, ma anche — come osservato da un'ormai cii-ushica uounna — ua una coginzIone - A • _1 , quanto Dasata L su una "prova scritta", ex art. 633, comma 1, n. -1), cod. proc. civ., la cui nozione non coincide, in senso proprio, con quella di prova CRA...umenlaie rilevante nei giudizio di cognizione; - che, difatti, la giurisprudenza di questa Corte è sempre stata costante nell'affermare che la "prova richiesta dalla legge (art 633, primo con-ima, e 634 cod. proc. ci-v.) per l'emissione del decre.o ingiuntivo è quella che dei fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito può trarsi da qualsiasi documento meritevole di fede quanto r.:t t-n 1- 1111*-1‘ E 111n lì -r-‘ 1 1A anrt, rs fl fSfl 1,ina efficacia probatoria assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -11- giuridici che nel documento si trovano asseriti" (così già Cass. Sez. 1, sent. 14 ottobre 1973, n. 2731, Rv. 264219-01): - che, difatti, "la prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo non deve essere una prova sotto ogni aspetto completa", potendo eventualmente desumersi persino sulla base di elementi presuntivi tratti da documentazione unilaterale proveniente dello stesso creditore (cfr., in motivazione, Cass. Sez.1, sent. 24 giugno 1968, n. 2112, Rv. 334268-01), visto, oltretutto, che "la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale egli, per la pienezza d'indagine da cui tale giudizio, al pari di quello ordinario di cognizione, è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove, che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria" (Cass. Sez. i , sem. 25 marzo 1971, n. 845, Rv. 350702-01; Cass. Sez. 2, sent. 23 luglio 1994, n. 6879 Rv. 487485-01); - che, in conclusione, la "prova scritta di cui all'art. 6'3:3 cod. proc. civ." ha finito con l'identificarsi con qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a unnobtiaic 11 U111110 li1110 vatelt: ,-")1.2/... 1, SC111. 19- 111a1M) I ÌÌ 3, Il. 2924, Rv. 491133-01); - che risulta, dunque, confermato come nel caso di specie la produzione - in fase monitoria - della fattura attestante lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare non potesse intendersi come offerta di -prova" del rapporto sottostante alla promessa, e quindi come "inequivoca" manifestazione della volontà di rinuncia all'astrazione processuale e alla (conseguente) dispensa dal beneficio della "relevatio ab onere probandl"; - che, resto, è , cativo come la stessa pronuncia di questa Corte, più volte invocata dal ricorrente (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. n.

Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -12- 14773 del 2019, che equipara — alla condizione del promissario, il quale in via di azione (e non di eccezione) si offra di fornire prova del rapporto sottostante alla promessa — quella del creditore che abbia conseguito il provvedimento monitorio, giacché egli resta pur sempre "attore in senso sostanziale" (principio affermato da questa Corte, al suo massimo livello nomofilattico, ancora, in motivazione, da Cass..ez.

Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. (5-15487-01, e ovviamente da ribadirsi in questa sede, visto che "l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ.

"non è un'adio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", e che si pone "come fase ulteriore'', sebbene eventuale, 'dei procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo; cfr., di recente, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927.

Rv. 663586-02), concerneva, non casualmente, un'ipotesi in cui l'offerta di prova era stata effettuata nel giudizio di opposizione, ovvero nella sede in cui vanno integrate le "prove", o meglio "i documenti", già allegati al ricorso monitorio; - Ll1C, 111 WI1l...111:31011U, 11 1)111110 111011V0 e, pella1110, 1111011W110, - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata, dopo aver preso atto che non vi era stata alcuna rinuncia aita C1C1/attfl [OSCURATO:PERSONA] p I LICA4/1(41, 114 1.41111- UL1 I cuu:311t), 11011 iut (.111411n.) attribuito valore di prova, nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., alla fattura emessa dallo stesso; - che la Corte etnea ha, invece, accolto la domanda di pagamento della provvigione proposta dal promissario, sul presupposto che, rilasciato dal Marchese un assegno rivelatosi privo di copertura (ma valevole come promessa ex art. 1988 cod. proc. eiv.), il medesimo emittente il titolo non avesse provveduto a dimostrare l'insussistenza, Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -13- o l'estinzione, dell'obbligazione, oppure l'imputazione del titolo ad una diversa "causa adquirendz"; - che essa ha, così, utilizzato la fattura solo per corroborare tale conclusione in ordine al fallimento dell'onere probatorio gravante - ex art. 2697, comma 2, cod. civ. - sul promittente, in particolare di fornire una diversa giustificazione causale al pagamento, attribuendo, in tal modo, alla fattura valore puramente indiziario, come consentito da questa Corte (Cass. Sez. 2, sent. 12 gennaio 2016, n. 299, Rv. 638451- 01); - che i motivi terzo e quarto - da scrutinare congiuntamente, come da richiesta del ricorrente nella memoria depositata a norma dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. - sono anch'essi inammissibili; - che secondo il ricorrente, infatti, -nessun elemento posto a fonte di prova da parte del giudice di seconde cure è da solo sufficiente a supportare la decisione censurata sotto il profilo della presunzione semplice uel rapporto contrattuale, (lei quale, qtunui, uovrebbe l' J, 1 1 l 1 1 ' 1 • escludersi la sussistenza; - che - si legge, in particolare, nella memoria del Marchese - "a fronte della avvenuta dichiarazione assistita da fede privilegata ex art.2700 cod. civ. effettuata anche dai venditori davanti al notaio che ne ha riportato il contenuto nell'atto pubblico di compravendita, secondo cui non era intervenuto alcun mediatore, l'21ssegno e la fattura emessa dal Palestro considerati sia congiuntamente che singolarmente, non trovano alcun oggettivo e positivo riscontro"; - che tale assunto in disparte il rilievo che esso è stato svolto, per la prima volta, solo nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., sicché, almeno nella misura in cui pretenderebbe di veicolare una censura A; violazione dell'art. 2700 cod. civ., risulta inammissibile, giacché la memoria "de qua" ha solo funzione illustrativa di censure già Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -14- proposte (Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757- 01) — non trova, in realtà, riscontro nella stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente a supporto della propria impostazione; - che non e, infatti, corretto il rilievo del Marchese secondo cui siffatta "dichiarazione congiunta ed univoca, essendo contenuta in un atto pubblico fa piena prova ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza", avendo questa Corte, invece, affermato che "l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dai pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso" (Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre Arr/n ni LUI ir 7 , n. nn Cl ._:L)1J3, 1X.V. 1/9-.3300-U 1; . 6-11, oro. 1D lUg110 LUIì, Il. 20214, Rv. 654964- 01); - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - elle e _ UOVilt.0 1-C:laZiOrie alle spese uei presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il Palestro solo intimato; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi uelt í..11_ t. 13, .1-11, 1 2 corrinia. 1-ciya4el. dcl (1.1).1Z. 30 l, ,

1. I I , testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, SC dOVUtO SCCOI1d0 un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma I - bis dello stesso art. 13.

Ric. 2022 n. 03460 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -15- PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3460-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]i DAVIDE:, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso t la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] CALAFIORE; - ricorrente - contro P ALL.:[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la senterwa n. 2106/7021 della CORTV D'APPLi .1 o di CATAN I A, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2106/21, del 9 novembre 2021, della Corte di Appello di Catania, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'agenzia denominata "Studio immobiliare", avverso la sentenza n. 776/20, dei 26 agosto 2020, dei Tribunale di Siracusa — lo ha condannato a corrispondere al predetto Palestro la somma di 5.124,00; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce essergli stato notificato un provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento di tale importo, oltre Iva, in favore del Palestro, e ciò a titoli) di provvigione per l'attività di intermediazione che costui avrebbe svolto e culminata nella conclusione di un contratto con cui il Marchese aveva acquistato un immobile da terzi; - che a fondamenio del tieotso ex ali. 633 eod. pioe. eiv. creditore ingiungente aveva allegato, oltre ad una fattura attestante l'espletamento dell'attività di intermediazione immobiliare, un assegno bancario emesso dal Marchese, dell'importo di 5.124,00, tratto sulla [OSCURATO:PERSONA], filiale di Siracusa, titolo risultato insoluto; - che il giudice di prime cure accoglieva la proposta opposizione, qualificando il rapporto come "mediazione atipica", e duii que ritenendo che il mediatore fosse stato incaricato dai soli venditori; - che il gravame esperito dall'opposto veniva accolto dal giudice di /11-1,1,4-111,, tlifriln-.11\ 121c. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- - che a tale esito essa perveniva sul rilievo che il Palestro avesse "dedotto la sussistenza di una promessa di pagamento (ancorché con l'indicazione, da parte dello stesso Palestro, del rapporto causale), promessa insita nell'assegno bancario (rimasto insoluto) di curo 5.124,00 emesso in suo favore, il 20 febbraio 2015, dal Marchese", rilevando come la predetta cifra corrispondesse "al 3% (usuale provvigione per mediazione immobiliare) dell'indicato prezzo (curo 140.000,00) della vendita", e come esso trovasse "riscontro nella fattura n. 2 del 13 febbraio 2015, emessa dal Palestro (lo stesso giorno della conclusione di tale vendita e per la stessa somma poi portata dall'assegno bancario) nei confronti del Marchese «per intermediazione immobiliare atto del 13 febbraio 2015 Immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di Porco 271»"; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il Marchese, sulla base — come detto — di quattro motivi; - cne pnm( motivo denuncia, ai sensi cicli -1 art. 30U, C,0111111a 1, 11. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 634 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 1988 cod. civ.; - clic Cb:>l) ILCIIMAla ta teluci 11111/11g1lala pel avel CZ)L1U0 llC 11 Palestro avesse rinunciato, implicitamente, al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto sottostante alla promessa di pagamento, ricorrendo, invece, detta evenienza quando il beneficiario della promessa, nell'azionare il credito, deduca — oltre alla promessa stessa — il rapporto ad essa sottostante, chiedendo 'sua sponte" di come sare1obe accallto nel caso ' 1; specie attraverso la produzione della fattura; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — -;iolazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza attribuito valore probatorio ad un atto, la Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3-- fattura, che non può fungere, nel giudizio di opposizione, da prova del credito; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — vizio di motivazione, con riferimento all'omesso esame dell'atto pubblico di compravendita rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], che comproverebbe come le parti contraenti non ebbero, in realtà, ad avvalersi di alcun mediatore, avendo reso dichiarazione in tal senso, recepita nel rogito; - che il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che "la asserita vicinanza temporale della fattura, dell'assegno e dell'atto pubblico di compravendita", deporrebbero per l'avvenuto espletamento dell'incarico, da parte del mediatore, anche per conto dell'acquirente Marchese, e non dei soli venditori; - che, per contro, secondo il ricorrente, una valutazione complessiva degli elementi presuntivi (assegno e fattura) raffrontati con il contenuto dell'atto pubblico citato, non possono tra loro fitcnefsi concofdanti essendo oggettívarnente escluso che la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva nel senso prospettato in motivazione"; - che il Palestro è rimasto solo intimato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto LA1 alllE114411/,0, consiglio per il 12 ott()bre 9077; - che il ricorrente ha depositato memoria. Rtc. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è infondato; - che esso assume che il Palestro, mediante la produzione — in occasione del deposito del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. — non del solo assegno rilasciatogli dal Marchese, ma anche della fattura attestante lo svolgimento dell'attività di intermediazione in suo favore, essendosi, in tal modo offerto, di provare il rapporto sottostante all'emissione del titolo, avrebbe implicitamente rinunciato al beneficio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla m nnessa dì pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.; - che nella disamina di tale questione occorre prendere le mosse ual Lini:v(9 — 3..1 espfesho, ua Ua quehla k_,0111: — Lile la pll/111CSSa UI pagamento, pura o titolata che sia, "non è valida senza che esista un rapporto fondamentale che dia vita all'obbligazione; tuttavia essa ut_n_l_nttna una pruz3unzaulie d esistenza di tale rappthti, uu una inversione dell'onere probatorio, per cui spetta al prominente provare la insussistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale" (così già Cass. Sez. 3, sett. 12 luglio 1i965, n. 11447, Di. 312749-01t); - che, nella successiva giurisprudenza di legittimità si è venuta meglio precisando tale nozione, chiarendo come "l'astrazione della debendi, che l'art 198,8 co(1. civ. riconnette a tale istit,.+0", Oia meramente processuale", comportando "per colui a favore del quale Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- avvenga la promessa, una relevatio ab onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente «titolata» o «pura»)" (così già Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1981, n. 2002, Rv. 412711-01), sicché la promessa "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale" (Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 1983, n. 4618, Rv. 429493-01: Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1999, n. 12833, Rv. 531296- °1; Cass. sez. 3, sem. 11 dicembre 2000, n. 15575, Rv. 542562-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 agosto 2002, n. 11426, Rv. 556492 -01; Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 2006, n. 18259, Rv. 591853-01: Cass. Sez. Lav., sent. 8 luglio 2007, n. 17423, Rv. 599638-01); - che, peraltro, la stessa distinzione tra promessa "pura" e "titolata", che nell'originaria, tradizionale, impostazione di questa Corte andava intesa — ciò cogliendo nel segno l'osservazione • formulata dal ricorrente, nella propria memoria — dal punto di vista del promittente (essendosi, invero, affermato che quando il "contenuto uella "inala/dune nego/male ibmateraiC St)llai-110 il a pfOiriCSSa di adempiere un'obbligazione, la promessa unilaterale è pura o non titolata", mentre, se "è anche menzionata la causa debendi, cioè è menzionato il ra.pporto giuridico elle sta a fondamento della promessa, quel rapporto di cui l'obbligazione e un elemento strutturale, la promessa unilaterale di pagamento è titolata"; così Cass. Sez. 3, sent. 2 "-hraio 197Ar, n. 3999, Rv. 379488-01i), ha finito con rassuinere, tuttavia, un significato traslato; - che, difatti, in taluni più recenti arresti di questa Corte di A I Il — ra l'altro, vicende process—ali concernenti proprio assegni bancari, vale a dire promesse, per definizione, prive di Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- alcuna menzione della "causa debetzdz", e dunque "pure" secondo l'impostazione tradizionale sopra illustrata — si è venuta delineando una diversa nozione di "promessa titolata" (quanto dogmaticamente corretta, non é questa la sede per stabilirlo), che correla la stessa all'indicazione che, non il promittente, bensì il promissario, faccia del rapporto ad essa sottostante (cfr., in tal senso, tutte in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. -19 maggio 2006, n. -11775, Rv. 590847-0-1, nonché Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2010, n. 10466, Rv. 613643-01); - che è proprio con riferimento a simili casi, nei quali il promissario faccia seguire alla mera indicazione del rapporto sottostante — necessaria in ragione del fatto che, per potersi avvalere della "relevatio ah onere probandz" conseguente all'astrazione della promessa di pagamento, egli è tenuto 'comunque ad allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 aprile 2010, n. 8891 Rv. 61299)-011) — anche un'offerta di prova dello stesso, che Si pone il problema di stabilire se, o per meglio dire a quali condizioni, ricorra la rinuncia al beneficio della dispensa dall'onere della prova, con conseguente riespansione della regola generale secondo cui, chi pretenda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, ha l'onere di dimostrare il titolo della stessa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre - 1 2 Z21 AnflZ(j. L.,n"_) I, n. 13 -l-1.J, PeV . J-1- i J1J-l.11), - che, tuttavia, in relazione a tale tema, che forma oggetto del primo motivo di ricorso, la soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità — contrariamente a quanto sostiene (e ribadisce nella propria memoria) l'odierno ricorrente, che pretenderebbe di ricostruirla in termini di assoluta univocità — si presenta, per vero, assai più variegata; che i:vi-al-t; orientamento "nur essen do rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere Rtc. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -7- della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.), non è ravvisabile tale rinuncia, se il promissario Si — come ha ritenuto anche la sentenza oggetto della presente impugnazione — "ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata)", giacché, se "l'inversione dell'onere della prova, può risultare dal comportamento processuale della parte, affinché tale effetto si verifichi, occorre che la parte sulla quale non grava il suddetto onere, manifesti in modo non equivoco di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dalla regola sulla distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta", essendosi, inoltre, escluso che "la richiesta di provare tale rapporto con successiva ammissione e assunzione della prova" rientri nel novero delle situazioni suscettibili di determinare "rinuncia implicita al beneficio dell'inversione dell'onere della prova" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, seni. 9 giugno 2016, n. 11790, Rv. 64017'2- 01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19994, Rv. 645362-01, che ribadisce come, ai fini della configurazione di detta rinuncia, non risulti "sufficiente che la parte sollevata dall'onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova"); - che introducono un temperamento a tale affermazione 1ic recenti pronunce di questa Corte, richiamate dall'odierno ricorrente (ma un precedente conforme è pure Cass. Sez. 1, sent. Il luglio 1985, n. 4121, Rv. 441647-01), :;econdo ctli è da escludere tale rinuncia implicita solo "nella condotta del creditore che chieda di provare il rapporto sottostante in via di eccezione e non in via d'azione, per reagire alle eccezioni del convenuto promittente", ma non anche quando il promissario, assunta la veste di attore, "nell'atto di citazione", abbia Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -8- non solo -dedotto di essere in possesso della promessa di pagamento", ma pure "indicato il rapporto sottostante e domandato di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 agosto 2018, n. 20899 Rv. 650439-01), fattispecie, questa, alla quale è stata ritenuta "sovrapponibile" quella in cui, "trattandosi di opposizione a decreto ingi:untivo proposta dal debitore promittente", l'offerta di prova venga dal creditore promissario, dato che nei giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. "le posizioni processuali, come è noto, sono invertite" (cfr., in motivazione, (;ass. Sez. 3, sent. 30 maggio 2019, n. 14773, Rv. 654284- UI); - che la questione oggetto del primo motivo di ricorso deve essere, per l'appunto, decisa tenendo conto di tale complessivo (e, come detto, variegato) indirizzo, verificando quale delle diverse pronunce qui citate si adatti alla peculiarità della presente fattispecie; - che, in disparte il rilievo per cui, anche l'orientamento - invocato uall ouierno ricorrente - melme a ravvisare con maggiore erasticita 11, • l'ipotesi della rinuncia implicita alla dispensa dalla "relevatio ab onere pmbandl" esige, comunque, che siffatta volontà abdicativa sia "espressa iriodo inequivoco", deve rilevafsi che, anche in base ad esso, risulta comunque corretta la decisione della Corte etnea che esclude esservi stata, nel caso in esame, non la semplice allegazione, bensì l'offerta "di prova", dcl rapporto sottostante alla promca; - che, infatti, con affermazione all'evidenza contraddittoria (anzi, propriamente ossimorica), l'odierno ricorrente pretende di ravvisare nell'avvenuta produzione, in occasione de't deposito del ricorso ex art.633 cod. proc. civ., oltre che dell'assegno anche di una fattura commerciale, quel contegno del promissario che "deduca e chieda sua spente di provare il rapporto sottostante" alla promessa (p er riprendere le parole di Cass. Sez. 3, sent. 20899 del 2018, ai.); Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -9- - che tuttavia, e in ciò sta l'ossimoro, l'offerta di "prova" si sostanzierebbe, nel caso di specie, nella produzione di un documento, idoneo "ex lege" a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, ma non invece a fungere da "prova', in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di cognizione ex art. 645 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, "ex multú", Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 6.17411 -01), tanto che pure di tale inidoneità si duole il ricorrente, in particolare con il suo secondo motivo di impugnazione; - che, sul punto, non sembra ozioso rammentare, sulla scorta di quanto osservato da parte di una certa dottrina, come i codificatori italiani del 1940, nel disciplinare il procedimento monitorio, operarono una scelta di compromesso; - che un primo modello che essi avrebbero potuto accogliere era quello di un procedimento per ingiunzione "puro", sull'archetipo della legge austriaca del 27 aprile 1873, n. 67, "Geset.z uber das Mahnve0hren", iDaSa S ulla semplice richiesta, ar1C lie orale, del creditore, controbilanciata dalla possibilità di un'opposizione senza bisogno di motivi, in forza della quale l'emesso ordine di pagamento, sospcnsivaniente condizionato ovpubizione, ve' Lle V a ogni sua forza, così spettando al creditore avviare un procedimento di cognizione piena per far accertare l'esistenza del suo diritto; - che, in alternativa, i codificatori avrebbero potuto optare per un procedimento "documentale", subordinato alla sussistenza di una prova particolarmente qualificata e caratterizzato dal fatto che l'opposizione del debitore non toglieva. efficacia al provvedimento, dando, invece, luogo ad un giudizio a contraddittorio pieno ad esito del quale l'ingiunzione sarebbe stata confermata o meno (modello, questo, :le ha tro\rato, sempre in Austria, il suo antece,lente, Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -10- nel Alandatsvetfr hren dì cui ai 548 della /130, nella sua versione originaria); - che quello introdotto nel vigente codice di rito civile — il codice del 1865 non prevedeva, infatti, un modello generale, contemplando soltanto, all'art. 279, un procedimento per la riscossione delle spese giudiziali e dei crediti dei difensori nei confronti dei propri mandanti e clienti — ha trovato, invece, il suo antecedente nella disciplina di cui ai regio decreto 24 luglio 1922, n. 1036; - che essa, nel conferire al ricorso per ingiunzione un generale ambito di applicazione a tutela dei diritti di credito pecuniario, di ogni natura, purché fondati su prove scritte, se inizialmente pretese che queste dovessero coincidere con quelle efficaci ai sensi del codice civile e del codice di commercio, nei testo emendato dal r.d. 21 agosto 1936, n. 1531, diede vita, invece, un sistema sostanzialmente affine a quello poi recepito dal codice di procedura civile del 1940; - che in base ad esso, infatti, quello ex art. 633 cod. proc. civ., è un procedimento "sommario", non solo perché caratterizzato dall'iniziale assenza del contraddittorio, ma anche — come osservato da un'ormai cii-ushica uounna — ua una coginzIone - A • _1 , quanto Dasata L su una "prova scritta", ex art. 633, comma 1, n. -1), cod. proc. civ., la cui nozione non coincide, in senso proprio, con quella di prova CRA...umenlaie rilevante nei giudizio di cognizione; - che, difatti, la giurisprudenza di questa Corte è sempre stata costante nell'affermare che la "prova richiesta dalla legge (art 633, primo con-ima, e 634 cod. proc. ci-v.) per l'emissione del decre.o ingiuntivo è quella che dei fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito può trarsi da qualsiasi documento meritevole di fede quanto r.:t t-n 1- 1111*-1‘ E 111n lì -r-‘ 1 1A anrt, rs fl fSfl 1,ina efficacia probatoria assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -11- giuridici che nel documento si trovano asseriti" (così già Cass. Sez. 1, sent. 14 ottobre 1973, n. 2731, Rv. 264219-01): - che, difatti, "la prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo non deve essere una prova sotto ogni aspetto completa", potendo eventualmente desumersi persino sulla base di elementi presuntivi tratti da documentazione unilaterale proveniente dello stesso creditore (cfr., in motivazione, Cass. Sez.1, sent. 24 giugno 1968, n. 2112, Rv. 334268-01), visto, oltretutto, che "la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale egli, per la pienezza d'indagine da cui tale giudizio, al pari di quello ordinario di cognizione, è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove, che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria" (Cass. Sez. i , sem. 25 marzo 1971, n. 845, Rv. 350702-01; Cass. Sez. 2, sent. 23 luglio 1994, n. 6879 Rv. 487485-01); - che, in conclusione, la "prova scritta di cui all'art. 6'3:3 cod. proc. civ." ha finito con l'identificarsi con qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a unnobtiaic 11 U111110 li1110 vatelt: ,-")1.2/... 1, SC111. 19- 111a1M) I ÌÌ 3, Il. 2924, Rv. 491133-01); - che risulta, dunque, confermato come nel caso di specie la produzione - in fase monitoria - della fattura attestante lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare non potesse intendersi come offerta di -prova" del rapporto sottostante alla promessa, e quindi come "inequivoca" manifestazione della volontà di rinuncia all'astrazione processuale e alla (conseguente) dispensa dal beneficio della "relevatio ab onere probandl"; - che, resto, è , cativo come la stessa pronuncia di questa Corte, più volte invocata dal ricorrente (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. n. Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -12- 14773 del 2019, che equipara — alla condizione del promissario, il quale in via di azione (e non di eccezione) si offra di fornire prova del rapporto sottostante alla promessa — quella del creditore che abbia conseguito il provvedimento monitorio, giacché egli resta pur sempre "attore in senso sostanziale" (principio affermato da questa Corte, al suo massimo livello nomofilattico, ancora, in motivazione, da Cass..ez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. (5-15487-01, e ovviamente da ribadirsi in questa sede, visto che "l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. "non è un'adio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", e che si pone "come fase ulteriore'', sebbene eventuale, 'dei procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo; cfr., di recente, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927. Rv. 663586-02), concerneva, non casualmente, un'ipotesi in cui l'offerta di prova era stata effettuata nel giudizio di opposizione, ovvero nella sede in cui vanno integrate le "prove", o meglio "i documenti", già allegati al ricorso monitorio; - Ll1C, 111 WI1l...111:31011U, 11 1)111110 111011V0 e, pella1110, 1111011W110, - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata, dopo aver preso atto che non vi era stata alcuna rinuncia aita C1C1/attfl [OSCURATO:PERSONA] p I LICA4/1(41, 114 1.41111- UL1 I cuu:311t), 11011 iut (.111411n.) attribuito valore di prova, nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., alla fattura emessa dallo stesso; - che la Corte etnea ha, invece, accolto la domanda di pagamento della provvigione proposta dal promissario, sul presupposto che, rilasciato dal Marchese un assegno rivelatosi privo di copertura (ma valevole come promessa ex art. 1988 cod. proc. eiv.), il medesimo emittente il titolo non avesse provveduto a dimostrare l'insussistenza, Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -13- o l'estinzione, dell'obbligazione, oppure l'imputazione del titolo ad una diversa "causa adquirendz"; - che essa ha, così, utilizzato la fattura solo per corroborare tale conclusione in ordine al fallimento dell'onere probatorio gravante - ex art. 2697, comma 2, cod. civ. - sul promittente, in particolare di fornire una diversa giustificazione causale al pagamento, attribuendo, in tal modo, alla fattura valore puramente indiziario, come consentito da questa Corte (Cass. Sez. 2, sent. 12 gennaio 2016, n. 299, Rv. 638451- 01); - che i motivi terzo e quarto - da scrutinare congiuntamente, come da richiesta del ricorrente nella memoria depositata a norma dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. - sono anch'essi inammissibili; - che secondo il ricorrente, infatti, -nessun elemento posto a fonte di prova da parte del giudice di seconde cure è da solo sufficiente a supportare la decisione censurata sotto il profilo della presunzione semplice uel rapporto contrattuale, (lei quale, qtunui, uovrebbe l' J, 1 1 l 1 1 ' 1 • escludersi la sussistenza; - che - si legge, in particolare, nella memoria del Marchese - "a fronte della avvenuta dichiarazione assistita da fede privilegata ex art.2700 cod. civ. effettuata anche dai venditori davanti al notaio che ne ha riportato il contenuto nell'atto pubblico di compravendita, secondo cui non era intervenuto alcun mediatore, l'21ssegno e la fattura emessa dal Palestro considerati sia congiuntamente che singolarmente, non trovano alcun oggettivo e positivo riscontro"; - che tale assunto in disparte il rilievo che esso è stato svolto, per la prima volta, solo nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., sicché, almeno nella misura in cui pretenderebbe di veicolare una censura A; violazione dell'art. 2700 cod. civ., risulta inammissibile, giacché la memoria "de qua" ha solo funzione illustrativa di censure già Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -14- proposte (Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757- 01) — non trova, in realtà, riscontro nella stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente a supporto della propria impostazione; - che non e, infatti, corretto il rilievo del Marchese secondo cui siffatta "dichiarazione congiunta ed univoca, essendo contenuta in un atto pubblico fa piena prova ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza", avendo questa Corte, invece, affermato che "l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dai pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso" (Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre Arr/n ni LUI ir 7 , n. nn Cl ._:L)1J3, 1X.V. 1/9-.3300-U 1; . 6-11, oro. 1D lUg110 LUIì, Il. 20214, Rv. 654964- 01); - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - elle e _ UOVilt.0 1-C:laZiOrie alle spese uei presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il Palestro solo intimato; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi uelt í..11_ t. 13, .1-11, 1 2 corrinia. 1-ciya4el. dcl (1.1).1Z. 30 l, , 1. I I , testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, SC dOVUtO SCCOI1d0 un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma I - bis dello stesso art. 13. Ric. 2022 n. 03460 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -15- PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
Sentenza Cassazione n. 05827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris